Nella liquidazione del danno biologico permanente di un pedone 91enne investito va apprezzata la fascia di età del danneggiato e va considerata la particolare condizione di fragilità dovuta all’età

Un uomo di 91 anni veniva investito sulle strisce pedonali e riceveva dall’assicurazione del veicolo responsabile l’importo di euro 8.500,00 a titolo di risarcimento del danno. Tale somma non era satisfattiva e l’uomo procedeva con un ATP per la stima dei danni alla salute patiti. In tale sede il CTU stimava un danno biologico permanente dell’8%.

Successivamente citava innanzi il Tribunale (Tribunale di Firenze, Sez. II, sentenza n. 2474 del 11 novembre 2020) il conducente del veicolo responsabile del sinistro e la Compagnia d’assicurazione onde vedere acclarata la loro responsabilità e rinnovata la CTU Medico-legale.

In particolare, l’uomo lamenta che la CTU espletata nell’Accertamento Tecnico ricollegava la perduta autosufficienza al sinistro, mentre dall’altro stimava i postumi permanenti considerando l’età avanzata e il conseguente decadimento biologico.

Invero, prima del sinistro il danneggiato era totalmente autonomo in ogni attività quotidiana, e solo successivamente al sinistro si vedeva fortemente compromesso al punto da richiedere di essere accudito.

Si costituisce in giudizio l’Assicurazione sostenendo che il ”declino globale” del danneggiato è da ritenersi in rapporto di causalità con il normale avanzare dell’età.

Il Tribunale di Firenze istruiva la causa attraverso prove testimoniali e nuova CTU Medico-legale.

La seconda CTU stimava l’inabilità permanente dell’uomo nella misura del 15%.

Il Tribunale di Firenze evidenzia che la seconda CTU sia quella da tenere in considerazione anche perché risulta maggiormente allineata agli accertamenti svolti dalla Commissione medica Inps che riconosceva una invalidità permanente medio-grave dal 67 al 99% con diagnosi di “deficit cognitivi e motori della deambulazione per difficoltà età correlate ed esiti di trauma cranico con frattura malleolo peroneale sin incontinenza”.

Inoltre la seconda CTU risulta coerente laddove attribuisce la perdita di autonomia del danneggiato al trauma subito nel sinistro per frattura dell’anca e trauma cranico con conseguente deficit motorio e cognitivo.

Per tali ragioni viene considerata errata la stima effettuata dal primo CTU perché non includeva la perdita di autonomia tra le conseguenze del sinistro e non stimava la maggiore invalidità che ne è in concreto derivata.

L’errore della prima CTU, secondo il Tribunale, si rinviene nella motivazione che non riconosce le conseguenze in concreto subite dal danneggiato e non considera che lo stesso sinistro per una persona più giovane avrebbe avuto minori conseguenze.

Difatti nel valutare il danno, l’approccio deve essere conformato al caso concreto e la liquidazione deve essere integrale.

Integralità della liquidazione significa tenere in considerazione l’età e la fragilità dello specifico danneggiato. Deve, quindi, essere apprezzata proprio la fascia di età del danneggiato e, per tale ragione, risulta dirimente considerare che il danneggiato fosse in una condizione di fragilità proprio  a cagione della sua età.

Tutte le conseguenze -ricorda il Tribunale-,  “vanno apprezzate a 360 gradi, secondo il noto principio dell’integralità del risarcimento in concreto”.

Oltretutto, anche le deposizioni testimoniali hanno confermato che l’uomo prima del sinistro fosse del tutto autonomo in ogni azione.

Difatti, la testimonianza del vicino di casa confermava che l’attore utilizzava sempre le scale del condominio senza servirsi dell’ascensore.

Ed ancora, la cassiera del supermercato confermava che l’attore andava a fare la spesa da solo e caricava le spese degli acquisti.

Il secondo CTU ha concluso che la lunga immobilizzazione seguita al sinistro ha determinato sia uno scompenso del diabete mellito e un conseguente scompenso cardiaco, oltre ad un serio decadimento cognitivo per il trauma cranico e la sovversione delle abitudini di vita.

