Ai fini della configurabilità dell’aggravante dell’aver provocato un incidente stradale in caso di guida in stato di ebbrezza non occorre che vengano rilevati danni a cose o persone

In caso di guida in stato di ebbrezza, per la configurabilità della circostanza aggravante di aver causato un incidente è sufficiente che si verifichi l’urto del veicolo contro un ostacolo ovvero la sua fuoriuscita dalla sede stradale, senza che sia necessaria la constatazione di danni a persone o cose, di talché basta qualsiasi, purché significativa, turbativa del traffico, potenzialmente idonea a determinare danni.

Lo ha ribadito la Cassazione con la sentenza n. 37573/2020 pronunciandosi sul ricorso di un uomo condannato, in sede di merito, per il reato di cui all’art. 186 co. 2 lett. c) e 2 bis C.d.S., per avere guidato un veicolo con tasso alcolemico pari a 1,67 g/I, provocando un sinistro stradale.

Nel rivolgersi alla Suprema Corte l’imputato eccepiva, tra gli altri motivi, il difetto di prova del nesso causale tra il suo stato di ubriachezza e il sinistro stradale, consistito nell’urto con il mezzo antecedente senza danni. 

I Giudici Ermellini hanno ritenuto la doglianza manifestamente infondata.

Dal Palazzaccio hanno chiarito che “provocare” un incidente significa che esso deve essere conseguenza di una condotta inosservante di regole cautelari, siano esse quelle codificate dal Codice della strada (ossia le norme sulla circolazione stradale), siano esse quelle generali di prudenza, diligenza e perizia, tese in ogni caso a prevenire il verificarsi del sinistro medesimo.

Ed invero, poiché la norma di cui all’art. 186 comma 2-bis C.d.S. non richiede l’accertamento del nesso eziologico tra l’incidente e la condotta dell’agente, ma evoca unicamente il collegamento materiale tra il verificarsi dell’incidente e lo stato di alterazione dell’agente, la Cassazione ha ritenuto valido, nel caso in esame, il principio secondo cui il maggior disvalore della condotta di cui all’art. 186 comma 2-bis C.d.S. risiede proprio nella condizione di alterata reattività del conducente in stato di ebbrezza rispetto alla situazione di pericolo in cui egli si venga a trovare, riconducibile alla sua impoverita capacità di approntare manovre idonee a scongiurare l’incidente, direttamente ricollegabile allo stato di alterazione psicofisica. 

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