Ingiusta detenzione, si a risarcimento se delitto non prevede carcere

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ingiusta detenzione

Accolto il ricorso di un uomo a cui era stato riconosciuto per ingiusta detenzione un risarcimento inidoneo in quanto il reato per cui era stato condannato non prevedeva la misura custodiale

Va riconosciuto il diritto ad ottenere la riparazione per ingiusta detenzione al condannato per un delitto, diversamente qualificato rispetto a quello contestato con l’ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere, in relazione al quale non poteva essere disposta la misura custodiale per difetto delle condizioni di applicabilità previste dall’art. 280 c.p.p., comma 2. E’ il principio espresso dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 20010/2020.

I Giudici Ermellini si sono pronunciati sul ricorso di un uomo che si era visto riconoscere, in sede di merito, una cifra pari a 3.100 euro a titolo di indennizzo per l’ingiusta detenzione patita nella misura di 31 giorni, pari alla differenza tra la custodia cautelare sofferta – dapprima in carcere (quattro mesi) e successivamente agli arresti domiciliari (un mese e un giorno) – per complessivi mesi cinque e giorni uno e la pena di mesi quattro di reclusione definitivamente inflitta per il delitto di turbativa degli incanti.

Nel ricorrere per cassazione l’uomo, tuttavia, sottolineava come che la motivazione fosse contraddittoria e illogica. A suo avviso, infatti, la Corte di appello aveva erroneamente decurtato quattro mesi di reclusione, pari alla pena definitivamente inflitta per il delitto ex art. 353 del codice penale, senza considerare che per detto reato non era ammissibile l’applicazione della custodia in carcere.

La Suprema Corte ha ritenuto di accogliere il ricorso in quanto fondato.

I Giudici del Palazzaccio hanno rilevato che il detenuto aveva patito la misura della custodia in carcere, poi sostituta con quella degli arresti domiciliari, in relazione al delitto aggravato di cui all’art. 353 c.p., comma 2, ed era stato definitivamente condannato alla pena di mesi quattro di reclusione, condizionalmente sospesa, per il delitto di cui all’art. 353 c.p., comma 1. Al momento del fatto, in relazione al quale era stato definitivamente condannato, l’art. 353 c.p., comma 1, comminava la pena detentiva fino a due anni di reclusione.

In tal senso l’art. 314 del codice penale, comma 2, riconosce chiaramente  il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione anche “al condannato che nel corso del processo sia stato sottoposto a custodia cautelare, quando con decisione irrevocabile risulti accertato che il provvedimento che ha disposto la misura è stato emesso (…) senza che sussistessero le condizioni di applicabilità della custodia in carcere. Quest’ultima, infatti,  può essere disposta solo per i delitti, consumati o tentati, per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni.

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