Regime, applicabilità, requisiti, impugnazione e durata temporale degli ordini di protezione contro gli abusi familiari

Gli ordini di protezione contro gli abusi familiari sono provvedimenti emessi dal Giudice sotto forma di Decreto e ordinano la cessazione della condotta del coniuge o di altro convivente che sia “causa di grave pregiudizio all’integrità fisica o morale ovvero alla libertà dell’altro coniuge o convivente” (art. 342 bis c.c.).

La disciplina relativa agli ordini di protezione contro gli abusi familiari è stata introdotta con la Legge 4 aprile 2001, n. 154, a seguito della quale nel Codice Civile sono stati inseriti gli artt. 342 bis e ter, e nel Codice di Procedura Civile è stato introdotto l’art. 736 bis.

Gli ordini di protezione devono essere disposti quando la condotta del coniuge o di altro convivente è causa di grave pregiudizio all’integrità fisica o morale ovvero alla libertà di altro familiare.

I presupposti per l’applicazione della disciplina sono la convivenza e la condotta pregiudizievole all’integrità fisica, ovverosia la presenza di fatti violenti ovvero di una situazione di conflittualità talmente elevata da ritenere concreto il rischio di subire violenze.

Tale “condotta pregiudizievole” deve essere valutata caso per caso, in concreto, dal Giudice.

La casistica è  vasta e ricomprende condotte pregiudizievoli  sia tra coniugi, sia tra genitori e figli, sia tra altri congiunti conviventi.

L’ordine di protezione non può essere richiesto nel caso di violazione di doveri di mantenimento e nei casi di violazione dei diritti di visita genitore-figli.

Per ottenere l’ordine di protezione è necessaria l’istanza della parte dinnanzi al Tribunale competente per territorio e il Giudice provvede con Decreto immediatamente esecutivo.

Contro tale Decreto è ammesso il reclamo entro dieci giorni dalla comunicazione o notifica del provvedimento.

Il Decreto contiene l’ordine  al convivente -cui viene riconosciuta la condotta molesta e pregiudizievole – di cessazione delle condotte contestate e di allontanamento dalla casa familiare.

Oltre a ciò, l’ordine può anche contenere provvedimenti accessori, ovvero: 1) divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla vittima; 2) sollecito o richiesta di intervento dei Servizi Sociali; 3) disposizione del pagamento periodico di un assegno a favore delle persone conviventi che a causa dell’allontanamento dalla casa familiare del soggetto colpito dall’Ordine, rimangono provvisoriamente prive di mezzi adeguati, sino al termine della durata del Decreto.

Il provvedimento di protezione contiene le modalità di attuazione e la durata della misura di protezione  – decorrente dal giorno dell’avvenuta esecuzione dello stesso-, che non può essere superiore a un anno e può essere prorogata, su istanza di parte, solo in presenza di gravi motivi e per un periodo limitato.

Nei casi in cui la vittima dei maltrattamenti sia un genitore e i figli minori hanno assistito ai fatti si crea una sovrapposizione di competenze tra il Giudice ordinario e quello per i minorenni. Ma ciò non toglie che il Giudice civile pronunzi l’allontanamento del genitore molesto dalla casa familiare.

Avv. Emanuela Foligno

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