Se il proprietario del veicolo responsabile non viene citato in giudizio, il contraddittorio deve essere integrato e la relativa omissione comporta l’annullamento della sentenza (Tribunale di Milano, Sez. VI, sentenza n. 8794 del 28 dicembre 2020)
Con atto di citazione in appello la società cessionaria del credito inerente il danno da fermo tecnico vantato dalla danneggiata dal sinistro stradale conviene in giudizio dinanzi il Tribunale di Milano, in qualità di giudice d’appello, la società assicuratrice per ottenere la riforma della sentenza del Giudice di Pace di Milano n. 1073/18 depositata il 10.2.18 con la quale veniva respinta la domanda proposta dalla stessa.
L’appellante, ha agito ai sensi dell’art. 149 D.L.vo n. 209/05 chiedendo la condanna dell’Assicurazione al pagamento della somma di euro 170,80 quale corrispettivo per il noleggio di autovettura sostitutiva durante il tempo necessario per la riparazione dell’autovettura, oltre ad euro 80,00 per l’assistenza legale stragiudiziale, deduce la contraddittorietà e la non condivisibilità, sotto molteplici profili, delle motivazioni della sentenza impugnata e ne chiede la totale riforma.
Si costituisce in giudizio la Compagnia eccependo l’improcedibilità dell’appello per tardiva iscrizione della causa a ruolo, l’inammissibilità dell’appello per inappellabilità della sentenza ed inoltre nel merito, l’infondatezza dell’appello.
Il Tribunale ritiene che vada dichiarata la nullità della sentenza di primo grado resa dal Giudice di Pace.
Rileva il Tribunale che la società appellante, quale cessionaria del credito originariamente vantato dalla danneggiata, ha omesso di citare in primo grado, insieme alla Compagnia di Assicurazione del danneggiato, il proprietario del veicolo danneggiante.
Trattandosi di litisconsorzio necessario, la questione è idonea a definire il giudizio dando luogo ad un caso di remissione al primo giudice ex 354 c.p.c..
In argomento, specifica il Tribunale, non risulta raggiunta una stabile definizione anche per l’assenza di un consolidato orientamento di legittimità, sebbene la tesi attualmente prevalente – che viene resa propria – configuri il responsabile del sinistro stradale, proprietario del veicolo danneggiante, quale litisconsorte necessario.
Infatti, recentemente la Suprema Corte (v. Cass. n. 7755/20) ha affermato che in tema di RCA, nella procedura di risarcimento diretto di cui all’art. 149 D. L.vo n. 209/05, promossa dal danneggiato nei confronti del proprio assicuratore, sussiste litisconsorzio necessario rispetto al danneggiante responsabile, analogamente a quanto previsto dall’art. 144 comma 3 dello stesso decreto.
Conseguentemente, ove il proprietario del veicolo assicurato non sia stato citato in giudizio, il contraddittorio deve essere integrato ex art. 102 c.p.c. e la relativa omissione, rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del processo, comporta l’annullamento della sentenza ai sensi dell’art. 383 comma 3 c.p.c..
Per tale ragione il Tribunale afferma la sussistenza del litisconsorzio obbligatorio con il responsabile civile anche in tema di giudizi ex art.149 D.lgs. 209/2005.
La decisione del Giudice di Pace impugnata è nulla per erronea instaurazione del contraddittorio in quanto il giudizio di primo grado è stato definito in assenza del danneggiante responsabile e proprietario del veicolo.
La sentenza impugnata viene annullata e il Tribunale dispone la rimessione al Giudice di primo grado compensando integralmente le spese di giudizio considerata l’assenza di un chiaro orientamento giurisprudenziale.
Avv. Emanuela Foligno
Hai vissuto una situazione simile? Scrivi per una consulenza gratuita a incidentistradali@responsabilecivile.it o invia un sms, anche vocale, al numero WhatsApp 3927945623
Leggi anche:
Immissione sulla pubblica via: urta una moto, camionista condannato