L’alienazione parentale rappresenta l’impossibilità di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo tra genitore e figlio principalmente a causa dei comportamenti devianti dell’altro genitore

La sindrome da alienazione genitoriale o sindrome da alienazione parentale (Pas – Parental Alienation Syndrome) è un disturbo psicologico disfunzionale che si manifesta nei figli minori coinvolti in contesti conflittuali di separazione e divorzio dei genitori, quando uno dei due tenti di allontanarlo dall’altro, inducendolo al rifiuto e disprezzo ingiustificato, con perdita della relazione affettiva naturale essenziale tra figlio e genitore.

Vengono tradizionalmente considerati “sintomi” della alienazione parentale:

– il bambino spiega le ragioni del suo disagio nel rapporto con il genitore alienato con motivazioni illogiche, insensate o superficiali;

– il bambino descrive il genitore rifiutato in maniera marcatamente negativa, mentre l’altro genitore è “tutto positivo”;

– il bambino afferma di avere elaborato da solo la denigrazione del genitore;

-il bambino nel descrivere la situazione utilizza affermazioni che non possono provenire da lui direttamente;

-il bambino mostra ostilità anche nei confronti della famiglia di origine del genitore rifiutato.

l nostro ordinamento prevede il diritto alla bigenitorialità: ogni figlio ha il diritto – inviolabile e indisponibile – di crescere insieme ad entrambi i genitori, necessari per il suo sano sviluppo psicofisico. Sicché, anche in caso di forti conflitti dopo il divorzio o, addirittura, quando sia negato l’affidamento condiviso, gli incontri con il genitore non convivente devono essere sempre coltivati e favoriti dal genitore collocatario. Quest’ultimo deve fare in modo di rimuovere – e non invece coltivare – eventuali resistenze del bambino, in modo da mantenere un amorevole rapporto con l’altro genitore.

La Corte di Cassazione sull’argomento ha affermato il seguente principio di diritto:

“In tema di affidamento di figli minori, qualora un genitore denunci comportamenti dell’altro genitore, affidatario o collocatario, di allontanamento morale e materiale del figlio da sé, indicati come significativi di una PAS (sindrome di alienazione parentale), ai fini della modifica delle modalità di affidamento, il giudice di merito è tenuto ad accertare la veridicità in fatto dei suddetti comportamenti, utilizzando i comuni mezzi di prova, tipici e specifici della materia, incluse le presunzioni, ed a motivare adeguatamente, a prescindere dal giudizio astratto sulla validità o invalidità scientifica della suddetta patologia, tenuto conto che tra i requisiti di idoneità genitoriale rileva anche la capacità di preservare la continuità delle relazioni parentali con l’altro genitore, a tutela del diritto del figlio alla bigenitorialità e alla crescita equilibrata e serena”.

In un caso analogo, precedente a quello oggetto del presente commento ed esaminato dalla Corte di Venezia, il Tribunale di Brescia, (sentenza n. 815 del 22 marzo 2019) una volta accertata l’esistenza di una PAS, disponeva l’affidamento esclusivo al papà poiché l’ex compagna lo aveva estromesso dalla vita della figlia, violando così il diritto alla bigenitorialità.

Approda alla Corte d’Appello di Venezia (Sez. III, 16 dicembre 2019) una separazione personale dei coniugi  connotata da comportamenti denigratori della moglie nei confronti del coniuge con conseguente rischio di alienazione della figlia minore.

L’introduzione del giudizio prevedeva un affidamento condiviso di tipo tradizionale, con collocamento prevalente presso la madre.

Nel corso del giudizio si decideva, invece, a causa del comportamento fortemente conflittuale e denigratorio della donna, di procedere a visite protette madre-figlia per un iniziale periodo di 6 mesi con l’ausilio dei Servizi Sociali, e per il periodo successivo secondo un calendario di visita predisposto dai Servizi  ma con esclusione del pernottamento.

Concludeva il Tribunale con collocazione e affidamento esclusivo della figlia minore al padre.

La Corte territoriale di merito conferma le decisioni di prime cure.

Avv. Emanuela Foligno

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