L’assicurazione lamentava che i fatti dedotti fondamento dell’azione non potessero far ritenere che l’autovettura assicurata per la Rca  si trovasse in circolazione stradale

Il concetto di “circolazione stradale” indicato dall’art 2054 c.c. come possibile fonte di responsabilità assume una omnicomprensiva dimensione dinamico-statica, rientrandovi anche le operazioni propedeutiche alla partenza o fermata del veicolo.

Lo ha chiarito il Tribunale di Salerno nella sentenza n. 2367/2020 pronunciandosi in sede di appello sul ricorso di una compagnia assicurativa contro  la decisione del Giudice di Pace di accogliere la proposta dalla terza trasportata del veicolo assicurato condannado la convenuta, in solido con il proprietario del veicolo stesso (nonché marito della parte lesa), al pagamento della somma di euro 14.338,93, oltre alle spese processuali e di ctu.

L’appellante lamentava, in particolare, che i fatti dedotti dall’attrice a fondamento dell’azione non potessero far ritenere che l’autovettura assicurata per la Rca con la ricorrente, si trovasse in circolazione nel senso prescritto dalla disciplina legislativa applicata dal primo Giudice. Chiedeva, pertanto, in riforma della sentenza appellata, il rigetto della domanda risarcitoria della controparte o, in subordine, la riduzione dell’importo da riconoscersi a titolo risarcitorio.

Il Tribunale ha ritenuto che la sentenza gravata non meritasse censura quanto all’an debeatur, rientrando nel concetto ampio di circolazione stradale la dinamica del sinistro descritta e provata in giudizio.

Nel merito, i fatti rappresentati dall’originaria attrice, secondo cui l’autovettura si era messa in movimento prima del completamento dell’operazione di discesa da parte della trasportata con conseguente caduta al suolo della stessa e danni alla salute, risultavano adeguatamente dimostrati sulla base della coerente testimonianza resa dal figlio della donna, presente al momento dell’evento e sulla base degli ulteriori elementi istruttori acquisiti in giudizio (in particolare: modulo CID sottoscritto dal conducente/proprietario; cartella clinica relativa al ricovero della trasportata, con dichiarazione della stessa di essere caduta accidentalmente e, quindi, senza esatta specificazione della causa concreta, ma con la precisazione “scendendo dalla propria autovettura”.

In relazione alla quantificazione degli importi dovuti a titolo di risarcimento danno, il Tribunale ha poi evidenziato che il primo Giudice aveva fatto corretta applicazione delle tabelle di cui al DM 27.05.2010 con riguardo all’8% di invalidità permanente in soggetto di 64 anni di età all’epoca del fatto (euro 9.073,03) per cui nessuna doglianza poteva essere avanzata al riguardo da parte dell’ assicurazione.

Infine il Giudice ha ritenuti di rigettare anche il motivo di appello relativo al riconoscimento del danno morale.

Avendo la danneggiata riportato infatti una frattura vertebrale cui era seguita l’immobilizzazione e l’uso di busto ortopedico per lungo tempo con limitazione dei movimenti e facendo ricorso alle nozioni di comune esperienza e in base all’id quod plerunque accidit, poteva senza dubbio affermarsi che l’attrice avesse sopportato sofferenze morali la cui quantificazione, in mancanza di specificità dell’appello sul punto, doveva ritenersi ben operata in primo grado di giudizio.

La redazione giuridica

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