In particolare:”L’attuale quadro clinico rilevato soprattutto di non autonomia deambulatoria è da rapportate con verosimile possibilità di concorso causale all’evento traumatico occorso il 12/09/2013 poiché, in persone anziane (all’epoca soggetto di anni 91 completamente autosufficiente tanto che come riferito viveva in casa da solo, usciva da solo a fare passeggiate, il diabete era ben compensato da oltre 15 anni con ADO, non aveva problemi cardiologi certificati), il danno anatomico (frattura del perone a sinistra) con successivo periodo di immobilizzazione e degenza per lungo periodo in casa di cura con sovvertimento delle abitudini proprie del paziente anziano, compromette ed amplifica il danno funzionale ripercuotendosi sulle condizioni generali del soggetto interessato; ciò è dimostrato dal fatto che a seguito dell’evento traumatico de quo si accerta sia uno scompenso del diabete mellito con instabilità dei valori glicemici in per che in ipoglicemia (certificazione della Dott.ssa Fr. del 27/03/2014), sia compaiono extrasistoli ventricolari isolate a coppie bigemine ripetitive (certificazioni cardiologiche) verosimilmente per attivazione adrenergica, nonché si instaurano persistenti cefalea e vertigini che causano instabilità posturale e grave difficoltà alla ripresa della deambulazione in autonomia con conseguente perdita dell’autosufficienza sia deambulatoria che nelle ordinarie occupazioni della vita quotidiana e con necessità di aiuto costante da parte dei familiari. Ritengo attualmente tali postumi permanenti comprendenti oltre al danno funzionale della tibio tarsica sinistra anche il declino globale dell’autonomia deambulatoria siano da valutare in RC nella misura del 15% (quindici per cento) di riduzione dell’integrità psico fisica del leso …..omissis”.

Il danno, pertanto, viene liquidato nella misura del 15% in postumi permanenti ed il periodo di invalidità temporanea in complessivi 149 giorni suddivisi in gg 40 di ITA, gg 20 di ITP al 75%, gg 30 di ITP al 50% e gg 59 di ITP al 25%, oltre a spese mediche per  euro 6.545,00.

Addivenendosi all’importo risarcitorio complessivo di euro 46.170,00.

Oltre a ciò al danneggiato viene riconosciuto anche il risarcimento per il danno da ritardo, dedotti gli acconti percepiti dall’Assicurazione.

Riguardo la responsabilità aggravata della Compagnia d’assicurazione lamentata dal danneggiato, il Tribunale prende atto che il primo importo di euro 8.500,00 veniva liquidato oltre 15 mesi dopo il sinistro, mentre l’altro acconto di euro 12.500,00 -anch’esso tardivo- veniva corrisposto dopo l’introduzione del giudizio, ovverosia a distanza di oltre 6 anni dal sinistro.

La gravità del ritardo dell’Assicurazione, viene evidenziato, è ancor più significativa in considerazione dell’età del danneggiato in rapporto all’effettività della tutela del suo diritto personale di credito, da soddisfare possibilmente in vita.

A ciò si aggiunge la mancata risposta e mancata presentazione all’invito di Negoziazione Assistita, specificamente correlata ad ipotesi legale di responsabilità aggravata.

Per tali ragioni il Tribunale accoglie la domanda di riconoscimento della responsabilità aggravata della Compagnia assicuratrice che ha causato il giudizio resistendovi.

L’offerta da parte della Compagnia di somme inferiori alla metà di quelle accertate in sentenza determina anche l’invio di copia della sentenza all’IVASS.

In conclusione, la Compagnia viene condannata a risarcire i danni all’attore, oltre al pagamento delle spese di lite e delle spese di ATP, oltre all’indennizzo per lite temeraria ex art. 96 cpc.  

Per tale ultima voce viene liquidata in favore dell’attore una somma corrispondente a euro 11.332,00.

Avv. Emanuela Foligno

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