Nel caso di uccisione o maltrattamento di animali ritenuti responsabili della morte di un altro animale deve escludersi che sussista la condizione di necessità

La Suprema Corte (Cass. Pen., sez. V, sentenza n. 8449 del 4 febbraio 2020)  nel decidere il caso di uccisione di due cani ritenuti responsabili della morte di tre pecore, così si esprime: “In tema di uccisione o maltrattamento di animali, la crudeltà si identifica con l’inflizione all’animale di gravi sofferenze per mera brutalità, mentre la necessità si riferisce ad ogni situazione che induca all’uccisione dell’animale per evitare un pericolo imminente o per impedire l’aggravamento di un danno a sé o ad altri o ai propri beni, quando tale danno l’agente ritenga non altrimenti evitabile”.

La Corte d’Appello di Cagliari confermava la decisione del GIP del Tribunale di Lanusei che condannava tre uomini per avere ucciso due cani responsabili della morte di tre pecore.

I condannati ricorrono in Cassazione lamentando che il Giudice di merito avrebbe fatto mal governo della norma di cui all’art. 544-bis c.p., posto che l’uccisione dei due cani si era resa necessaria per neutralizzare il pericolo rappresentato dai cani stessi, che avevano, a loro volta, ucciso tre pecore.

La Suprema Corte ritiene i ricorsi inammissibili.

Non vi è stata nessuna reformatio in pejus cui il Giudice di Appello avrebbe dato corso riqualificando il fatto, contestato nei termini del meno grave delitto di maltrattamento di animali, di cui all’art. 544-ter c.p., nel delitto di uccisione di animali, di cui all’art. 544-bis c.p..

Il Tribunale, nella motivazione sul detto capo, aveva affermato: “Non potersi dubitare che la condotta, così come accertata, sia riconducibile nell’alveo di cui alla fattispecie prevista dall’art. 544-bis e non dell’art. 544-ter”, per essere: “l’azione dei due soggetti… indirizzata e finalizzata sin da subito all’eliminazione fisica dei due cani, non certo al maltrattamento fine a sè stesso”.

Ciò sta a denotare che la volontà decisoria del Tribunale era quella di condannare per il delitto di uccisione di animali e non per il delitto –meno grave- di maltrattamenti, con l’irrogazione della pena di mesi quattro di reclusione, così ridotta dal rito abbreviato prescelto.

Il delitto di maltrattamento di animali è integrato dal fatto di cagionare, per crudeltà o senza necessità, una lesione ad un animale ovvero di sottoporlo a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche, con la previsione di un aumento di pena ove dalle indicate situazioni derivi la morte dell’animale.

Il delitto di uccisione di animali è integrato dal fatto di cagionare, per crudeltà o senza necessità, la morte di un animale.

I requisiti, comuni alle due fattispecie delittuose sono la crudeltà e l’assenza di necessità della lesione o della morte dell’animale.

La crudeltà si identifica con l’inflizione all’animale di gravi sofferenze per mera brutalità; la necessità si riferisce ad ogni situazione che induca all’uccisione dell’animale per evitare un pericolo imminente o per impedire l’aggravamento di un danno alla persona propria o altrui o ai propri beni, quando tale danno l’agente ritenga altrimenti inevitabile.

Ne consegue che nel caso esaminato –come correttamente ha osservato la Suprema Corte-non si può discorrere di “necessità” di uccidere gli animali, bensì di crudeltà in quanto i due cani uccisi non avevano messo in pericolo l’incolumità di persone e di ulteriori beni.

I due cani sono stati soppressi senza ragione e, comunque, dopo avere compiuto l’ipotetica uccisione di tre pecore, cioè quanto non sussisteva più l’attualità del pericolo.

Ad ogni modo, viene evidenziato che ai fini della determinazione della pena, il Giudice può valutare la gravità del fatto e la personalità dell’imputato, già prese in considerazione ai fini della valutazione sulla configurabilità o meno delle circostanze attenuanti generiche, in quanto legittimamente lo stesso elemento può essere rivalutato in vista di una diversa finalità.

Il ricorso viene dichiarato integralmente inammissibile e gli imputati vengono condannati al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro 3.000,00 ciascuno a favore della Cassa delle Ammende.

Avv. Emanuela Foligno

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