E’ illegittimo escludere dai turni di lavoro straordinario il dipendente disabile: datore di lavoro condannato al risarcimento

“Sanzionato il datore di lavoro per la decisione di non includere un lavoratore disabile nella turnazione prevista per il lavoro straordinario. Alla base di tale esclusione nessuna ragione accettabile, ma solo il richiamo alla condizione di disabilità del lavoratore”. Tale è la statuizione della Suprema Corte (Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n. 14075 del 7 luglio 2020).

Il Ministero dei Trasporti è stato condannato per comportamento discriminatorio al risarcimento del danno per oltre 6 mila euro nei confronti di un suo dipendente disabile escluso dalla turnazione prevista per il lavoro straordinario.

I Giudici di merito condannavano il Ministero dei Trasporti, ritenendo sussistente “la natura discriminatoria della mancata inclusione del lavoratore nei turni di straordinario disposti per la revisione dei veicoli e compensati direttamente dai privati”.

Nel giudizio d’appello veniva evidenziato che “il lavoratore, affetto da disabilità e destinatario dei benefici previsti dalla legge numero 104 del 1992, sin dal 2001 veniva adibito allo sportello e quindi doveva essere incluso nella turnazione straordinaria, che riguardava tutti i dipendenti ai quali erano assegnate dette mansioni”.

Tuttavia il lavoratore veniva escluso ingiustificatamente per la sua condizione di disabilità nonostante l’handicap di cui era portatore non influiva sulla possibilità di espletare il servizio, né comportava una difficoltà nell’erogarlo.

Il Ministero dei Trasporti impugna in Cassazione ed evidenzia che la decisione di non includere il lavoratore nei turni straordinari è stata assunta dal direttore dell’ufficio per rispondere alle necessità dell’utenza e nell’ambito delle prerogative a lui riconosciute.

In particolare, evidenzia il Ministero, il dipendente, assunto come centralista ipovedente, solo saltuariamente era stato addetto allo sportello, stante il miglioramento delle sue condizioni di salute, ma in seguito, a causa delle continue assenze, era stato assegnato a svolgere le sole mansioni di assunzione e, quindi, escluso dai turni per garantire l’efficienza del servizio.

Gli Ermellini respingono il ricorso e confermano la sentenza della Corte d’Appello.

Al riguardo evidenziano  che “sin dal 2001 il lavoratore, affetto da disabilità, è stato adibito allo sportello in modo continuativo e non saltuario”. Ciò comporta che “la sua esclusione dai turni straordinari disposti per la revisione dei veicoli, compensati direttamente dai privati, è stata discriminatoria, poiché priva di giustificazioni e fondata sulla condizione di disabile del lavoratore”.

Sussiste, quindi, la discriminazione compiuta dal Ministero, poiché il lavoratore disabile è stato trattato meno favorevolmente dei colleghi non disabili.

Avv. Emanuela Foligno

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