Respinto il ricorso di una mamma contro il provvedimento in materia di affidamento del figlio minore che consentiva al padre di tenere il bambino almeno una notte alla settimana

I provvedimenti dell’autorità giudiziaria in materia di affidamento dei figli di età minore consentono restrizioni al diritto di visita dei genitori solo nell’interesse superiore del minore stesso; nel perseguimento di tale interesse, peraltro, deve essere sempre assicurato il rispetto del principio della bigenitorialità, inteso quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi i genitori, nel dovere dei primi di cooperare nell’assistenza, educazione e istruzione della prole. E’ il principio ribadito dalla Cassazione nell’ordinanza n. 16125/2020.

I Giudici Ermellini hanno esaminato il ricorso proposto dalla madre di un bambino avverso la pronuncia con cui la Corte di appello aveva disposto che il padre potesse almeno una notte alla settimana tenere il figlio presso di sé nei termini specificamente indicati nel provvedimento, con varianti relative ai fine settimana e ai periodi feriali.

Nell’impugnare la decisione del Collegio territoriale la donna eccepiva che il Giudice di secondo grado avesse omesso di considerare l’interesse prioritario del minore, a quel momento di soli due anni.

Inoltre, assumeva di aver dedotto e documentato, anche in sede di mediazione familiare, episodi di disagio del minore ove distaccato dalla madre, con conseguente consigliabile pernottamento presso il padre solo dopo il compimento del terzo anno di età.

La Suprema Corte, tuttavia, ha ritenuto inammissibili le doglianze della ricorrente. I Giudici del Palazzaccio hanno infatti evidenziato come, nel caso in esame, la decisione della corte territoriale era stata determinata dalla considerazione che la possibilità del padre di tenere con sé il figlio anche di notte era stata radicalmente esclusa “esclusivamente in considerazione della tenera età” del bimbo, mentre era mancata l’allegazione di uno specifico pregiudizio potenzialmente correlabile all’eventualità dei pernottamenti. Di contro il Collegio d’appello aveva concluso che, invece, “la regolazione dei pernottamenti nei termini (ben vero prudenziali) indicati nel provvedimento era da considerare consona a preservare proprio la relazione genitoriale, avendo come effetto di consentire l’esplicazione di essa rispetto a momenti (e a situazioni) fondamentali per la crescita del minore, nell’interesse precipuo di questi”.

La redazione giuridica

Hai vissuto una situazione simile? Scrivi per una consulenza gratuita a redazione@responsabilecivile.it o invia un sms, anche vocale, al numero WhatsApp 3927945623

Leggi anche:

Affidamento esclusivo se l’altro genitore si disinteressa dei figli

- Annuncio pubblicitario -

2 Commenti

  1. Premesso che sono una nonna. La mia domanda è: Perché negli altri paesi civili, USA, in primis e Honduras compreso in caso di separazione anche con figli molto piccoli, i genitori si alternano di settimana in settimana nell’accudimento dei figli e in Italia no? In Italia un papà amorevole, per il semplice fatto che la moglie si è innamorata di un altro uomo, i di un’altra donna, viene sbattuto letteralmente fuori casa, spesso di sua proprietà e gli viene tolto tutto? Moglie, figli, casa, dignità, è dopo essere stato estromesso da casa sua, viene pure costretto a mantenere moglie e figli? A cosa servono gli avvocati se le disposizioni di legge r no così rigide da non valutare caso per caso? GRAZIE! Noi ci siamo già passati e proprio perché siamo persone civili, col tempo è finito tutto bene, ma il dolore è stato straziante e ingiusto.

    • Cara Luciana il paese Italia è particolare e così anche la giustizia. La responsabilità personale (dei genitori) e la loro capacità di AMARE fanno la differenza in questi casi.

LASCIA UN COMMENTO O RACCONTACI LA TUA STORIA

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui