E’ inutile sofferenza e configura maltrattamento di animali il ferimento della preda e la sua cattura durante l’agonia

La Suprema Corte (Cass. Pen., sentenza n. 29816 del 27 ottobre 2020) conferma la responsabilità penale per maltrattamento di animali nei confronti di due cacciatori che dopo avere sparato ad un capriolo lo hanno caricato sul furgone lasciandolo in agonia, fino alla morte.

La vicenda approda in Cassazione da Aosta, dove a due cacciatori viene contestato di avere per crudeltà e senza necessità cagionato una lesione ad un capriolo ferendolo con  un colpo di fucile e di averlo, poi, sottoposto a sevizie insopportabili per le sue caratteristiche etologiche, avendolo rinchiuso ferito all’interno del cassone del furgone, con l’aggravante della morte dell’animale.

I Giudici di merito ritengono evidente la colpevolezza dei due uomini che in sede di appello vengono condannati a quattro mesi di reclusione.

I cacciatori ricorrono in Cassazione lamentando l’errata valutazione della responsabilità penale compiuta dai Giudici territoriali.

Nello specifico lamentano illogico aver qualificato la condotta contestata quale delitto di maltrattamento di animali in assenza di uccisione dell’animale per crudeltà o senza necessità, trovandosi invece di fronte ad attività venatoria, sebbene in periodo non consentito.

La Suprema Corte conferma la responsabilità penale dei due cacciatori e conferma la pena di reclusione di quattro mesi.

Preliminarmente viene evidenziato che nel cassone del veicolo venivano trovati tre caprioli, di cui uno ancora vivo e scalciante, anche se ferito.

E’ incontestabile, quindi, che il ferimento dell’animale costituisce condotta di maltrattamento, perché produttiva di lesioni senza necessità, in quanto anche l’uccisione deve avvenire senza infliggere ulteriori sofferenze non necessarie.

Non è lecito assumere comportamenti arrecanti sofferenze e tormenti agli animali, nel rispetto del principio di evitare all’animale, anche quando questo debba essere sacrificato per un ragionevole motivo, inutili crudeltà ed ingiustificate sofferenze, anche nel contesto dell’attività venatoria.

Viene dunque ritenuto acclarato il reato di maltrattamento di animali, poiché “al capriolo è stata inflitta una non necessaria e inutile sofferenza conseguente alla mancata uccisione con un colpo di grazia – che, se prontamente intervenuto, avrebbe impedito ulteriori sofferenze– , avendolo rinchiuso, ancora in vita, all’interno del cassone del veicolo che lo trasportava, sottoponendolo a sevizie insopportabili”.

Confermata la pena ai quattro mesi di reclusione la Cassazione rinvia alla Corte d’Appello per vedere ridefinita la pena non avendo il Collegio fornito motivazioni adeguate per la scelta della pena detentiva in luogo di quella pecuniaria.

Avv. Emanuela Foligno

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