Danno alla salute: le regole della ingiusta duplicazione risarcitoria

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danno alla salute

Non è ammessa la congiunta attribuzione del danno alla salute, inteso come danno incidente sulla vita quotidiana, e del danno esistenziale

“Costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del danno biologico, inteso come danno che esplica incidenza sulla vita quotidiana del soggetto sulle sue attività dinamico-relazionali, e del danno cosiddetto esistenziale. Non costituisce duplicazione risarcitoria, invece, l’autonoma valutazione compiuta con riferimento alla sofferenza interiore patita dal soggetto in conseguenza della lesione del suo diritto alla salute”; in tal senso si è espressa la Suprema Corte (Cass. Civ., Ordinanza n. 24473 del 4 novembre 2020), tornando nuovamente sulla tematica della inammissibile duplicazione del danno alla salute.

La vicenda trae origine dalla caduta da un ponteggio durante l’esecuzione di lavori di installazione di pannelli solari che causava postumi permanenti nella misura del 65%.

Il Giudice di primo grado, riconosceva un concorso di colpa del danneggiato e condannava la proprietaria dell’immobile e l’installatore del ponteggio a risarcire al danneggiato un importo di € 306.116,00, già al netto della rendita Inail.

La sentenza veniva confermata dalla Corte d’Appello, che respingeva le censure mosse dai danneggianti relativamente alla personalizzazione del danno e al calcolo dell’importo della rendita INAIL portato in detrazione.

La vicenda approda in Cassazione ove viene lamentata la duplicazione risarcitoria derivante dalla personalizzazione del danno in aumento e l’entità della rendita erogata dall’Inail.

Relativamente all’entità della rendita erogata dall’INAIL, numericamente differente nella comunicazione inviata dall’ente e prodotta nel corso del giudizio di primo grado, rispetto alla quantificazione operata nell’atto di citazione notificato in rivalsa, i Giudici dell’Appello escludevano l’utilizzabilità di risultanze afferenti ad altro giudizio.

Gli Ermellini ritengono errata l’affermazione della Corte d’Appello, considerato anche che l’eccezione di compesatio lucri cum damno è un’eccezione in senso lato, come tale rilevabile d’ufficio dal Giudice e proponibile per la prima volta anche in appello.

Viene anche ricordato come il Giudice, in assenza di una norma di chiusura sulla tassatività tipologica dei mezzi di prova, ben possa porre a fondamento della propria decisione anche le cosiddette prove atipiche, tra cui certamente rientrano anche le prove e le dichiarazioni raccolte in un altro giudizio tra le stesse o tra altre parti.

Tale aspetto, quindi, dovrà ora essere nuovamente valutato dalla Corte d’Appello, in sede di rinvio.

La doglianza inerente l’errata duplicazione risarcitoria svolta dai ricorrenti nello specifico riguarda la personalizzazione operata dai Giudici di merito che facevano riferimento non solo alle conseguenze sulla sfera relazionale ed esistenziale, ma anche alle gravi conseguenze morali e soggettive patite dal danneggiato.

Al riguardo la Corte ribadisce che la personalizzazione è esclusivamente ancorata al danno biologico ed è soggetta a liquidazione standardizzata dalle tabelle; il danno morale, invece, non è vincolato alle tabelle.

La Corte territoriale ha impropriamente definito “personalizzazione”, in luogo di congruo apprezzamento del danno morale, ma è del tutto corretta la liquidazione dei danni compiuta non essendovi nessun aspetto duplicatorio.

A tal proposito vengono ribaditi i consacrati principi:

“- le fattispecie riconosciute disciplinate dal diritto positivo sono quelle del danno patrimoniale (danno emergente e lucro cessante) e del danno non patrimoniale;

– il danno non patrimoniale ha natura unitaria ed onnicomprensiva, vale a dire:  unitaria rispetto a qualsiasi lesione di un interesse o valore costituzionalmente protetto e non suscettibile di valutazione economica;  onnicomprensiva da intendersi come obbligo per il giudice di merito di tener conto per quanto concerne la quantificazione di tutte le conseguenze derivanti dall’evento di danno, nessuna esclusa evitando però duplicazioni dovute all’attribuzione di nomi diversi a pregiudizi identici;

– il giudice di merito, preso atto della distinzione tra danno dinamico-relazionale causato dalle lesioni e danno morale, deve congiuntamente, ma distintamente, valutare la reale fenomenologia della lesione non patrimoniale vale a dire sia l’aspetto interiore del danno sofferto (c.d. danno morale, inteso come dolore, vergogna, disistima di sé, paura, disperazione) quanto quello dinamico-relazionale (destinato ad incidere in senso peggiorativo su tutte le relazioni di vita esterna del soggetto);

– nella valutazione del danno alla salute nonché in quella di tutti gli altri danni alla persona conseguenti alla lesione di un valore o interesse costituzionalmente protetto, il giudice dovrà pertanto valutare sia le conseguenze subite dal danneggiato nella sua sfera morale (che si collocano nella dimensione del rapporto del soggetto con se stesso) quanto quelle incidenti sul piano dinamico-relazionale della sua vita;

– in caso di danno permanente alla salute la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o da tabelle adottate dagli organi giudiziari può essere aumentata per quel che riguarda la componente dinamico-relazionale solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale, eccezionali e peculiari del caso;

-nel caso di lesione della salute costituisce dunque duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del danno biologico, che secondo la stessa definizione legislativa (art. 138 e 139 d.lgs. n. 2009/2005) è inteso come danno che esplica incidenza sulla vita quotidiana del soggetto e sulle sue attività dinamico-relazionali e del danno cd. “essitenziale2, appartenendo tali voci di danno alla stessa area protetta dalla norma costituzionale (art. 32 Cost);

– al contrario, non costituisce duplicazione risarcitoria la differente e autonoma valutazione compiuta con riferimento alla sofferenza interiore patita dal soggetto in conseguenza della lesione del suo diritto alla salute (come sancito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 235/2014).

Ciò ribadito, la Corte accoglie il primo motivo e rinvia alla Corte d’Appello in diversa composizione e rigetta il secondo motivo.

Nella decisione qui commentata, che si condivide, viene nuovamente ribadito che:

  1. è duplicazione risarcitoria attribuire il danno biologico e un altro importo per l’incidenza negativa sulla vita quotidiana (perché già il danno biologico contiene i risvolti dinamico-relazionali)
  2. è corretto valutare autonomamente dal danno biologico la sofferenza interiore patita dal danneggiato (attraverso la personalizzazione)

Avv. Emanuela Foligno

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