Animale randagio provoco caduta dalla moto e conseguenti lesioni (Cassazione civile, sez. VI, 05/07/2022,  dep. 05/07/2022, n.21285).

Animale randagio: cade dalla moto per evitare lo scontro con un cane randagio.

I genitori della vittima citano dinanzi al Tribunale de l’Aquila la ASL 1 Avezzano – Sulmona – L’Aquila ed il Comune di L’Aquila al fine di sentirli condannare al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dal figlio allorquando, mentre si trovava alla guida del proprio ciclomotore, nel tentativo di evitare un cane randagio che aveva improvvisamente attraversato la carreggiata, cadeva  a terra riportando gravi lesioni.

Il Tribunale di l’Aquila, accoglieva la domanda proposta nei confronti della ASL 1 ritenendola esclusiva responsabile dell’accaduto e condannandola al risarcimento dei danni. Rigettava, invece, la domanda proposta nei confronti del Comune de l’Aquila, condannando parte attrice alla refusione delle spese di lite, anche in favore dell’Assicurazione.

Avverso tale decisione ha proposto appello la ASL 1 chiedendo la riforma integrale della sentenza stante l’assenza di qualsiasi responsabilità.

La Corte d’appello de L’Aquila, con sentenza n. 574/2020 del 14 aprile 2020, ha rigettato l’appello proposto dalla ASL 1 sul presupposto che, ai sensi della L. n. 281 del 1991 nonché della L. n. 86 del 1999, incombe in capo a quest’ultima un dovere generalizzato di vigilanza e controllo del territorio trattandosi di un soggetto istituzionalmente tenuto alla cattura dei “cani vaganti senza controllo”.

Diversamente, in capo al comune vi è solo una responsabilità sussidiaria in termini di collaborazione che si concreta nella mera “segnalazione” della presenza di animali cui il Comune può provvedere a condizione della conoscenza (conoscibilità) da parte sua della situazione di pericolo.

La vicenda approda in Cassazione.

Con l’unico motivo di ricorso i ricorrenti lamentano errata la compensazione delle spese di lite tra le parti. Sostengono che avendo proposto appello incidentale esclusivamente nei confronti del Comune de L’Aquila e della Assicurazione, rimaste contumaci, e non anche verso la ASL 1, la Corte d’appello non doveva applicare la soccombenza reciproca tra le parti.

La censura è fondata.

La Corte d’Appello ha errato là dove ha compensato le spese tra le parti. Non ha valutato che non poteva esserci soccombenza reciproca perché l’appello incidentale rigettato non era rivolto nei confronti della ASL (soccombente nell’appello principale), ma nei confronti del Comune rimasto contumace).

Con l’unico motivo di ricorso incidentale la ASL 1 di Avezzano Sulmona – L’Aquila lamenta l’attribuzione di responsabilità.

La Corte d’Appello, nel rispetto del principio della causalità ex art. 2043 c.c., avrebbe dovuto individuare il concreto comportamento colposo ascrivibile alla ASL 1 e quindi accertare non solo la prevedibilità dell’attraversamento da parte di un animale randagio, ma anche la sua evitabilità, tenuto conto delle circostanze di luogo e di spazio.

La doglianza è inammissibile.

La Asl menziona il seguente principio di diritto in fattispecie di responsabilità della Asl per animale randagio: “l’applicazione dell’art. 2043 c.c. in luogo dell’art. 2051 c.c. impone che la responsabilità dell’ente si affermi solo previa individuazione del concreto comportamento colposo ad esso ascrivibile e cioè che gli siano imputabili condotte, a seconda dei casi, specificamente o genericamente colpose che abbiano reso possibile il verificarsi dell’evento dannoso. Di contro, slegando la responsabilità dell’Ente dal concetto di colpa la si farebbe transitare nell’alveo della responsabilità oggettiva da cose in custodia secondo le regole di cui agli artt. 2051,2052 e 2053 c.c.”.

La ricorrente incidentale però, in violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6, non ha indicato se tale censura abbia costituito oggetto dell’appello proposto, per il quale risulta indicato solo il motivo della carenza di responsabilità per non avere ottemperato il Comune all’obbligo di segnalazione dell’animale randagio (il motivo di appello, secondo quanto indicato nel ricorso incidentale, era stato nel senso che soggetto obbligato era il Comune e che la responsabilità dell’ASL vi sarebbe stata solo in presenza di omissione di intervento a seguito della segnalazione da parte del Comune), e non anche il motivo della non esigibilità dell’obbligo, rispetto al quale, come si legge in Cass. n. 19404/2019, la segnalazione è solo un’esemplificazione.

In mancanza di tale decisiva specificazione il motivo non viene scrutinato.

La redazione giuridica

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