Il Tribunale di Lecce condannava la Provincia di Lecce al risarcimento dei danni patiti da un automobilista a seguito di fuoriuscita dalla sede stradale a causa della assenza di guardrail

Il Tribunale osservava che la responsabilità del sinistro era da ascrivere alla Provincia ex art. 2051 c.c. per assenza di guardrail in un tratto di strada dove si erano verificati altri incidenti analoghi.

Avverso tale decisione propone appello la Provincia di Lecce (Corte Appello Lecce, sez. II, sentenza n. 851 del 10 settembre 2020).

La Corte ritiene fondate le doglianze della Provincia riguardo la guida imprudente dell’automobilista in un tratto di strada dotato di piena visibilità e attraversato da numerose curve.

Preliminarmente osserva il Collegio che la responsabilità oggettiva della Provincia è sussistente poiché l’assenza di barriere di contenimento ha determinato il sinistro, come anche confermato dalla CTU svolta in primo grado.

Ad ogni modo, viene esaminato l’eventuale apporto causale della vittima ai sensi dell’art 1227cc.

Nel caso in esame il Collegio ritiene fondate le censure sulla mancata considerazione da parte del Tribunale della condotta di guida della danneggiata.

La stessa percorreva una strada a buona visibilità ed è del tutto verosimile che perdeva il controllo del veicolo non a causa della assenza del guar-drail ma, evidentemente, prima di uscire fuori strada.

E’ vero che la barriera avrebbe evitato la caduta, afferma il Collegio, ma vi è anche da considerare che se la donna avesse tenuto la strada, avrebbe evitato la caduta.

Inoltre, non rileva che altri sinistri accadevano sulla medesima strada, poiché, certamente, non tutti i conducenti che utilizzavano quel percorso uscivano fuori strada.

Non sono note le ragioni di perdita del controllo del veicolo, e successiva caduta nel dislivello sottostradale,  potrebbe essersi trattato di distrazione, o presenza improvvisa di ostacoli, o eccesso di velocità.

Ad ogni modo, ciò non esclude la responsabilità della Provincia quale custode della strada ai sensi dell’art. 2051 c.c., in quanto l’assenza delle barriere ha costituito una condotta determinante la causazione del sinistro.

Tuttavia deve tenersi conto della responsabilità concorsuale della danneggiata. Difatti se la stessa avesse tenuto una condotta di guida più’ attenta, proprio in considerazione della asserita pericolosità della strada, avrebbe potuto comunque arrestare il veicolo per tempo.

Pertanto la Corte attribuisce alla vittima il 50 % di corresponsabilità nel concorso del sinistro e riduce in tale misura il risarcimento dovuto.

Riguardo il secondo motivo di appello della Provincia, inerente la omessa esclusione del danno morale in quanto nulla l’attrice aveva dimostrato per il riconoscimento di tale voce.

Il motivo viene ritenuto fondato.

La quantificazione del danno biologico effettuata dal primo Giudice attraverso il richiamo alle Tabelle milanesi è errata poiché non sono state utilizzate inerenti il danno da lesioni micropermanenti.

A partire dal settembre 2003 è stato introdotto un regime speciale per la liquidazione del danno biologico lieve o da micropermanente (sino a 9 punti), in deroga al regime ordinario codificato dall’art. 2056 c.c., regime che risulta confermato dal Codice delle Assicurazioni.

Non sussiste soluzione di continuità nell’applicazione dei criteri di liquidazione approvati per effetto della legge n. 57/2001: detti criteri sono cogenti ai fini della liquidazione del danno biologico, permanente e temporaneo, conseguente a sinistri stradali verificatisi successivamente al 4.4.2001.

Ad ogni modo,  la definizione di incidente stradale comprende qualsiasi situazione che esorbiti dalla normale marcia di un veicolo in area aperta alla pubblica circolazione, con pericolo per l’incolumità altrui e dello stesso conducente, a prescindere dalla presenza, o meno, di altri veicoli e di scontro.

Le Sezioni Unite  (8620/2015) hanno precisato che il concetto di circolazione stradale, ai fini dell’art. 2054 c.c., comprende anche la circolazione statica, vale a dire non soltanto i momenti di transito dei veicoli, ma anche quelli di quiete, che, al pari dei primi, costituiscono utilizzazione della strada.

Nello specifico, le Sezioni Unite hanno precisato che nell’ampio concetto di circolazione stradale è compresa anche la posizione di arresto del veicolo, in relazione all’ingombro da esso determinato sugli spazi addetti alla circolazione, nonché le operazioni eseguite in funzione della partenza ovvero della fermata del veicolo e tutte le altre operazioni che il veicolo è destinato a compiere e per il quale può circolare nelle strade.

Conseguentemente, in applicazione delle tabelle correte, il risarcimento del danno non patrimoniale viene complessivamente liquidato nell’importo di euro 8.231,62 corrispondente al 50% di euro 16.463,25.

In conclusione, la Corte di Appello di Lecce accoglie l’appello della Provincia  e in parziale riforma della sentenza di primo grado, dichiara il concorso della danneggiata nella misura del 50%, condannando la Provincia di Lecce a corrispondere la minor somma di euro 8.231,625 rispetto alla maggiore somma portata in sentenza .

La decisione qui commentata non è pienamente condivisibile laddove addossa una corresponsabilità al veicolo nella causazione del sinistro.

Non è dato comprendere quali siano le ragioni concrete che hanno indotto il Giudice d’Appello a ritenere sussistente un comportamento colposo del conducente del veicolo. Il ragionamento svolto è del tutto presuntivo e non corroborato da nessun accertamento concreto.

Non è stata  oggetto di accertamento, infatti, la guida imprudente della danneggiata, così come non è stata acclarata la velocità tenuta dal veicolo e la eventuale presenza di frenate.

Del resto, è la Corte stessa che afferma: “non sono note le ragioni di perdita del controllo del veicolo, e successiva caduta nel dislivello sottostradale,  potrebbe essersi trattato di distrazione, o presenza improvvisa di ostacoli, o eccesso di velocità.”

Ebbene, appunto perché “non sono note le ragioni di perdita di controllo del veicolo”, non doveva essere ascritta in concreto nessuna responsabilità -seppur concorsuale- al veicolo medesimo.

Il comportamento rilevante ai fini dell’applicazione dell’art. 1227 c.c. dovrebbe essere accertato in concreto e non in via presuntiva.

Avv. Emanuela Foligno

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