Non sussiste mobbing nel ricollocamento del dipendente se le decisioni del datore sono state razionali e non finalizzate alla vessazione

Per la Suprema Corte (Cass. Civ., sez. Lavoro, Ordinanza n. 2004 del 29 gennaio 2020) depositata il 29 gennaio) non costituisce mobbing lo spostamento del personale se le decisioni della società datrice di lavoro sono state razionali e non finalizzate alla vessazione della lavoratrice. 

La vicenda trae origine dall’azione giudiziaria svolta da una lavoratrice con mansioni di cassiera che si è vista ricollocare nei reparti commerciali di vendita.

Secondo gli Ermellini questo spostamento non è sufficiente per configurare mobbing e illecito demansionamento, nonostante le accuse della dipendente di vessazione, mortificazione e dequalificazione.

La donna, dipendente di una struttura commerciale sostiene di avere subito comportamenti illeciti in quanto, sebbene assunta come cassiera improvvisamente veniva spostata ai reparti commerciali di vendita.

Ciò –a dire della lavoratrice- perché rifiutava di prestare attività nelle giornate di domenica. La lavoratrice sostiene, inoltre, di essere stata adibita a mansioni dequalificanti e gravose, incompatibili col suo stato di salute pur in assenza di preventiva visita di idoneità e senza mezzi individuali di protezione, e di avere osservato un orario diverso e deteriore rispetto a quello contrattualmente pattuito.

Il Tribunale di primo grado accoglie le doglianze della lavoratrice e condannano il datore di lavoro al pagamento di euro 28.000,00 a titolo di risarcimento del danno.

La Società datrice ricorre in Appello ove viene ribaltata la sentenza di primo grado ed esclusa la responsabilità per mobbing e demansionamento.

La lavoratrice ricorre in Cassazione.

La Suprema Corte ritiene corretta la decisione della Corte d’Appello e respinge il ricorso della donna poiché considera che la stessa, già addetta alla barriera casse, non ha subito alcun demansionamento con l’adibizione ai reparti commerciali di vendita.

Inoltre, viene ritenuto legittimo il dedotto mutamento dell’orario di lavoro in quanto confacente ai reparti commerciali di vendita.

Il Collegio di legittimità non ravvisa errori decisionali da parte della Corte d’Appello.

E’ corretta, dunque, la ritenuta insussistenza di quella differenza qualitativa che integra il vero e proprio demansionamento.

Se non c’è differenza sostanziale qualitativa tra le mansioni svolte in precedenza e le ultime affidate al lavoratore non può discorrersi di quella perdita del bagaglio professionale che integra l’illecito demansionamento.

Non c’è, in altri termini, quell’impoverimento professionale lamentato dal lavoratore.

La conclusione di rigetto del ricorso della lavoratrice sono conformi alle numerose precedenti, si veda ad esempio le risalenti pronunzie del 2000 e del 2001 della Suprema Corte (10284/2000 e 6856/2001) che affermano la necessaria presenza della riduzione qualitativa delle mansioni affidate al lavoratore per poter discorrere di illecito demansionamento.  

Con la decisione qui a commento gli Ermellini ribadiscono che non tutte le modificazioni quantitative delle mansioni affidate al lavoratore integrano l’ipotesi di demansionamento poiché deve farsi riferimento all’incidenza della riduzione delle mansioni sul livello professionale raggiunto.

 Avv.  Emanuela Foligno

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