La liquidazione equitativa può avvenire non solo quando è indeterminabile l’ammontare, ma anche quando la prova del danno è particolarmente difficoltosa

In tali termini si è espressa la Suprema Corte di Cassazione (Cass. Civ., sez. III Civile, sentenza n. 23661 del 27 ottobre 2020). La vicenda trae origine da un contenzioso nei confronti dell’Agenzia di Riscossione della regione Sicilia chiamata a giudizio per la cancellazione di una iscrizione ipotecaria derivante da sette cartelle esattoriali di importo esiguo.

Nello specifico, l’attrice sosteneva che gli importi di due, delle sette cartelle, non erano dovuti in quanto una cartella era stata annullata con sentenza del Giudice di Pace e per l’altra cartella era pendente un ricorso innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale.

In relazione alle altre 5 cartelle, l’attrice deduceva il difetto di notifica e, per una di esse, anche la prescrizione del diritto di credito vantato, sicché, a tutto voler concedere il presunto credito vantato sarebbe stato pari ad un importo inferiore ai duemila euro, con conseguente illegittimità dell’iscrizione ipotecaria.

L’attrice evidenziava che il comportamento spropositato dell’Agenzia di Riscossione le aveva cagionato danni non patrimoniali dovuti a stress, turbamento ed ansia e chiedeva la cancellazione dell’ipoteca iscritta sull’immobile e la condanna dell’Agenzia al risarcimento dei danni alla salute, nonché al risarcimento dei danni al nome ed all’immagine.

Si costituiva in giudizio l’Agenzia rappresentando di avere cancellato in autotutela l’iscrizione ipotecaria e contestando il risarcimento dei danni richiesto dalla donna.

Il Tribunale siciliano accoglieva con sentenza la domanda di risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96, comma 2, c.p.c., proposta dalla donna, con la conseguente condanna in via equitativa della convenuta al pagamento e dichiarava inammissibile la domanda di risarcimento dei danni.  

L’Agenzia proponeva appello, che veniva respinto, e la donna proponeva appello incidentale, anch’esso respinto, lamentando il mancato riconoscimento dei danni non patrimoniali.

La donna ricorre in Cassazione. Nello specifico la donna lamenta che la Corte distrettuale non ha esaminato la domanda di risarcimento del danno, né tantomeno ha esaminato gli assunti a sostegno dell’istanza di liquidazione equitativa del danno formulata.

La Corte territoriale, secondo la ricorrente, non avrebbe valutato che l’iscrizione di ipoteca sull’unico immobile di sua proprietà è opponibile erga omnes, in quanto riportata nei pubblici registri, e tale circostanza è certamente idonea a ledere il buon nome della presunta debitrice.

La Suprema Corte, pur riconoscendo fondate le pretese risarcitorie della donna, respinge il ricorso.

Viene osservato che la Corte territoriale correttamente aveva, a sua volta, rigettato la domanda di risarcimento dei danni ex art. 2043 c.c., poiché non veniva fornita nessuna prova circa il danno alla salute e alla concreta lesione all’onore e alla personalità.

Sebbene tali voci di danno -aggiungono gli Ermellini- siano risarcibili in via equitativa, la relativa pretesa doveva essere quantomeno allegata e concretamente posta all’attenzione del Giudice al fine di un ristoro liquidato in via equitativa.

Avv. Emanuela Foligno

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