La polizza assicurativa del veicolo copre anche i danni strutturali all’immobile provocati dall’incendio dell’auto: lo sancisce la C.G.UE.

Al vaglio della Corte di Giustizia Europea (sentenza del 20 giugno 2019, causa C-100/18) i danni provocati dall’incendio di un veicolo. Secondo la Corte Europea la polizza assicurativa del veicolo deve indennizzare anche i danni indiretti poiché anche i periodi di sosta dell’automezzo  sono fisiologici al concetto  di “circolazione dei veicoli”.

Rientra, dunque, nella nozione di circolazione dei veicoli la circostanza in cui un autoveicolo parcheggiato in un garage privato abbia preso fuoco e provocato un incendio, causando danni strutturali all’immobile.

La Corte di Giustizia Europea, su impulso della Suprema Corte spagnola, viene investita della problematica sulle seguenti questioni pregiudiziali:

1) se sia in contrasto con la direttiva comunitaria l’interpretazione che includa nella copertura della polizza assicurativa obbligatoria i danni causati dall’incendio di un veicolo fermo, qualora tale incendio trovi la propria origine nei meccanismi necessari per lo svolgimento della funzione di trasporto del veicolo;         

2) in caso di risposta negativa al punto 1 (ossia se nella nozione di circolazione rientra anche la situazione di veicolo posteggiato in garage), se si ponga in contrasto con la direttiva  un’interpretazione che includa nella copertura della polizza assicurativa obbligatoria i danni causati dall’incendio di un veicolo, qualora l’incendio non possa essere posto in correlazione con un precedente spostamento del veicolo stesso, in modo tale per cui non possa ritenersi sussistente una connessione con un tragitto compiuto;

3) in caso di risposta negativa al punto 2, se si ponga in contrasto con la direttiva  un’interpretazione che includa nella copertura della polizza assicurativa obbligatoria i danni causati dall’incendio di un veicolo, qualora il veicolo si trovi stazionato in un garage privato chiuso.

In altri termini la Corte Europea è stata chiamata a chiarire se la nozione di circolazione dei veicoli possa dilatarsi sino a comprendere la situazione di un veicolo in sosta.

La Corte di Giustizia preliminarmente afferma che la normativa europea  in materia di responsabilità civile automobilistica garantisce tutela alle vittime dei sinistri.

La vicenda, avvenuta in Spagna, vedeva coinvolta una vettura posteggiata in un garage privato che si incendiava a causa di un corto circuito, investendo l’incendio lo stabile.

La Compagnia assicuratrice dell’edificio danneggiato dal fuoco risarciva il danneggiato e conveniva in giudizio l’assicurazione del veicolo che aveva provocato l’incendio.

In primo grado, il giudice spagnolo rigettava la richiesta dell’attore, ritenendo che il fatto non riguardasse la circolazione dei veicoli, atteso che il mezzo era parcheggiato all’interno di un garage.

In secondo grado, invece, il giudizio veniva ribaltato e la questione giunge sino alla Corte Suprema.

La Corte Suprema spagnola ritiene che debba essere interpretato dalla Corte Europea il concetto e la nozione di “circolazione dei veicoli” di cui all’art. 3 della direttiva 2009/103 e solleva le tre questioni pregiudiziali sopra indicate.

I Giudici europei ribadiscono che la nozione di circolazione dei veicoli deve essere interpretata considerando le finalità sottese alla normativa di riferimento. In particolare, la ratio della disciplina comunitaria, in materia di responsabilità civile automobilistica, è duplice:

a) da un lato intende assicurare la libera circolazione dei veicoli che stazionano nel territorio dell’Unione e delle persone che si trovano a bordo,

b) dall’altro vuole tutelare le vittime degli incidenti causati da tali veicoli, di talché possano beneficiare del medesimo trattamento indipendentemente dal luogo dell’Unione in cui si è verificato il sinistro.

La concezione di circolazione dei veicoli non deve dunque essere imitata alle ipotesi di circolazione stradale, ma in tale espressione deve rientrare qualunque uso di un veicolo che sia conforme alla sua funzione abituale (sent. 20/12/2017, Núñez Torreiro, C-334/16).

Conseguentemente, La Corte sottolinea che “la circostanza che un mezzo sia fermo, di per sé sola, non vale ad escluderne la circolazione. Del resto, i veicoli sono destinati a servire come strumenti di trasporto, pertanto, rientra nella nozione di cui sopra qualunque utilizzo dell’auto come mezzo di locomozione. Preme ricordare che nessuna disposizione della direttiva 2009/103 limita l’estensione dell’obbligo di assicurazione –  e della tutela che tale obbligo intende garantire alle vittime di sinistri causati da autoveicoli – ai casi in cui tali veicoli siano utilizzati su determinati terreni o su determinate strade. Parimenti, è irrilevante il fatto che il motore della macchina sia spento al momento dell’incidente (sent. 15/11/ 2018, BTA Baltic Insurance Company C-648/17)”.

E’ dunque irrilevante il luogo di utilizzazione del veicolo, egualmente è irrilevante il fatto che il veicolo sia fermo e si trovi in un parcheggio, al momento del sinistro.

Lo stazionamento e il periodo di immobilizzazione del mezzo sono fasi naturali e fisiologiche della circolazione.

La Corte di Giustizia Europea ha pertanto concluso che:

“L’articolo 3, primo comma, della direttiva 2009/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l’assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell’obbligo di assicurare tale responsabilità, deve essere interpretato nel senso che rientra nella nozione di «circolazione dei veicoli», contemplata da tale disposizione, una situazione, come quella in discussione nel procedimento principale, nella quale un veicolo parcheggiato in un garage privato di un immobile, utilizzato in conformità della sua funzione di mezzo di trasporto, abbia preso fuoco, provocando un incendio avente origine nel circuito elettrico del veicolo stesso, e abbia causato dei danni a tale immobile, malgrado il fatto che detto veicolo non fosse stato spostato da più di 24 ore prima del verificarsi dell’incendio”.

Avv. Emanuela Foligno

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