Obbligazioni naturali: definizione, tipologie e disciplina

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obbligazioni naturali

Non è ammessa la restituzione di quanto è stato spontaneamente prestato in esecuzione di obbligazioni naturali

Secondo i principi generali ogni pagamento presuppone un debito, e quindi un rapporto obbligatorio valido intercorrente tra le parti; se viene effettuato un pagamento senza che vi sia un debito, allora colui che ha pagato può chiedere la restituzione della prestazione. Non è ammessa, però, la ripetizione di quanto è stato spontaneamente prestato in esecuzione di doveri morali o sociali, salvo che la prestazione sia stata eseguita da un incapace. Caratteristica dell’obbligazione naturale è quella della variabilità. Le obbligazioni naturali non sono istituti fissi e immutabili.

L’obbligazione naturale ha l’importante funzione di aprirsi alle nuove esigenze sociali e di dare un valore giuridico a certi comportamenti che sono ignorati dal diritto ma che sono sentiti vincolanti dalla collettività.

Obbligazioni naturali tipiche sono il gioco e la scommessa, quelle atipiche riguardano ciò che è stato spontaneamente prestato in esecuzione di doveri morali o sociali.

Dovere morale è l’obbligo di carattere etico, che vincola il soggetto a livello personale; il dovere sociale è il dovere sentito come tale dalla collettività (si pensi all’obbligo di assistere finanziariamente un parente bisognoso).

Sono obbligazioni naturali:

  • il debito prescritto;
  • il pagamento di interessi fissati verbalmente in misura extra legale;
  • le prestazioni effettuate al convivente more uxorio;
  • l’esecuzione volontaria di una disposizione testamentaria nulla;
  • la prestazione di alimenti tra parenti legittimi nei casi in cui non esiste un’obbligazione civile;
  • la prestazione di alimenti dal patrigno alla figliastra da lui sempre trattata come figlia;
  • il dovere di riparazione, anche dove non sussistano tutti i presupposti per il risarcimento del danno;
  • l’obbligo di pagare un debito esistente nonostante la sentenza assolutoria pronunciata per mancanza di prove.

La prestazione eseguita in adempimento di un’obbligazione naturale deve essere proporzionata ai mezzi di cui l’adempiente dispone e all’interesse da soddisfare.

In caso contrario si verificherebbe una donazione nulla per difetto di forma, e quindi il debitore naturale potrebbe ripetere quanto ha prestato (nei limiti in cui la prestazione è in eccedenza).

Per discorrere di obbligazione naturale l’azione deve essere spontanea e non rileva che l’agente pensasse di essere costretto ad adempiere in ossequio ad una regola giuridica. Ciò che conta è la spontaneità, cioè che non vi sia stata coazione.

Si è discusso molto in dottrina sulla possibilità di eseguire un trasferimento immobiliare in attuazione dell’obbligazione naturale.

Tre, tra le più accreditate, teorie elaborate sono:

  1. un’attribuzione patrimoniale in adempimento di un’obbligazione naturale non possa effettuarsi se non con le forme della donazione, cioè l’atto pubblico. L’atto privo di tale forma sarebbe un contratto nullo perché senza causa. Vi è però da considerare che il soggetto non vuole donare nulla, ma vuole adempiere a quello che lui ritiene un debito.

2. Sarebbe possibile effettuare un trasferimento immobiliare attraverso la consegna dell’immobile in quanto l’adempimento di un’obbligazione non è un contratto, ma un comportamento; quindi non sarà necessaria una forma particolare.

3. Sarebbe necessaria la forma scritta perché il nostro sistema giuridico per i trasferimenti immobiliari richiede sempre la forma scritta. A tal fine sarebbe sufficiente che nella scrittura sia inserita l’attestazione che l’atto è compiuto per adempiere ad un obbligazione naturale ai sensi dell’art. 2034 c.c.

Avv. Emanuela Foligno

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