La donna aveva raccontato di essere stata colpita con un pugno in faccia durante una lite oltre a denunciare precedenti presunti episodi di violenza subiti dall’uomo

“Un’aggressione in definitiva modesta”, anche adottando “la lettura della vicenda più sfavorevole all’indagato”. Il gip di Brescia archivia così la denuncia nei confronti di un 46enne accusato del reato di lesioni per aver colpito la moglie con un pugno in faccia durante una lite.

La vicenda – come riporta l’agenzia Ansa – risale a un anno fa. La donna, di origini straniere, aveva denunciato alle forze dell’ordine di essere stata aggredita verbalmente e fisicamente dal marito, un italiano, durante il tragitto in auto verso casa dopo una serata con amici, e di aver ricevuto, nelle fasi più concitate del litigio, un pugno in faccia.

La Procura del capoluogo di provincia lombardo aveva chiesto l’archiviazione, ma la parte offesa, che se ne era andata di casa la notte stessa della vicenda, aveva presentato opposizione.

Il Giudice per le indagini preliminari, tuttavia, il giorno della vigilia di Natale, pur senza mettere in dubbio né la lite tra coniugi né le lesioni, ha deciso di chiudere il caso, ritenendo non grave l’episodio.

La donna, di tre anni più giovane, si era presentata in ospedale il giorno successivo al confronto con il marito con lividi sul volto e i medici l’avevano dimessa con la prognosi di otto giorni.

Ciò nonostante, scrive il Giudice nel provvedimento di archiviazione, “ritenuto che alla stregua dell’incensuratezza dell’imputato, nonché della occasionalità e della obiettiva, contenuta gravità del fatto – per le lesioni guaribili in otto giorni inferte con uno schiaffo e un pugno nel corso di una discussione coniugale – la vicenda può essere persuasivamente ragguagliata ai parametri dell’esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto”.

La 43enne aveva anche raccontato di precedenti presunti episodi di violenza nei suoi confronti, ma per il Gip “i precedenti evocati, non risultano gravi e sono agganciati ad un supporto probatorio di dubbia consistenza” e “in ogni caso (sono) insuscettibili di radicare la prova del grave reato di lesioni personali”.

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