I maltrattamenti erano avvenuti tra le mura domestiche e, dunque, il concreto ed attuale pericolo di reiterazione non poteva all’evidenza essere in tal modo scongiurato, anche se la donna si era allontanata temporaneamente dall’abitazione coniugale chiedendo ospitalità ai genitori

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 20019/2020 si è pronunciata sul ricorso presentato dal destinatario di un provvedimento di custodia cautelare in carcere emesso dal G.i.p in relazione ai reati di maltrattamenti e violenza sessuale in danno della moglie.

L’uomo si era visto respingere dal Tribunale l’istanza di riesame della misura cautelare e si era quindi rivolto alla Suprema Corte deducendo, con il primo motivo, l’erronea applicazione dell’art. 609 bis del codice penale per essere stati ravvisati nella condotta di autoerotismo da lui commessa gli elementi della violenza o della minaccia; a suo, dire, infatti, la moglie non aveva reagito, pur avendone mezzi e opportunità, e peraltro non era stato dimostrato un suo stato di prostrazione psicologica.

L’imputato, inoltre, con il secondo motivo lamentava la violazione dell’art. 274 del codice di procedura penale in ordine ai criteri di scelta della misura, non essendosi in particolare offerta adeguata spiegazione cica la denegata possibilità di applicare la meno afflittiva misura degli arresti domiciliari.

I Giudici Ermellini, premesso che non era stata mossa doglianza sulla ritenuta gravità indiziaria in ordine al reato di maltrattamenti in famiglia, che pure aveva fondato l’applicazione della misura, né sulla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari, hanno ritenuto il primo motivo di ricorso inammissibile per genericità e difetto d’interesse.

Per la Cassazione, quand’anche non fosse ravvisabile la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza per l’ipotizzato reato di violenza sessuale, il delitto di cui all’art. 572 del codice penale (maltrattamenti in famiglia) avrebbe comunque giustificato la misura cautelare applicata.

Quanto al secondo motivo di ricorso, non essendo contestata la ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari, il ricorrente si era limitato a dolersi, con riguardo alla scelta della misura, che non fossero stati applicati gli arresti domiciliari presso l’abitazione coniugale. Una doglianza, tuttavia, assolutamente generica – sottolineano dal Palazzaccio – che non si confrontava in alcun modo con la specifica motivazione,  del tutto logica, resa nell’ordinanza impugnata circa l’inidoneità dei domiciliari.

Le violenze, infatti, erano avvenute tra le mura domestiche e, dunque, il concreto ed attuale pericolo di reiterazione non poteva all’evidenza essere in tal modo scongiurato; peraltro la donna, prima che fosse disposta la misura cautelare, si era soltanto temporaneamente allontanata dall’abitazione familiare, chiedendo ospitalità ai propri genitori, ma non aveva definitivamente abbandonato il domicilio domestico, presso il quale avrebbe dunque ben potuto fare rientro. Una diversa conclusione – conclude la Suprema Corte – “conculcherebbe illegittimamente il buon diritto della persona offesa di rientrare nel possesso dell’abitazione familiare senza mettere a rischio la propria incolumità”.

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