Alla bambina di 10 anni per la lezione di equitazione veniva dato un cavallo inadeguato e la lezione non veniva seguita un Istruttore certificato. Il Tribunale condanna al risarcimento del danno e la Corte d’Appello di Firenze riduce l’importo risarcitorio, confermando comunque la responsabilità del maneggio, perché non c’è personalizzazione del danno biologico (n. 1731/2023 pubblicata il 16/08/2023).
I fatti
Una bambina di 10 anni, allieva di un maneggio, è caduta da cavallo durante una lezione di equitazione. Il cavallo, sul quale era stata fatta salire, era partito al galoppo e la bambina era scivolata lungo il fianco dell’animale, per poi cadere a terra dove veniva colpita alla testa con uno zoccolo, riportando gravi lesioni al volto.
La vicenda giudiziaria
Il Tribunale di Pistoia riconosceva la responsabilità dell’Associazione Sportiva, affermando che l’esercitazione nell’attività di maneggio riguardante un allievo principiante, e dunque non in grado di governare le imprevedibili reazioni dell’animale (come nel caso di specie, dal momento che la bambina stava seguendo le lezioni di base di equitazione ed aveva appena dieci anni), doveva essere inquadrata tra le attività pericolose ex art. 2050 c.c., con conseguente obbligo del gestore di risarcire i danni, a meno che lo stesso non avesse provato di avere adottato tutte le misure atte ad impedirli.
In tal senso, il Giudice di primo grado evidenziava che la ASD non aveva fornito alcuna prova liberatoria, essendo anzi emerso che la bambina non fosse al momento del sinistro seguita dal suo istruttore, bensì da un sostituto non munito della necessaria qualifica per impartire lezioni di equitazioni (cioè il riconoscimento OTAL) e che le fosse stato fatto montare un cavallo adulto inadatto per una bambina della sua età.
Per tali ragioni veniva riconosciuto un danno non patrimoniale pari a complessivi euro 90.894,55, tenuto conto di un danno biologico permanente del 16% e di un’invalidità temporanea assoluta per 20 giorni, parziale al 75% per ulteriori 20 giorni, per altri 30 giorni al 50% e infine 30 al 25%, e il massimo della personalizzazione consentita del danno biologico permanente (43%) per i postumi al volto.
Il giudizio di Appello
L’ASD proprietaria del maneggio propone appello avverso la sentenza n. 784/2020 del 20.10.2020 del Tribunale di Pistoia che l’aveva condannata a risarcire i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dall’allieva.
Secondo l’ASD titolare del maneggio, senza nulla eccepire riguardo la propria responsabilità, la sentenza del Tribunale di Pistoia sarebbe errata per i seguenti motivi:
1) erronea personalizzazione del danno biologico sulla base della tipologia delle lesioni, della presenza di reliquati cicatriziali al volto della giovane;
2) erronea esclusione dell’applicabilità delle garanzie della polizza assicurativa.
Per quanto qui di interesse, viene analizzato esclusivamente il primo motivo di appello riguardante la personalizzazione del danno biologico.
L’ASD si duole del riconoscimento della personalizzazione del danno biologico permanente e la censura è fondata.
Il primo Giudice ha ritenuto sussistenti i presupposti per riconoscere la massima personalizzazione del danno biologico sulla base della “qualità, quantità e natura delle lesioni”, riportando quanto osservato dal CTU e, specificamente: “Sempre dalla lettura della documentazione medica ho potuto constatare che sono state effettuate tutte le operazioni e cure previste in casi similari.
Purtroppo non è stato possibile emendare totalmente i reliquati in considerazione della vastità delle ferite e del trauma (…) in considerazione che il trauma ha colpito significativamente il volto, in un soggetto di sesso femminile, di giovane età, ed anche per la vastità dell’interessamento cicatriziale, abbiamo stabilito di riconoscere il danno anche quale danno estetico. In considerazione del lungo lasso di tempo trascorso non è possibile aspettarsi significativi miglioramenti futuri, neppure con ulteriori trattamenti chirurgici specialistici … Tale considerazione in quanto il danno ha notevole rilevanza sull’espressione del volto in un soggetto di così giovane età (e subiti in una età così delicata come era quella della bambina al tempo dei fatti)”.
Le osservazioni della Corte di Appello
Al riguardo la Corte di Appello osserva che una lesione della salute può avere le conseguenze dannose più svariate, ma tutte inquadrabili in due gruppi:
1) conseguenze necessariamente comuni a tutte le persone che patiscono quel particolare tipo di invalidità: non giustificano alcuna personalizzazione;
2)conseguenze peculiari del caso concreto, che abbiano reso il pregiudizio diverso e maggiore rispetto ai casi consimili: giustificano la personalizzazione.
Entrambe le voci, ovviamente, rientrano nel danno non patrimoniale, ma mentre le prime presuppongono la mera dimostrazione dell’esistenza dell’invalidità, le seconde, ovvero i casi particolari, esigono la prova concreta dell’effettivo e maggior pregiudizio sofferto (quello che nelle Tabelle è detto ‘personalizzazione’).
Le cicatrici riportate al volto della bambina, così come il presumibile disagio che queste possono determinare nella vita di una adolescente, sono una conseguenza diretta e inevitabile dell’evento, che avrebbero causato le medesime problematiche in qualsiasi altro soggetto con le stesse menomazioni e della stessa età. Tutto ciò è stato accertato già dal CTU che ha tenuto conto anche del profilo estetico del danno. La danneggiata non ha provato alcun profilo idoneo a giustificare e/o rappresentare “conseguenze superiori alla media” che giustifichino la personalizzazione del danno operata dal Tribunale.
In accoglimento del motivo di appello la Corte ridetermina l’importo risarcitorio qui è tenuta l’ASD in euro 62.648,00.
Avv. Emanuela Foligno






