Colpito da un tizzone durante spettacolo pirotecnico, Comune responsabile

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colpito da un tizzone

Respinto il ricorso dell’amministrazione comunale contro la condanna al risarcimento del danno subito da un uomo che, nel corso di una festa di paese, era stato colpito da un tizzone durante uno spettacolo di fuochi d’artificio

Aveva citato in giudizio il Comune chiedendo il pagamento dei danni subiti per essere stato accidentalmente colpito da un tizzone sparato dagli addetti allo spettacolo pirotecnico tenutosi nella piazza del paese, in occasione di una festività.

L’amministrazione si era costituita eccependo, preliminarmente, il difetto di legittimazione passiva e chiedendo di chiamare in causa le ditte organizzatrici degli spettacoli pirotecnici, evidenziando come gli aspetti gestionali e l’affidamento dell’incarico alle stesse fossero stati curati direttamente da un comitato temporaneo per i festeggiamenti, nominato dal parroco. Il Comune chiedeva, in ogni caso, di chiamare in causa la compagnia di assicurazione e, nel merito, eccepiva l’infondatezza della domanda.

In primo grado il Tribunale aveva condannato, in solido, l’amministrazione comunale e una delle due ditte incaricate al risarcimento dei danni. La decisione veniva confermata anche in appello, cosicché il Comune si rivolgeva alla Suprema Corte eccependo, in particolare, che il giudice di appello avesse erroneamente affermato che il Primo cittadino aveva agito nella qualità di ufficiale di governo solo nella fase prodromica al rilascio della licenza per i fuochi di artificio, e non anche nel predisporre le necessarie misure volte a garantire la sicurezza e l’ordine pubblico.

Ciò sarebbe in contrasto con l’ art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000, in base al quale il Sindaco, quale ufficiale di Governo, sovraintende, tra l’altro “alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l’ordine pubblico”.

Pertanto, l’attività del Sindaco quale ufficiale di Governo riguarderebbe anche quella finalizzata alla vigilanza sulla sicurezza e l’ordine pubblico. Sotto altro profilo il rilascio dell’autorizzazione da parte del Sindaco comporterebbe l’assunzione in capo allo stesso, ma sempre nella qualità di ufficiale di Governo, di tutti gli obblighi in materia di sicurezza.

La Cassazione, tuttavia, con l’ordinanza n. 12417/2020 ha ritenuto di respingere le doglianze proposte ritenendo le censure del ricorrente non specifiche, in quanto reiterative di una questione già oggetto di appello.

Gli Ermellini hanno ribadito quanto già affermato dalle Sezioni Unite in una precedente pronuncia, ovvero che, ai sensi della normativa vigente, per l’accensione dei fuochi di artificio, è necessaria la licenza dell’autorità di pubblica sicurezza, le cui attribuzioni, in campo locale, sono esercitate dal capo dell’ufficio di pubblica sicurezza, o, in mancanza, dal sindaco.

In tale veste il Sindaco opera – in virtù della funzione esercitata, e diretta al mantenimento dell’ordine pubblico oltre che alla sicurezza e all’incolumità dei cittadini – non quale capo dell’amministrazione comunale, bensì quale ufficiale di governo.

Ma tale profilo – si legge nella decisione delle Sezioni Unite – non esclude l’applicazione della regola generale di salvaguardia dei diritti dei terzi, in base al principio generale del “neminem laedere” e, ex art. 2050 c.c., a carico della pubblica amministrazione, responsabile del danno, se questo è riferibile, per l’esistenza di un nesso eziologico, a un comportamento antigiuridico della pubblica amministrazione stessa. Tale condotta ricorre nelle ipotesi in cui non siano state osservate ragionevoli cautele per evitare il danno, cautele imposte da prescrizioni normative, oltre che dettate da criteri scientifici e tecnici, ovvero, ancora, suggerite dai comuni canoni di diligenza e di prudenza.

Nel caso in esame lo stesso ricorrente aveva evidenziato come fosse espressamente prescritta l’adozione di specifiche cautele, poiché le accensioni “non possono compiersi che in luogo sufficientemente lontano dalla folla, in modo da prevenire danni e infortuni”. Inoltre, in considerazione dell’obiettiva pericolosità insita nell’accensione dei fuochi d’artificio, è innegabile che la scelta dei mezzi e delle modalità devoluta all’attività discrezionale della pubblica amministrazione non è esente dai limiti dettati dagli elementari criteri di diligenza e di prudenza. Da li la decisione di confermare il risarcimento in favore dell’attore colpito da un tizzone durante la festa di Paese.

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