Affidamento e responsabilità nella circolazione stradale

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Affidamento e responsabilità della condotta altrui nella RCA

Affidamento e responsabilità della condotta altrui in materia di circolazione stradale (Cass. pen., sez. IV, dep. 29 luglio 2022, n. 30052).

Affidamento temperato dall’opposto principio secondo il quale l’utente della strada è responsabile anche della condotta imprudente altrui, purché questa sia prevedibile.

La Corte d’Appello di Palermo confermava la sentenza con cui il Tribunale di Agrigento condannava l’imputato alla pena di mesi quattro di reclusione per il reato di lesioni stradali, per colpa consistita nella violazione dell’art. 141 Codice della Strada.

L’automobilista veniva ritenuto responsabile previsto e punito dall’art. 590bis c.p. perché per colpa consistita nella violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale (art. 141 comma 1 C.d.S.), in particolare mentre percorreva alla guida della sua autovettura, non prestando la dovuta attenzione alla presenza del pedone che stava attraversando la strada, lo investiva cagionandogli lesioni personali consistite in ematoma epidurale frontale sinistro post traumatico con associata frattura del seno frontale del tette della parete mediale e posteriore dell’orbita di sinistra, frattura del seno mascellare di sinistra estesa sino alla parete laterale, frattura del primo secondo e terzo metatarso del piede sinistro, giudicate guaribili in giorni 30 s.c.

Avverso tale provvedimento ricorre per Cassazione l’imputato, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione con particolare riferimento alla condotta della persona offesa.

Più precisamente, secondo il ricorrente, la Corte territoriale sarebbe incorsa nel travisamento della prova per non avere valutato correttamente la condotta imprudente e imprevedibile del pedone distratto dallo smartphone durante l’attraversamento pedonale.

Il ricorso viene considerato inammissibile poiché le medesime censure sono già state proposte in appello.

Le censure concernenti asserite carenze argomentative sui singoli passaggi della ricostruzione fattuale dell’episodio non sono, infatti, proponibili nel giudizio di legittimità, quando la struttura razionale della decisione sia sorretta da logico e coerente apparato argomentativo, esteso a tutti gli elementi offerti dal processo.

Il ricorrente si limita, sostanzialmente,  a sollecitare la rilettura del quadro probatorio, alla stregua di una diversa ricostruzione del fatto, e, con essa, il riesame nel merito della sentenza impugnata con particolare riferimento al principio di affidamento.

Gli Ermellini rilevano che il comportamento imprudente del pedone non assume rilevanza come causa interruttiva del nesso causale rispetto alla condotta dell’investitore; tale  ipotesi è ammissibile qualora il guidatore abbia posto in essere una condotta diligente ed ineccepibile.

Il principio di affidamento trova un forte temperamento nell’opposto principio secondo il quale l’utente della strada è responsabile anche della condotta imprudente altrui purché questa rientri nello spettro di prevedibilità.

La Corte territoriale ha correttamente applicato tale principio, atteso che la condotta imprudente del pedone deve ritenersi prevedibile e, pertanto, non ha interrotto il nesso causale tra la condotta negligente del conducente imputato e l’evento lesivo.

Per tali ragioni, il ricorso viene dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Avv. Emanuela Foligno

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