Per l’alunno disabile la privazione dell’insegnante di sostegno si configura in astratto sia come danno relazionale che come sofferenza interiore per lesione di diritti costituzionalmente garantiti

Anche la lesione di tipo morale è ipotizzabile nei casi di insufficiente attribuzione dell’insegnante di sostegno. E’ quanto emerge da una recente sentenza della Corte d’Appello di Roma. A riportare la notizia è l’Anief che ha promosso un’azione a tutela dei diritti di un alunno disabile iscritto in una scuola primaria della capitale.

Il Collegio territoriale, nel respingere l’appello proposto dal Ministero dell’Istruzione, ha confermato come sia “evidente che per l’alunno disabile la privazione dell’insegnante di sostegno si configura in astratto sia come danno relazionale che come sofferenza interiore per lesione di diritti costituzionalmente garantiti”.

Il Giudici di secondo grado ha inoltre specificato che una “lesione di tipo relazionale, quale conseguenza della fruizione di un numero inferiore di ore rispetto a quello previsto dal PEI, determina senz’altro una perdita sia sotto il profilo della didattica sia sotto quello, altrettanto importante, dell’integrazione nell’ambito della classe di appartenenza”. 

La sentenza – spiega il presidente nazionale Anief Marcello Pacifico – è davvero una bella pagina di Giurisprudenza perché evidenzia come la presenza dell’insegnante di sostegno risulti fondamentale per l’attuazione dei principi costituzionali relativi all’istruzione, all’inclusione di tutti i soggetti, anche quelli con diversità, all’eguaglianza dei cittadini, secondo l’interpretazione dell’art. 3 della Costituzione”.

Anche sulla sussistenza del danno cagionato all’alunno – prosegue – i Giudici hanno “individuato il danno negli effetti che la, seppur temporanea, diminuzione delle ore di sostegno provoca sulla personalità del minore, privato del supporto necessario a garantire la piena promozione dei bisogni di cura e istruzione”.

La sentenza, dunque, conferma – sottolinea l’Associazione sindacale – che il diritto al corretto apporto didattico con l’insegnante di sostegno non può in nessun caso essere violato essendo “innegabile che la privazione dell’insegnante di sostegno ha l’effetto, per il disabile, di vedere compromessi in astratto l’apprendimento e l’inclusione, in quanto è innegabile che senza assistenza personalizzata e senza la persona che si occupi di spiegare e formulare programmi e attività adeguati alle specifiche patologie dell’allievo, questi si colloca nel gruppo classe in maniera del tutto diversa dagli altri, con proporzionale compromissione della sua crescita umana e culturale in relazione all’assenza dell’assistenza adeguata in spregio al dettato costituzionale di cui agli artt. 2 e 3 della Carta fondamentale”.

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