Il concetto di circolazione stradale include anche la posizione di arresto del veicolo per le operazioni inerenti carico e scarico delle merci

Il concetto di circolazione stradale di cui all’art. 2054 c.c. include anche la posizione di arresto del veicolo e ciò in relazione sia all’ingombro da esso determinato negli spazi addetti alla circolazione , sia alle operazioni propedeutiche alla partenza o connesse alla fermata, sia , ancora, rispetto a tutte le operazioni che il veicolo è destinato a compiere e per il quale può circolare sulle strade; ne consegue che per l’operatività della garanzia per r.c.a. è necessario che il veicolo, nel suo trovarsi sulla strada di uso pubblico o sull’area ad essa parificata , mantenga le caratteristiche che lo rendano tale in termini concettuali e, quindi, in relazione alle sue funzionalità non solo sotto il profilo logico ma anche delle eventuali previsioni normative , risultando invece indifferente l’uso che in concreto se ne faccia sempre che rientri nelle caratteristiche del veicolo medesimo.

In tali termini si è espresso il Tribunale di Firenze (sez. II, sentenza n. 1385 del 27 agosto 2020) nel decidere la singolare questione qui oggetto di commento.

La. Al. Sa. conveniva in giudizio dinanzi a questo Tribunale Vi. Gi. e Ta. Fr. per sentirli condannare in solido a pagamento in suo favore della somma di E 154.241,60 a titolo di integrale risarcimento dei danni dallo stesso subiti a causa di sinistro verificatosi mentre lo stesso svolgeva attività di lavoro.

Un uomo agiva in giudizio per il risarcimento del danno subito a causa di un sinistro che si verificava mentre lo stesso posizionato sul cassone del camion del suo datore di lavoro stava scaricando transenne parapedonali, allorquando, a causa della manovra di di ripresa della marcia, cadeva a terra subendo lesioni personali.

Da tale fatto scaturiva anche procedimento penale per il reato di cui all’art. 590 commi 2 e 3 c.p. nei confronti del datore di lavoro legale rappresentante e del titolare.

L’uomo veniva sbalzato fuori dal cassone posteriore del camion dove si trovava, avendo appena terminato di caricare 17 parapedonali, non ancora ancorati al veicolo e con la sponda posteriore del cassone ancora aperta, quando il conducente del camion  riprendeva la marcia determinandone la caduta.

Il processo penale di primo grado si concludeva con la sentenza che affermava la responsabilità dei datori di lavoro riguardo al reato loro ascritto e li condannava al risarcimento dei danni con assegnazione allo stesso di provvisionale di euro 10.000,00.

La sentenza veniva confermata dalla Corte di Appello di Firenze.

Il processo penale veniva poi definito con la sentenza n. 4347/16 della Corte di Cassazione che annullava la sentenza suddetta ai fini penali per intervenuta estinzione del reato per prescrizione ma, in ragione del disposto dell’art. 578 c.p.p., respingeva anche i ricorsi ai fini civili, e confermava la responsabilità dei datori di lavoro per i danni subiti dall’uomo.

Ne consegue che riguardo all’obbligo dei datori di lavoro di risarcire i danni subiti dall’uomo sussiste il giudicato derivante dalla pronuncia sull’azione civile proposta nell’ambito del procedimento penale.

Il Tribunale deve, quindi, verificare se sussista il diritto dell’uomo a percepire somme ulteriori a titolo di risarcimento danni oltre a quelle già percepite, in primo luogo per la provvisionale assegnata in sede penale.

Per tale ragione il Tribunale evidenzia che l’evento deriva dalla circolazione di veicoli e rientra nella previsione di cui all’art. 139 CdA.

Il sinistro risulta essere stato determinato dalla circolazione su strada pubblica del veicolo sul quale l’uomo si trovava per effettuare le operazioni di carico delle barriere parapedonali: è stato infatti il movimento del veicolo a determinare la caduta dell’uomo che ha causato le lesioni personali.

Al riguardo si evidenzia che precedenti giurisprudenziali hanno ravvisato la circolazione di veicolo anche riguardo a sinistri relativi ad operazioni di carico e scarico di veicoli fermi.

Il concetto di circolazione stradale di cui all’art. 2054 c.c. include anche la posizione di arresto del veicolo e ciò in relazione sia all’ingombro da esso determinato negli spazi addetti alla circolazione, sia alle operazioni propedeutiche alla partenza o connesse alla fermata, sia, ancora, rispetto a tutte le operazioni che il veicolo è destinato a compiere e per il quale può circolare sulle strade.

Ciò significa che per l’operatività della garanzia per r.c.a. è necessario che il veicolo, nel suo trovarsi sulla strada di uso pubblico o sull’area ad essa parificata, mantenga le caratteristiche che lo rendano tale in termini concettuali e, quindi, in relazione alle sue funzionalità non solo sotto il profilo logico ma anche delle eventuali previsioni normative, risultando invece indifferente l’uso che in concreto se ne faccia sempre che rientri nelle caratteristiche del veicolo medesimo.

Tanto precisato, il Tribunale ritiene risarcibile il danno patito dall’uomo e quantificato dalla CTU che ha concluso per la presenza di postumi permanenti non incidenti sulla capacità lavorativa nella misura del 6% e tale parere viene recepito integralmente dal Giudice.

Il danno biologico complessivamente stimato è pari ad euro 9.909,32, oltre a una personalizzazione per il danno morale di euro 1.500,00 e spese mediche per euro 500,00.

L’uomo ha già percepito la somma di euro 10.000,00 a titolo di provvisionale, per un valore ad oggi di euro 10.250,00.

Lo stesso inoltre ha percepito dall’Inail la somma di euro 3.966,39 per il danno biologico derivante da postumi permanenti, per un valore ad oggi di euro 4.310,67.

L’importo erogato dall’Inail a titolo di indennizzo per l’inabilità permanente derivata da infortunio in itinere occorso al lavoratore va detratto dall’ammontare del risarcimento dovuto allo stesso titolo al danneggiato.  

Ne consegue che gli importi percepiti dall’uomo sia a titolo di provvisionale sia a titolo di indennizzo Inail sono idonei ad estinguere il credito per risarcimento danni.

Per tali ragioni la domanda viene respinta.

Il Tribunale ritiene sussistenti valide ragioni per compensare le spese di lite in quanto la somma ricevuta dall’uomo prima della causa è frutto dall’applicazione del principio della compensatio lucri cum damno in ordine all’indennizzo erogato dall’Inail. Su tale applicazione non vi era una posizione giurisprudenziale univoca.

Interessante e ineccepibile la decisione qui commentata che ha chiarito sia il concetto di circolazione stradale utile ai fini della copertura assicurativa per la responsabilità civile automobilistica, che l’applicazione del principio di compensazione con l’indennizzo erogato dall’Inail cristallizzato di recente dalla Suprema Corte.

Avv. Emanuela Foligno

Hai vissuto una situazione simile? Scrivi per una consulenza gratuita a redazione@responsabilecivile.it o invia un sms, anche vocale, al numero WhatsApp 3927945623

Leggi anche:

Incidente stradale: posizione di arresto del veicolo e nozione di circolazione

- Annuncio pubblicitario -

LASCIA UN COMMENTO O RACCONTACI LA TUA STORIA

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui