Nel caso di maltrattamenti in famiglia, lo stato di salute dell’agente non incide sulla gravità dei suoi comportamenti

La vicenda viene decisa dalla Suprema Corte (sentenza n. 29542 del 23 ottobre 2020), che respinge la tesi dell’uomo finalizzata a porre in discussione il dolo nelle azioni di maltrattamenti in danno della moglie e della figlia, ma tuttavia conferma la prescrizione del reato. L’uomo, imputato del reato di maltrattamenti in famiglia sosteneva che i fatti addebitati fossero conseguenza delle sue precarie condizioni di salute.

Nello specifico l’uomo veniva sottoposto a intervento chirurgico per la rimozione di un meningioma benigno e ad invasive terapie farmacologiche.

Tale tesi veniva però respinta e i Giudici di merito condannavano l’uomo per il reato di maltrattamenti in famiglia.

L’uomo impugna in Cassazione e lamenta la mancata considerazione delle proprie condizioni di salute e soprattutto la notorietà di tali condizioni da parte dei familiari.

Secondo gli Ermellini le compromesse condizioni di salute dell’uomo non possono mettere in discussione la gravità del comportamento tenuto nei confronti dei familiari, oggetto di continui maltrattamenti.

Correttamente i Giudici di merito hanno considerato il quadro probatorio sufficiente per la condanna al reato di maltrattamenti in famiglia, nonostante i problemi di salute dell’agente e ben conosciuti dalla moglie e dai figli.

In particolare, l’uomo sostiene nell’impugnazione che le condotte tenute “erano percepite dai suoi familiari come dovute alla sua malattia conseguente a un intervento chirurgico causato da un meningioma benigno – da cui era derivata anche la perdita del lavoro –, tanto che la moglie si era per questo rivolta al medico di famiglia”, e che “il comportamento era stato sempre tollerato in considerazione della sua malattia”.

In definitiva, secondo l’imputato, non vi sarebbero i presupposti per ritenere provato l’elemento psicologico del reato essendo del tutto assente il dolo.

La Suprema Corte, rigetta le doglianze dell’uomo, e conferma la statuizione della Corte di merito, dovendo tuttavia dichiarare la prescrizione del reato.

Ciò nonostante, viene ribadito che le problematiche di salute lamentate dall’uomo non hanno fatto venire meno la capacità di intendere e volere e, conseguentemente, non vi sono ragioni per escludere il dolo.

Nel reato di maltrattamenti in famiglia il dolo è generico, sebbene unitario, e consiste nella coscienza e nella volontà di sottoporre i familiari a un’abituale condizione di soggezione psicologica e di sofferenza.

Inoltre, le condizioni di salute del ricorrente sono state adeguatamente considerate dai Giudici di merito, e si è dato anche atto della loro percezione da parte dei familiari, ma quest’ultimo dettaglio, non cancella l’effetto delle condotte obiettivamente maltrattanti.

Avv. Emanuela Foligno

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