Un vizio di mente o una condizione psichica preesistente al procedimento e già nota alla difesa non può essere qualificata come “sopravvenienza” ai fini della rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale in appello. Se la parte avrebbe avuto interesse e possibilità di documentarla nel giudizio di primo grado, il successivo deposito di una consulenza medica non impone la riapertura dell’istruttoria.
È il principio ribadito dalla Seconda Sezione penale della Corte di cassazione con la sentenza 11 settembre 2026, n. 33376, che ha dichiarato inammissibile il ricorso di un imputato condannato per danneggiamento aggravato (Cassazione penale, Sezione II, sentenza n. 33376 dell’11 settembre 2026).
La vicenda processuale
La Corte d’appello di Napoli aveva confermato la sentenza di primo grado, che aveva riconosciuto l’imputato responsabile del reato previsto dall’art. 635, comma 2, c.p. e lo aveva condannato a sei mesi di reclusione.
Con il ricorso per cassazione, la difesa aveva contestato il mancato riconoscimento del vizio parziale di mente e la mancata rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale. A sostegno delle proprie richieste aveva richiamato una consulenza medica di parte, ritenuta idonea a dimostrare una significativa compromissione delle capacità psichiche dell’imputato.
La difesa aveva inoltre censurato il trattamento sanzionatorio, sostenendo che la pena fosse stata determinata senza tenere conto delle condizioni psichiche e personali dell’imputato.
La patologia non era una sopravvenienza processuale
La Corte ha ritenuto radicalmente aspecifici i primi tre motivi di ricorso, rilevando che la difesa non si era confrontata con la motivazione della sentenza impugnata.
La Corte d’appello aveva osservato che, durante il giudizio di primo grado, non era stato sollecitato alcun accertamento sulle condizioni mentali dell’imputato. Tale rilievo, secondo la Cassazione, non era stato adeguatamente contestato nel ricorso.
Il punto è rilevante ai fini dell’art. 603, comma 2, c.p.p., che prevede la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale quando le nuove prove siano sopravvenute o siano state scoperte dopo il giudizio di primo grado. Art. 603 c.p.p.
Nel caso esaminato, secondo la ricostruzione valorizzata dai giudici di merito, la condizione di salute dell’imputato doveva considerarsi non soltanto preesistente al procedimento, ma anche nota alla parte interessata. La difesa, quindi, avrebbe avuto interesse e possibilità di dedurla e documentarla già nel primo grado.
La Cassazione ha così escluso che la consulenza potesse essere trattata come una prova sopravvenuta in senso processuale. Il principio non equivale a un divieto generale di dedurre il vizio di mente in appello, ma riguarda le ipotesi in cui la condizione fosse già esistente e conoscibile e non sia stata tempestivamente rappresentata al giudice di primo grado.
Quattro anni tra il fatto e la consulenza
La decisione è stata motivata anche sulla base del dato temporale. Il fatto contestato risaliva al 7 aprile 2020, mentre la consulenza di parte era stata redatta il 5 luglio 2024, nell’ambito di un diverso procedimento relativo a un reato commesso nel 2024.
La consulenza descriveva inoltre una patologia soggetta a progressivo peggioramento. Per la Corte, il decorso di quattro anni e il riferimento dell’elaborato a un fatto molto successivo non consentivano di ricavare, da quel solo accertamento, la condizione dell’imputato al momento del danneggiamento del 2020.
Gli stessi elementi sono stati ritenuti sufficienti a motivare sia il diniego della rinnovazione dell’istruttoria sia il mancato riconoscimento della diminuente prevista per il vizio parziale di mente. Ai sensi dell’art. 89 c.p., infatti, la diminuzione della pena presuppone che, al momento del fatto, l’infermità abbia grandemente scemato, senza escluderla, la capacità di intendere o di volere. Art. 89 c.p.
La pena era prossima al minimo
La Cassazione ha dichiarato generico anche il motivo relativo al trattamento sanzionatorio. La pena era stata determinata in relazione alle modalità del fatto, con particolare riferimento alla “gratuita brutalità” dell’azione, espressione utilizzata nella sentenza di primo grado.
Secondo la Corte, il giudice non è tenuto a esaminare singolarmente ogni elemento rilevante ai fini della commisurazione della pena, essendo sufficiente indicare i profili ritenuti prevalenti nel giudizio complessivo. Nel caso concreto, la motivazione era stata ritenuta conforme alla legge e ai canoni della logica, mentre la pena risultava prossima al minimo edittale.
La Corte ha inoltre ricordato che le attenuanti generiche erano state negate con motivazione ritenuta congrua in entrambe le sentenze di merito. Ha osservato, infine, che il motivo relativo alla complessiva dosimetria della pena non era stato specificamente devoluto al giudice d’appello: nell’atto di appello la difesa aveva contestato soltanto il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.
Ricorso inammissibile e 3.000 euro alla Cassa delle ammende
La Seconda Sezione penale ha dichiarato inammissibile il ricorso. L’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 c.p.p. Art. 616 c.p.p.
Avv. Sabrina Caporale





