Sussiste un dovere di cautela anche in capo allo stesso danneggiato, limitandone il diritto al risarcimento, in ragione di un concorso del proprio fatto colposo
Con atto di citazione l’attore conviene in giudizio dinanzi il Tribunale di Pisa (sentenza n. 869 del 6 ottobre 2020), proprietario, conducente e compagnia assicuratrice del veicolo Opel Astra chiedendo il risarcimento dei danni subiti a seguito del sinistro in cui rimaneva coinvolto.
L’attore espone che in prossimità di un incrocio, dopo aver azionato l’indicatore di svolta, procedeva a svoltare a sinistra; mentre effettuava la manovra, il conducente dell’auto Opel Astra svoltava anch’essa a sinistra, tagliando la strada all’attore che si trovava dietro.
A seguito dell’impatto la moto dell’attore si rovesciava a terra e il conducente veniva sbalzato in aria e poi soccorso dall’autoambulanza. Interveniva la Polizia Municipale che redigeva verbale n. 476/10 nel quale dava atto della mancanza di testimoni oculari dell’accaduto.
Secondo l’attore, invece, vi erano due testimoni oculari, amici dello stesso, che nelle dichiarazioni prodotte affermano che il motociclo aveva azionato la freccia di svolta a sinistra e l’auto che lo precedeva, senza azionare la freccia, effettuava la svolta a sinistra.
Si costituisce l’Assicurazione e contesta la ricostruzione della dinamica del sinistro rispetto ai rilievi svolti dalla Polizia Municipale che, peraltro, elevava contravvenzione al motociclista per “sorpasso vietato in prossimità o corrispondenza di intersezione”.
Contesta, inoltre, l’Assicurazione che il motociclo si scontrava, in ogni caso, con l’auto che lo precedeva e rispetto alla quale avrebbe dovuto tenere la distanza di sicurezza.
La causa viene istruita attraverso produzione documentale e prove orali, all’esito delle quali viene acclarata la mancanza di prova dei fatti dedotti.
L’attore offre una ricostruzione dei fatti, supportata dalle dichiarazioni sottoscritte dai due testimoni -la cui presenza però non veniva rilevata dagli Agenti della Polizia Municipale-, in base alla quale l’auto precedeva la moto, entrambe procedevano nella stessa direzione ed entrambe svoltavano a sinistra.
In sede di deposizione testimoniale, viene dichiarato che il motociclista era fermo al semaforo, mentre la testimone si trovava dietro di lui a distanza di due o tre auto, quindi il motociclista metteva la freccia e svoltava a sinistra, invece l’auto proveniva dalla direzione opposta e svoltava nella medesima strada.
Invece, dai rilievi fatti dalla Polizia Municipale e dalle sommarie informazioni raccolte, viene ritenuta attendibile la prima ricostruzione dei fatti e cioè che entrambi i veicoli si trovavano sulla medesima strada, l’auto precedeva la moto ed entrambi hanno svoltato a sinistra.
A sostegno di questa ricostruzione vengono prese in considerazione una serie di circostanze.
Il sinistro è avvenuto in data 30 luglio 2010, il conducente dell’automobile riferiva agli Agenti che si era fermato al semaforo rosso e dopo aver messo la freccia svoltava a sinistra, mentre si trovava già con l’anteriore dell’auto nel tracciato di svolta, sentiva un forte urto a sinistra che faceva sbattere la sua auto contro un lampione sul marciapiede a destra.
La sorella del conducente, trasportata a bordo, riferiva agli Agenti che mentre svoltavano a sinistra, il motociclo che li stava superando colpiva la loro auto al fianco sinistro.
Il conducente del motociclo dichiarava agli Agenti di non ricordare nulla e di non poter riferire niente.
I danni rilevati dagli Agenti sull’auto sono relativi alle portiere anteriore e posteriore sinistra e viene in rilievo il vetro della portiera posteriore rotto e il segno del contatto del casco sopra la portiera posteriore sinistra.
I danni al motociclo, che ha la parte frontale distrutta, sono maggiori sulla parte fronte laterale destra e risulta rotta la carenatura destra a causa dell’urto con l’auto.
Gli Agenti verbalizzanti, riferiscono con certezza che il motociclo aveva messo in atto una manovra di sorpasso in area di intersezione.
Conclusivamente il Tribunale ritiene più probabile che non che l’auto abbia per prima impegnato l’intersezione svoltando a sinistra e che il motociclo sia sopraggiunto affiancando l’auto, se non nel tentativo di superarla, certamente senza rispettare la dovuta distanza di sicurezza.
Sul punto la giurisprudenza conformemente impone un dovere di cautela anche in capo allo stesso danneggiato, limitandone il diritto al risarcimento, in ragione di un concorso del proprio fatto colposo, che si ponga in un nesso di ragionevole probabilità e, quindi, di causalità adeguata con il pregiudizio patito.
Il concorso della vittima nella causazione, o nell’aggravamento del danno, sussiste solo quando la condotta del danneggiato sia stata colposa, vale a dire irrispettosa di precetti legali.
La causazione dell’evento viene addebitata alla condotta colposa dell’attore stesso e la sua domanda viene respinta.
Avv. Emanuela Foligno
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