E’ legittima la contestazione non immediata della violazione dei limiti di velocità a causa della verificazione di un incidente stradale?

L’indicazione, contenuta nel verbale, che la contestazione non sia stata immediata a causa della verificazione di un sinistro, costituisce una motivazione sufficiente a rendere legittima la sanzione. Non occorre che l’esposizione dei motivi sia preceduta da una rubrica esplicativa che circostanzi in modo puntuale le ragioni addotte, essendo detta motivazione già munita di un’intrinseca logica, stante inoltre l’impossibilità di censurare, in tali frangenti, le scelte operative degli organi accertatori.

Lo ha chiarito la Cassazione nell’ordinanza n. 24756/2020 pronunciandosi sul ricorso della Prefettura contro la sentenza del Tribunale di Oristano che, nel confermare la decisione del Giudice di Pace, accoglieva l’opposizione proposta da un automobilista avverso il verbale di accertamento concernente la violazione dei limiti di velocità, ai sensi dell’art. 141, commi primo e secondo, del codice della strada.

Il giudice di secondo grado, in particolare, nel dato atto che la violazione non era stata immediatamente contestata a causa della verificazione di un incidente, aveva ritenuto insufficiente la motivazione addotta dai verbalizzanti, osservando che le previsioni del codice della strada richiedono che l’Amministrazione, sia pur sinteticamente, indichi, in caso di sinistro, le ragioni ulteriori, connesse a tale evento, in forza delle quali non sia stato oggettivamente possibile contestare immediatamente l’infrazione, esplicitando le ragioni di tale scelta in modo da consentire il sindacato sulla legittimità della sanzione.

Nel rivolgersi alla Suprema Corte la parte eccepiva che, nel valutare la legittimità della contestazione differita, il tribunale avrebbe dovuto verificare esclusivamente se il motivo indicato a verbale giustificasse la condotta dell’amministrazione, potendo ritenersi illegittima la sanzione solo qualora fosse stata del tutto omessa l’indicazione dei motivi della contestazione differita.

Nello specifico, il tribunale avrebbe dovuto poi considerare che la verificazione dell’incidente aveva reso necessario svolgere tutti i relativi accertamenti nell’immediatezza dell’accaduto, non essendo concretamente possibile la contestazione immediata.

I Giudici Ermellini hanno ritenuto fondata la doglianza proposta, cassando la sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto, con rinvio della causa al Tribunale, in persona di altro Giudice

Ai sensi degli artt. 200 e 201 D.Lgs.285/1992- hanno specificato dal Palazzaccio – la violazione delle nome stradali, quando è possibile, deve essere immediatamente contestata al trasgressore e al coobbligato in solido al pagamento della somma dovuta, fatte salve le ipotesi regolate dall’art. 201, comma I-bis.

Più in particolare, la contestazione differita deve avvenire con la notificazione del verbale nel termine di legge, ma solo nei casi ricadenti nell’art. 201, comma 1 bis, CDS non è necessaria l’indicazione dei relativi motivi giustificativi, in quanto già insiti nella natura stessa delle violazioni (non essendo, in tal caso, consentito alcun margine di apprezzamento circa l’eventuale possibilità di effettuare la contestazione immediata).

Qualora, invece, la contestazione sia stata differita per ragioni diverse da quelle elencante nella normativa, occorre che il verbale contenga l’indicazione dei motivi giustificativi, date le molteplici eventualità in cui, per ragioni contingenti, sia impedito agli organi accertatori di elevare la contestazione contestualmente all’accertamento.

In tal caso, l’apprezzamento del giudice verte sulla sola ragionevolezza del motivo addotto dall’amministrazione a giustificazione del proprio operato.

La redazione giuridica

Hai vissuto una situazione simile? Scrivi per una consulenza gratuita a incidentistradali@responsabilecivile.it o invia un sms, anche vocale, al numero WhatsApp 3927945623

Leggi anche:

Assenza di guardrail: custode della strada responsabile del sinistro



- Annuncio pubblicitario -

LASCIA UN COMMENTO O RACCONTACI LA TUA STORIA

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui