Diabetica muore senza cure adeguate, condannati due medici

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La dottoressa in servizio presso la guardia medica di Argenta e il medico del P.S. dell’Ospedale di Argenta venivano chiamati a giudizio dinanzi al Tribunale di Ferrara per rispondere della morte di una paziente diabetica, dopo che la stessa era stata visitata dalla dottoressa presso il servizio di continuità assistenziale e dal secondo presso il pronto soccorso.

Il Tribunale di Ferrara assolveva i due imputati. La Corte d’Appello di Bologna confermava la decisione di assoluzione. Successivamente la Corte di Cassazione annullava la decisione della Corte di Appello.

I familiari della vittima riassumevano la causa civile dinanzi alla Corte d’appello di Bologna che, con la sentenza n. 2245 del 13/07 – 24/08/2021, condannava i due medici, in solido, al risarcimento dei danni in favore dei congiunti, riconoscendo importi differenti in relazione alla convivenza e vicinanza con la defunta. Questa decisione viene impugnata in Cassazione dai due medici che vedono rigettarsi il ricorso.

Anche secondo gli Ermellini i due Medici avrebbero dovuto svolgere ulteriori accertamenti diagnostici per scongiurare il decesso della paziente diabetica. Quindi la Cassazione conferma la condanna civile (Cassazione civile, sez. III, 30/12/2023, n.36559).

La vicenda

La paziente diabetica si era recata in guardia medica il pomeriggio, prima delle ore 16.30, e aveva riferito di essere in preda a forti dolori gastrici, vomito e nausea e di avere assunto il giorno prima dieci pillole di Glucophage. La dottoressa le somministrava una fiala del farmaco Plasil e prescriveva Peridon e dieta in bianco e indicazione di recarsi al pronto soccorso se non avesse avuto miglioramento nello stato di salute.

Successivamente alle 21.15 la donna si recava in pronto soccorso riferendo di avere vomito da due giorni e di avere assunto dieci compresse di Glucophage. Alle ore 22.22 del 1/1/2007 la donna veniva dimessa dopo somministrazione di Ranidil, Spasmex e Plasil, con referto di “epigastralgia, verosimilmente da gastrite acuta in paziente diabetica, seguita dal servizio di igiene mentale e le venne prescritta l’assunzione di Lucen”. Tornata a casa la donna veniva trovata cadavere la mattina successiva, il 2/1/2007 alle ore 7.00 del mattino.

Le censure dei due medici in Cassazione

I ricorrenti affermano che la serie causale, conclusasi con il decesso della paziente diabetica, sarebbe stata alterata da fattori indipendenti dal loro operato e non valutati dalla Corte d’Appello in sede civile, quali la verosimile assunzione, da parte della donna, dopo le visite presso la guardia medica e il pronto soccorso, nel corso della notte tra il primo e il due gennaio 2007, di ulteriori pasticche di farmaco contenente metmorfina e denominato Glucophage nonché di elevate dosi di alcool, in guisa tale che la mancata considerazione di dette circostanze avrebbe alterato il ragionamento della Corte territoriale.

Secondo i ricorrenti, inoltre, non sarebbe stata considerata la circostanza che la paziente fosse in cura presso una struttura medica per malattie psichiatriche e che già in passato aveva dimostrato tendenze suicidarie e che aveva tentato nell’anno 1997, di togliersi la vita tagliandosi le vene ai polsi e colpendosi con arma da taglio al ventre.

Entrambe le censure sono infondate.

La causa della morte, ovvero aritmia cardiaca terminale, si poteva evitare

La Corte bolognese ha affermato che, sebbene i due medici non avessero individuato la soglia esatta di probabilità che la mancata sottoposizione della donna a ulteriori accertamenti diagnostici avrebbe evitato l’evento morte, nondimeno la più probabile causa del decesso era stata l’aritmia cardiaca terminale, a seguito di acidosi lattica, che sarebbe stata fronteggiabile con adeguate e basiche terapie, quali l’alcalinizzazione e la dialitica, suscettibili di essere poste immediatamente in essere, se in guardia medica prima, che in pronto soccorso dopo, i due medici avessero effettuato direttamente, o comunque richiesto, ulteriori e basici accertamenti diagnostici (accertamento del tasso di glicemia, in paziente notoriamente diabetico).

Dalla CTU medico-legale espletata è emerso che lo stato di salute della paziente diabetica, sebbene fosse diagnosticabile il rischio collegato all’evento morte, non era ancora tale da non potere essere riportato in condizioni meno critiche, e comunque in modo da diminuire il rischio dell’evento terminale. I due sanitari, del resto, erano stati informati dell’assunzione di metmorfina in dose elevata ed eccedente il normale dosaggio.

Il criterio del più probabile che non

Pertanto, i Giudici di Appello hanno adeguatamente svolto il ragionamento controfattuale, secondo il criterio del più probabile che non, in quanto l’accertamento in sede civile, a seguito della remissione della causa alla Corte d’Appello, ai sensi dell’art. 622 c.p.p., non deve essere condotto secondo il canone penalistico dell’alto grado di probabilità logica, così come richiesto in ambito penale.

La sentenza impugnata ha, inoltre, coerentemente escluso la verosimiglianza dell’ipotesi dell’assunzione da parte della donna, nel lasso di tempo successivo alla visita presso il pronto soccorso, di ulteriori farmaci, e segnatamente di ulteriore metmorfina, o di alcol, e ha pure adeguatamente contrastato la critica mossa alla CTU, sui tempi di emivita della metmorfina, che era affermato, nelle note critiche alla consulenza d’ufficio, in un tempo più breve di quello suggerito dai consulenti d’ufficio, e ciò in quanto la perizia di parte faceva riferimento a un paziente in condizioni normali e non già critiche da sovradosaggio (overdose), quali era la paziente. Viceversa è stata accertata la sussistenza di un adeguato margine di tempo tra le due visite svolte dai medici e il decesso per potere porre in essere strategie curative di contrasto all’accrescimento dell’acidosi lattica e quindi per evitare l’evento.

La Suprema Corte, aggiunge, che la responsabilità dei due medici operanti è stata correttamente ascritta anche in considerazione dell’imputabilità a essi dell’essere rimaste ignote ulteriori e imprescindibili informazioni sullo stato della paziente, la cui acquisizione avrebbe potuto consentire una diversa considerazione del loro stesso operato.

Lo stato depressivo della paziente diabetica

Infine viene sottolineato che non risulta essere significativo lo stato depressivo e il pregresso tentativo di suicidio della paziente. Da un lato, invero, il ragionamento della Corte di merito è stato correttamente improntato alla regola della maggiore evidenza probabilistica: secondo i criteri della “probabilità prevalente” e del “più probabile che non”.

Oltretutto, i due medici erano consapevoli che la paziente fosse in cura presso il servizio psichiatrico e ciò avrebbe dovuto, di per sé, diversamente orientare la loro condotta, nel senso di evitare che ella fosse rinviata a domicilio senza ulteriori accertamenti diagnostici pur basilari, che potevano essere prescritti da entrambi, essendo indifferenziata sul punto la loro posizione.

Il ricorso viene integralmente rigettato.

Avv. Emanuela Foligno

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