Straining come forma attenuata di mobbing

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straining

Da alcuni anni la giurisprudenza, sia di legittimità che di merito, riconosce il fenomeno dello straining come forma più lieve rispetto al mobbing

La Suprema Corte, Sezione penale, ha fatto da apripista e riconosciuto una forma attenuata di mobbing, denominata straining.

La nota e capostipite pronunzia di riferimento è la n. 28603/2013, la quale ha deciso il caso di un impiegato di banca spostato a lavorare in uno sgabuzzino, forgiando questa nuova figura denominata straining.

Più di recente la Suprema Corte (Cass. Civ.,n. 3291/2016) ha riconosciuto il risarcimento del danno da straining  a un lavoratore, Medico dipendente di un’Azienda Ospedaliera, che aveva subito vessazioni occasionali.

Gli Ermellini hanno specificato che se il dipendente si trova a lavorare in una situazione costante di stress a causa dei comportamenti ostili dei superiori, deve essergli riconosciuto e risarcito il danno da straining, e non da mobbing, se le vessazioni sono saltuarie e prive del requisito della continuità.

Pacifico, dunque, che lo straining rappresenta una forma attenuata di mobbing, nella quale non si riscontra il carattere della continuità delle azioni vessatorie, come può accadere ad esempio in caso di demansionamento, dequalificazione, isolamento o privazione degli strumenti del lavoro.

Anche lo straining è ancorato alla violazione dell’art. 2087 c.c., e non sussiste violazione del principio tra chiesto e pronunciato, laddove il Giudice qualifichi la condotta come straining in luogo di mobbing.

Lo straining è un fattore che crea stress e frustrazione, tale da far sentire il dipendente alienato o inadeguato, ma non caratterizzato da quella continuità che invece richiede il mobbing.

Provare la sussistenza del mobbing non è affatto facile. Il lavoratore deve fornire la prova di essere stato oggetto di una serie ripetuta di comportamenti volti al medesimo scopo: quello di emarginare, mortificare e danneggiare.

L’elemento predominante del mobbing è quello temporale: non si può avere mobbing se ci sono pochi o sporadici episodi.

Anche lo straining è fonte di risarcimento, ma con una differenza rispetto al mobbing: nello straining non è necessaria la continuità delle azioni vessatorie, per cui il dipendente è più avvantaggiato sul fronte dell’onere della prova.

Detto in altri termini lo straining è una forma attenuata di mobbing nella quale manca il carattere della continuità delle azioni vessatorie.

Si ha straining quando lo stress forzato cui è sottoposto il dipendente per via delle condizioni di lavoro non è classificabile come mobbing, ma è comunque tale da provocare in lui una condizione lavorativa negativa – costante e permanente – con conseguente danno alla salute.

Se la condotta lesiva patita dal lavoratore si realizza con azioni uniche e isolate, o comunque, con più azioni, ma prive di continuità si è in presenza dello straining che potrebbe anche causare disturbi psico-fisici e violare l’art. 2087 c.c.

Come noto il datore di lavoro è tenuto ad adottare tutte le misure che, a seconda del tipo di lavoro e attività cui è sottoposto il dipendente, dell’esperienza e della tecnica, sono necessarie a tutelare la sua integrità fisica e la personalità morale.

Il datore di lavoro è tenuto ad evitare situazioni “stressanti” tali da causare una condizione di frustrazione personale o professionale che si ripercuota sulla salute del lavoratore.

“Lo stress forzato inflitto al lavoratore dal superiore gerarchico configura una forma attenuata di mobbing definita straining, che giustifica la pretesa risarcitoria ex art. 2087 c.c (Cassazione civile, sez. lav., 19/02/2018,  n. 3977)”.

“La condotta di straining consiste in una situazione lavorativa conflittuale di stress forzato provocato appositamente ai danni della vittima con condotte di ostilità o discriminazione, le quali però a differenza del mobbing, sono limitate nel numero e/o distanziate nel tempo. Costituiscono parametri di riconoscimento dello straining: l’ambiente lavorativo, la frequenza e la durata dell’azione ostile, l’appartenenza delle azioni subite ad una delle categorie tipizzate dalla scienza, la posizione di costante inferiorità percepita come permanente (Tribunale Venezia, sez. lav., 31/07/2017,  n. 480)”.

“La differenza fondamentale tra lo straining e il mobbing consiste proprio nel fatto che nel primo caso è presente un’azione unica ed isolata, mentre nel secondo è fondamentale la continuità delle azioni vessatorie. Perché possa configurarsi lo straining è pertanto sufficiente anche una sola azione, purché i suoi effetti siano duraturi nel tempo, come nei casi di demansionamento o di trasferimento. Si tratta di un tipo di stress superiore rispetto a quello connaturato alla natura stessa del lavoro e alle normali interazioni organizzative (Tribunale Chieti, sez. lav., 30/05/2017,  n. 138)”.

Ad ultimo, la già citata Cassazione civile, sez. lav., 19/02/2016, n. 3291 ha chiarito che “le nozioni di mobbing e straining hanno natura medico-legale e non rivestono autonoma rilevanza ai fini giuridici. In sostanza servono soltanto per identificare comportamenti che si pongono in contrasto con l’art. 2087 c.c. e con la normativa in materia di tutela della salute negli ambienti di lavoro”.

Avv. Emanuela Foligno

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