Per la responsabilità di guida sotto effetto di stupefacenti bisogna provare che il soggetto interessato guidava in stato di alterazione causato dagli stupefacenti, e non l’assunzione in sé (Cassazione penale, sez. IV, sentenza n. 32188 del 17 novembre 2020)

Un automobilista impugna la sentenza del secondo Giudice penale di Venezia per vizi in ordine alle modalità di acquisizione dei campioni biologici prelevati. Secondo l’uomo la Corte non motivava adeguatamente sullo stato psicofisico.

Rilevante sarebbe la circostanza che tra l’incidente commesso alle 17,40 circa e il primo accertamento sanitario al Pronto Soccorso alle ore 20,00 vi è una finestra temporale di oltre 2 ore e mezza in cui non è dato sapere cosa abbia fatto l’imputato.

Inoltre, dalla scheda clinica  redatta dal Medico di pronto soccorso vengono esclusi segni clinici e psico-fisici di intossicazione da THC, laddove si legge: “No alterazione motilità/reattività pupillare; no incoordinazione motoria; no euforia, eretismo; non agitazione psicomotoria; no difficoltà eloquio”.

Tuttavia il medesimo Medico formulava un’anamnesi positiva per assunzione di stupefacenti in assenza di sintomi di alterazione psico fisica, peraltro accertati a distanza di 2 ore.

Precisa l’automobilista che l’anamnesi positiva per assunzione di stupefacenti non altrimenti specificata dal Medico, potrebbe essere compatibile con assunzione delle sostanze di qualche giorno prima dell’incidente.

La Suprema Corte ritiene parzialmente fondato il ricorso e dà atto dell’intervenuta prescrizione del reato con annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per l’estinzione del reato.

Ciò posto, non risulta infondato il motivo con cui si lamenta vizio motivazionale della sentenza impugnata in punto di prova che l’imputato guidasse in stato di alterazione psicofisica in relazione alla provata assunzione di sostanze stupefacenti.

La condotta tipica del reato disciplinato dal Codice della Strada non è quella di chi guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti, bensì quella di colui che guida in stato d’alterazione psicofisica determinato da tale assunzione.

Perché possa affermarsi la responsabilità non è sufficiente provare che, precedentemente alla guida egli abbia assunto stupefacenti, ma altresì che egli guidava in stato d’alterazione causato da tale assunzione.

Mentre per affermare la guida in stato di ebbrezza alcolica è sufficiente, che vi sia una prova dell’ebbrezza, nel senso che il conducente del veicolo abbia superato uno dei tassi alcolemici indicati dal Codice della Strada, per affermare l’assunzione di sostanze stupefacenti è necessario sia un accertamento tecnico-biologico, sia che altre circostanze provino la situazione di alterazione psicofisica.

Ciò, osserva la Corte, a garanzia dell’imputato, poiché le tracce degli stupefacenti permangono nel tempo, sicché l’esame tecnico potrebbe avere un esito positivo in relazione ad un soggetto che ha assunto la sostanza giorni addietro e che, pertanto, non si trova al momento del fatto in stato di alterazione.

Inoltre, risulta già chiarito dalla giurisprudenza che l’alterazione richiesta per l’integrazione del reato previsto dall’art. 187 C.d.S. (guida sotto effetto di stupefacenti) esige l’accertamento di uno stato di coscienza semplicemente modificato dall’assunzione di sostanze stupefacenti, che non coincide necessariamente con una condizione di intossicazione.

In altri termini, lo stato attuale di alterazione può essere provato valorizzando elementi sintomatici esterni ritenuti utili per neutralizzare quella valenza dimostrativa equivoca propria dell’esame sulle urine.

Tale orientamento  è condiviso dalla Corte, che ha statuito che “ai fini della configurabilità del reato di guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti lo stato di alterazione del conducente può essere dimostrato attraverso gli accertamenti biologici in associazione ai dati sintomatici rilevati al momento del fatto, senza che sia necessario espletare una analisi su campioni di altri liquidi fisiologici”.

Entrambi i Giudici di merito, pur avendo fornito una congrua motivazione sulla pregressa assunzione di sostanze stupefacenti da parte dell’automobilista, hanno omesso di supportare tale accertamento con il rilievo di evidenze obiettive idonee a fornire adeguate indicazioni circa il riflesso, sulle condizioni psico-fisiche, dell’assunzione della sostanza stupefacente accertata, e in particolare in ordine alla circostanza che detta assunzione avesse indotto un’effettiva alterazione dello stato psicofisico dello stesso.

Lo stato di alterazione non può evincersi dal fatto che si sia realizzato un incidente, che ben potrebbe essere ricondotto ad altre cause, ma deve riguardare una situazione soggettiva dell’imputato, constatata nell’immediatezza.

Ebbene,  la Corte territoriale erroneamente ha ritenuto sussistente lo stato di alterazione dal mero rinvenimento nel sangue del principio attivo della cannabis in  mancanza della prova che l’imputato guidasse sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.

Avv. Emanuela Foligno

Hai vissuto una situazione simile? Scrivi per una consulenza gratuita a incidentistradali@responsabilecivile.it o invia un sms, anche vocale, al numero WhatsApp 3927945623

Leggi anche:

Simulazione di sinistro stradale e condanna per tentato omicidio

- Annuncio pubblicitario -

LASCIA UN COMMENTO O RACCONTACI LA TUA STORIA

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui