La nozione di convivenza rilevante agli effetti dell’assegnazione della casa coniugale comporta la stabile dimora del figlio presso l’abitazione di uno dei genitori
Con l’ordinanza n. 23473/2020 la Cassazione si è pronunciata sul contenzioso tra due ex coniugi relativo al mantenimento dei figli e all’assegnazione della casa coniugale.
Dopo la sentenza non definitiva di cessazione degli effetti civili del matrimonio, il Tribunale, su ricorso del marito, aveva assegnato la casa coniugale alla donna, quale genitore coabitante con il figlio maggiorenne, non economicamente autosufficiente. Inoltre, aveva disposto a carico dell’uomo il pagamento di un assegno di mantenimento a favore del predetto figlio di Euro 2.000 mensili, comprensivo anche delle spese straordinarie, e il versamento di un assegno di mantenimento a favore della ex coniuge di Euro 2.000 mensili.
La Corte di appello aveva parzialmente riformato la decisione del Giudice di prime cure, riducendo l’importo dell’assegno divorzile a 400 euro mensili ma respingendo la richiesta dell’appellante affinché fosse accertata l’insussistenza dei presupposti per l’assegnazione della casa coniugale a favore della moglie, posto che la non autosufficienza economica del figlio maggiorenne dovesse ritenersi imputabile a una sua condotta colposa. Respinta anche l’istanza relativa alla declaratoria dell’insussistenza dei presupposti per il versamento dell’assegno di mantenimento del figlio o, in subordine, alla riduzione dell’importo dello stesso.
Nel ricorso incidentale presentato davanti alla Suprema Corte l’uomo eccepiva che in presenza di figlio maggiorenne, sebbene non autosufficiente economicamente, non si potesse ritenere necessaria la tutela dell’interesse a permanere nell’ambiente domestico in cui era cresciuto, per mantenere le consuetudini di vita e le relazioni sociali che in tale ambiente si erano radicate. Inoltre, richiamando alcuni precedenti giurisprudenziali, evidenziava che la nozione di convivenza rilevante agli effetti dell’assegnazione della casa familiare comporta la stabile dimora del figlio presso l’abitazione di uno dei genitori con sporadici allontanamenti, con l’esclusione di saltuario ritorno presso l’abitazione solo per i fine settimana, come accadeva nel caso di specie. Il figlio, infatti, viveva stabilmente in un’altra città e solo saltuariamente, nei fine settimana, tornava a casa.
I Giudici Ermellini, tuttavia, hanno ritenuto di non aderire alle argomentazioni proposte respingendo il ricorso in quanto manifestamente infondato. I Giudici del merito, infatti, avevano insindacabilmente accertato il fatto che il figlio maggiorenne non autosufficiente tornasse con frequenza settimanale presso la casa familiare. Pertanto, doveva ritenersi integrato il requisito della convivenza con la madre presso tale abitazione.
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