Interessante sentenza della Cassazione in tema perdita della capacità lavorativa e di liquidazione delle spese future sostenende dalla vittima.
In questo caso si tratta di un ragazzo minorenne investito da un automobile e rimasto gravemente invalido. I genitori citavano a giudizio il proprietario del veicolo e la Sara Assicurazioni onde ottenerne la condanna al risarcimento dei danni conseguenti al sinistro.
Secondo la Cassazione i Giudici di merito hanno liquidato in maniera errata le spese future della vittima del sinistro (Cassazione civile, sez. III, 30/12/2023, n.36596).
La vicenda
Il Tribunale di Treviso, con sentenza n. 554/2018, accertava la responsabilità del sinistro a carico del conducente del veicolo in misura del 90% e condannava la vittima (nel frattempo divenuta maggiorenne) a restituire alla Sara Assicurazioni (che aveva già versato la somma di Euro 1.451.000,00) la somma di Euro 24.742,99, pari a quanto dall’assicuratore corrisposto in eccedenza rispetto al dovuto.
La Corte di Appello di Venezia, con sentenza del 23 ottobre 2019, in parziale accoglimento, condannava conducente del veicolo e la Sara Assicurazioni S.p.A., in solido tra loro, a versare alla vittima la maggior somma risarcitoria di Euro 175.805,65.
La decisione della Corte d’Appello
I Giudici di Appello osservavano che:
a) all’attore, minorenne non svolgente attività lavorativa, spettava il danno patrimoniale da perdita della capacità lavorativa, da liquidarsi, in forza della prova presuntiva, rispetto “all’attività di operatore agro-alimentare”, rilevando a tal fine le circostanze della frequentazione di istituto tecnico per diploma in operatore agro-alimentare e dello svolgimento di detta attività da parte di “tutta la famiglia”;
a.1) ai fini della quantificazione doveva farsi riferimento al “criterio residuale del triplo della pensione sociale”, in quanto dalla documentazione prodotta in giudizio non è stato possibile determinare con precisione il reddito mensile o annuale derivante dallo svolgimento di tale attività;
b) era da accogliere l’appello incidentale della Sara Assicurazioni S.p.A. sulla detrazione degli importi erogati all’attore dall’Inps a titolo di indennità di malattia o di pensione di invalidità, per un importo di Euro 667,00 mensili “per la presumibile durata della sua vita (almeno altri 60 anni)”, “da quanto riconosciuto a titolo di danno patrimoniale da incapacità lavorativa”; c) andava parzialmente accolto l’appello sulla liquidazione delle spese future per “assistenza di un infermiere specializzato e di una colf”, quale spesa che verrà sostenuta solo dopo che la madre dell’attore, al compimento di anni 65 di età, non sarà più in grado di poterla fornire, così dovendosi determinare l’importo da riconoscersi a tale titolo (già decurtato per il concorso di colpa) in Euro 399.600,00.
Il giudizio della Corte di Cassazione
La vittima impugna la decisione d’appello lamentando erronea liquidazione del danno da perdita della capacità lavorativa, essendo stato adottato il criterio “del triplo della pensione sociale”, ed errata liquidazione delle spese future.
Solo la seconda censura è fondata.
Il danno da perdita di capacità lavorativa
Infatti il danno da perdita di capacità lavorativa deve essere oggetto di prova, anche in via presuntiva, ai fini del suo risarcimento; tale danno spetta non solo al soggetto già percettore di reddito lavorativo, ma anche a chi non lo sia mai stato.
In particolare, ove detto danno sia patito in conseguenza di un sinistro stradale da un soggetto percettore di reddito da lavoro, la relativa liquidazione deve avvenire ponendo a base del calcolo il reddito effettivamente perduto dalla vittima, e non il triplo della pensione sociale che deve essere applicato quanto il danneggiato non sia percettore di reddito lavorativo, ovvero quando venga accertato che la vittima, al momento dell’infortunio godeva sì un reddito, ma questo era talmente modesto o sporadico da rendere il danneggiato stesso sostanzialmente equiparabile ad un disoccupato.
La vittima al momento del sinistro stradale non percepiva alcun reddito poiché studente, il parametro da utilizzare è quello del triplo della pensione sociale. Il Giudice di merito ha ritenuto sussistente il danno da perdita della capacità lavorativa ed ha poi concluso nel senso che, a partire dagli elementi di prova acquisiti agli atti, non sarebbe stato possibile liquidare il quantum debeatur in misura corrispondente ad un reddito mensile o annuale derivante dallo svolgimento di tale attività.
La “mancata liquidazione più favorevole” è dipesa da un difetto di prova che avrebbe dovuto fornire la stessa parte danneggiata.
Liquidazione delle spese future
Venendo alla censura sulla liquidazione delle spese future sostenende dalla vittima, la S.C. dà atto che si tratta, nel concreto, di spese di assistenza per tutta la durata della vita della vittima, rimasta gravemente invalida.
Tale danno, consistente nella necessità di dovere retribuire una persona che garantisca l’assistenza personale ad un soggetto invalido, è un pregiudizio permanente che si produce de die in diem, per la cui liquidazione occorre distinguere il danno passato, ossia già verificatosi, che presuppone che il danneggiato abbia dimostrato di aver sostenuto dette spese, dal danno futuro, ossia non ancora verificatosi al momento della decisione, ma che si verrà ragionevolmente a determinare per tutta la durata della vita residua del danneggiato.
Questo può essere liquidato o in forma di rendita vitalizia, oppure moltiplicando il danno annuo per il numero di anni per cui verrà sopportato, e, quindi, abbattendo il risultato in base ad un coefficiente di anticipazione, ovvero, infine, attraverso il metodo della capitalizzazione, consistente nel moltiplicare il danno annuo per un coefficiente di capitalizzazione delle rendite vitalizie (Cass. n. 13881/2020; Cass. n. 16844/2023).
L’errata interpretazione della Corte d’Appello
Ebbene, la Corte territoriale, pur avendo riconosciuto l’attore bisognoso di assistenza infermieristica specializzata e di collaborazione per le attività quotidiane, ha poi errato nel ritenere, quanto al danno futuro, che la spesa relativa all’assistenza medica non sarà sostenuta “fino a quando l’assistenza verrà fornita dalla madre (…)”; verosimilmente, secondo l’indicazione della stessa Corte, fino al compimento del 65 anno di età del genitore stesso.
Pertanto, il Giudice di Appello, a fronte della accertata sussistenza di un danno patrimoniale emergente futuro, avrebbe dovuto liquidare tale danno alla luce dei criteri anzidetti, in modo tale da rendere il patrimonio del danneggiato indifferente all’illecito civile e non già far ricadere le conseguenze dell’illecito stesso, imputabile ad un terzo, nella sfera giuridica di soggetti ad esso estranei, solo perché legati da un rapporto di parentela.
La sentenza impugnata viene cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte di Appello di Venezia, in diversa composizione.
Avv. Emanuela Foligno






