La prova presuntiva nel sinistro stradale in assenza di scontro tra i veicoli (Cass. civ., sez. VI -3,  dep. 15 giugno 2022, n. 19283).

La prova presuntiva e la regola della presunzione di pari responsabilità nel sinistro stradale in assenza di scontro.

La Suprema Corte esprime il seguente principio di diritto: “In materia di responsabilità derivante dalla circolazione stradale, «la ricostruzione delle modalità del fatto generatore del danno, la valutazione della condotta dei singoli soggetti che vi sono coinvolti, l’accertamento e la graduazione della colpa, l’esistenza o l’esclusione del rapporto di causalità tra i comportamenti dei singoli soggetti e l’evento dannoso, integrano altrettanti giudizi di merito […]”.

La vicenda tratta di un sinistro stradale in cui un motociclista, a causa di un’autovettura che si immetteva nella carreggiata repentinamente, effettuava una manovra improvvisa per evitare l’impatto, perdendo il controllo del mezzo e finendo a terra procurandosi lesioni.

Il danneggiato conveniva dinanzi al Giudice di Pace  proprietario, conducente e assicuratore dell’autoveicolo, chiedendo che fossero condannati al risarcimento dei danni da lui subiti.  

Il Giudice di Pace rigettava la domanda a spese compensate.

La pronuncia è stata impugnata dall’attore soccombente in via principale e dagli originari convenuti in via incidentale (in ordine alle spese), e il Tribunale di Teramo ha respinto l’appello principale, ha accolto quello incidentale e, in riforma della decisione del Giudice di pace, ha condannato l’appellante principale al pagamento delle spese del giudizio di primo grado, confermando quanto al resto la decisione.

Il motociclista ricorre in Cassazione, ma le doglianze vengono considerate infondate.

Secondo il ricorrente, il Tribunale non avrebbe correttamente applicato la prova presuntiva, dovendo il materiale probatorio a disposizione essere letto nel senso che il conducente del motociclo aveva perso il controllo a causa della manovra imprudente dell’autovettura. Doveva, quindi, essere riconosciuto l’apporto causale del veicolo nella determinazione dell’incidente. Il Tribunale, poi, avrebbe dovuto fare applicazione della presunzione di pari responsabilità, pur in assenza di scontro tra i due mezzi.

Gli Ermellini evidenziano che in materia di responsabilità da sinistri derivanti dalla circolazione stradale, «la ricostruzione delle modalità del fatto generatore del danno, la valutazione della condotta dei singoli soggetti che vi sono coinvolti, l’accertamento e la graduazione della colpa, l’esistenza o l’esclusione del rapporto di causalità tra i comportamenti dei singoli soggetti e l’evento dannoso, integrano altrettanti giudizi di merito, come tali sottratti al sindacato di legittimità se il ragionamento posto a base delle conclusioni sia caratterizzato da completezza, correttezza e coerenza dal punto di vista logico-giuridico».

Quanto al resto, l’asserita violazione delle regole sulla prova presuntiva e le ulteriori considerazioni valutative tendono a riproporre il vizio di motivazione secondo una formulazione ormai non più vigente e, dietro l’apparenza della violazione di legge, sollecitano in effetti ad un diverso e non consentito esame del merito.

Il ricorso, pertanto, è rigettato.

Avv. Emanuela Foligno

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