Revocata alla madre di un ragazzo disabile l’assegnazione della casa familiare inizialmente assegnatale in quanto collocataria in via prevalente del figlio, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente

La Cassazione, con l’ordinanza n. 16286/2020 ha respinto il ricorso di una donna contro la sentenza con cui la Corte di appello, in giudizio di divorzio, le aveva revocato l’assegnazione della casa familiare, già assegnatale quale collocataria in via prevalente del figlio, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente ed affetto da “tetraparesi atasso-spastica, ritardo cognitivo medio ed epilessia sintomatica” con gravi limitazioni fisiche e psichiche.

La donna deduceva, in particolare, che la Corte di appello avesse tenuto conto preminentemente dell’interesse economico del padre e non dell’interesse prioritario del figlio. Inoltre, si doleva dell’omesso adeguamento della statuizione economica a seguito della revoca dell’assegnazione della casa familiare.

La Suprema Corte, tuttavia, ha ritenuto le doglianze inammissibili.

La Corte di appello, infatti, aveva ampiamente motivato sulle circostanze di fatto da cui aveva desunto che la casa familiare da tempo non costituiva più la dimora abituale del figlio e quindi non soddisfaceva il suo interesse abitativo, senza che quanto accertato risultasse essere stato concretamente contestato sotto il profilo motivazionale, né fera stato indicato quale differente e pertinente interesse del figlio fosse stato sottoposto all’attenzione della Corte territoriale.

Quanto invece all’adeguamento delle statuizioni economiche, non era emerso che fosse stato tempestivamente richiesto, quantomeno in via subordinata, nel giudizio in questione e, quindi facesse parte del thema decidendum. Inoltre la Corte territoriale aveva dato conto non solo del peggioramento delle condizioni economiche dell’ex compagno, ma anche della possibilità per la madre di avvalersi del sussidio offerto degli enti pubblici dell’effettivo luogo di residenza per assicurare sia il trasporto del ragazzo che la frequenza del Centro Diurno, considerando altresì le entrate del figlio, accertate come sufficienti a coprire la relativa spesa, senza che la doglianza si facesse carico di esaminare tale passaggi motivazionali.

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