Provare o allegare l’inadempimento qualificato del sanitario cosa significa per l’attore? E’ un inadempimento astratto o specifico? A volte c’è confusione quando si parla degli oneri probatori

L’inadempimento qualificato del sanitario va allegato secondo ipotesi che seguono il criterio della possibilità scientifica, o l’attore deve provare l’errore del medico?

Leggendo molte sentenze di prime cure a volte ci si confonde quando si parla di oneri probatori e finanche del nesso di causalità.

Per cominciare col piede giusto si riporta di seguito due stralci di sentenze della Suprema Corte di Cassazione dove si comprende bene quali siano gli oneri probatori delle parti nel processo:

Cass. civile sez. III , 20/03/2015, n. 5590 – Rel. Dott.ssa Rubino Lina

“…In definitiva, le regole di distribuzione degli oneri probatori fanno sì che, a tutela del paziente che si affida ad una struttura sanitaria per sottoporsi ad un intervento chirurgico, l’onere probatorio del medico, nel fornire la prova liberatoria dalla sua responsabilità è correttamente adempiuto laddove questi non si limiti a provare la correttezza della propria prestazione, ma sia in grado di dimostrare anche, in positivo, che l’esito infausto è dovuto ad un altro evento individuato (preesistente o sopravvenuto) indipendente dalla propria volontà e sfera di controllo”

Cassazione del 19/07/2018 n. 19204

“…5.3. La previsione dell’art. 1218 c.c., infatti, esonera il creditore dell’obbligazione asseritamente non adempiuta dall’onere di provare la colpa del debitore, ma non da quello di dimostrare il nesso di causa tra la condotta del debitore e il danno di cui si chiede il risarcimento”.

Adesso tiriamo le somme:

L’attore (creditore – paziente danneggiato) non non ha l’onere di provare la colpa del medico, ma il nesso di causalità tra la condotta del debitore e il danno di cui si chiede il risarcimento, mentre i convenuti devono non solo dimostrare di aver seguito le linee guida e/o le buone pratiche mediche MA DEVONO identificare un altro evento individuato indipendente dal proprio operato (agire).

Ergo, ricollegandoci alla seguente sentenza di Cassazione del Consigliere Sestini n. 6850/2018 dove si recita sulla

“…inesigibilità della specifica individuazione ex ante, da parte dell’attore, di elementi tecnico/scientifici che di norma possono acquisirsi compiutamente soltanto all’esito dell’istruttoria e con l’espletamento di una c.t.u ..; invero, ove si opinasse diversamente, si finirebbe col gravare l’attore di un onere di preventiva individuazione delle cause del danno e delle condotte colpose (anzichè di mera allegazione della derivazione del danno dall’inesatto adempimento dell’obbligazione) che si tradurrebbe in un limite ingiustificato all’esercizio del suo diritto di azione…”,

dovrebbe essere chiaro quale sia l’inadempimento del sanitario che l’attore deve allegare (e non dimostrare).

Quindi carissimi avvocati e CTU dovreste sapere bene quello che scrivere in un ricorso-citazione, comparsa di costituzione o in una consulenza tecnica di ufficio, ma a volte mi sorge il dubbio che i principi succitati siano veramente “illustri sconosciuti”.

Pubblico questo articolo il primo Gennaio del 2021 perchè, anche sotto questo punto di vista, sia un anno migliore di quello passato.

Dr. Carmelo Galipò

(Pres. Accademia della Medicina Legale)

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