Il conducente dell’autocarro nell’eseguire una manovra di immissione sulla pubblica via urtava un centauro provocandone il decesso

Alla guida di un autocarro, provenendo da un’area privata laterale, eseguiva una manovra di immissione sulla pubblica via, sulla quale transitava un motociclo che procedeva a una velocità stimata in 47,80 kmh; la moto andava ad urtare contro l’automezzo condotto dall’imputato, che sporgeva di circa 70 cm. all’interno della corsia di pertinenza del centauro. Quest’ultimo moriva circa tre settimane dopo il sinistro per le conseguenze delle lesioni riportate.

Il camionista veniva condannato in sede di merito per il delitto di omicidio colposo con violazione di norme sulla circolazione stradale.

Secondo la Corte di appello, infatti, nella causazione del sinistro il suo comportamento era stato determinante in quanto, incurante del rischio che stava correndo immettendosi nella via principale pur in carenza di condizioni di sufficiente visibilità (stante la presenza, sul margine della strada, di piante che gli ostruivano la visuale), aveva posto in essere una condotta colposa in sicuro rapporto di causalità materiale e giuridica con l’evento.

Nel ricorrere per cassazione l’imputato deduceva che la sentenza impugnata era pervenuta alla confermativa statuizione di responsabilità senza considerare che il furgone da lui condotto  – come accertato già nella sentenza di primo grado – era fermo all’incrocio, al momento dell’urto, e ciò escludeva la rilevanza causale della sua condotta alla guida: egli infatti era costretto a ispezionare, dalla sua postazione, il tratto di strada in cui si accingeva ad immettersi, anche a causa della folta chioma di un albero presente sulla sede stradale mentre il motociclista aveva una visuale piena, che gli consentiva di vedere il furgone.

A suo avviso la Corte di merito aveva omesso di considerare che, se la vittima, anziché tenere la destra in modo eccessivamente rigoroso, avesse condotto il suo motociclo con la dovuta attenzione e cautela, l’evento poteva essere evitato.

In sostanza sosteneva di aver agito in condizioni di necessità nella sua manovra di avvicinamento all’intersezione, nella legittima aspettativa che chi percorresse la via di immissione lo facesse con prudenza.

Il ricorrente contestava poi l’assunto, sostenuto dalla Corte di merito, secondo il quale l’imputato avrebbe potuto avvalersi dell’ausilio di terzi nell’eseguire la manovra di immissione sulla pubblica via: il suo autocarro, infatti, non aveva l’obbligo del secondo autista.

La Suprema Corte, con la sentenza n. 36461/2020 ha ritenuto infondate le doglianze proposte.

Dal Palazzaccio hanno sottolineato come il principio di particolare cautela imposto al conducente che intenda immettersi in una strada principale con diritto di precedenza per i veicoli che la percorrono, anche in condizioni di visibilità precaria o limitata, sia immanente nella costante giurisprudenza di legittimità.

Si é affermato fra l’altro che, per integrare l’inosservanza dell’obbligo di precedenza é sufficiente, particolarmente nel caso di immissione sulla pubblica via con provenienza da un luogo non soggetto a pubblico passaggio, occupare anche in minima parte la carreggiata su cui procede il veicolo favorito, essendo soltanto necessario che sorga il concreto pericolo di interferenza delle traiettorie e non avendo alcuna rilevanza, se non ai fini di un eventuale concorso di colpa, la possibilità per detto veicolo di evitare la collisione mediante manovre più o meno agevoli per deviare verso la parte di strada non ancora libera.

Ancora, si é affermato che il conducente di un veicolo che si immette nel flusso della circolazione, provenendo da un luogo privato, é tenuto a dare la precedenza a tutti gli altri veicoli. All’uopo é necessario che egli abbia la libera visuale della strada nei due sensi di marcia, per una lunghezza tale, che gli consenta di accertare in tempo utile la eventuale sopravvenienza di veicoli sulla strada favorita. Deve, però, astenersi dalla manovra e scegliere un luogo più adatto per eseguirla, qualora non sussista la possibilità del tempestivo avvistamento. In tale ipotesi egli ha l’obbligo di compiere la manovra stessa con la massima prudenza e con ogni cautela.

In senso analogo si é anche affermato che il conducente che da un’area privata deve immettersi su area pubblica ha l’obbligo di dare la precedenza sin dal primo momento della immissione e di accertarsi, prima di invadere la sede stradale, della assoluta libertà da veicoli in transito in modo da non causare incidenti o costringere i conducenti a compiere manovre di emergenza.

Del resto – ha specificato ancora la Cassazione – l’attuale Codice della Strada, ai commi 6 e 8 dell’art. 145, riafferma l’assoluto dovere di arrestarsi del conducente che si immetta su strada provenendo da luogo non soggetto a pubblico passaggio, o da sentieri, tratturi o mulattiere, con correlato obbligo di dare la precedenza a chi transita su strada.

Il fatto, poi, che la vittima stesse percorrendo la via principale tenendo rigorosamente la destra era stato correttamente letto dalla Corte di merito come pienamente aderente al dettato dell’art. 143, comma 1, cod.strada, ove si prescrive che i veicoli devono circolare sulla parte destra della carreggiata e in prossimità del margine destro della medesima, anche quando la strada é libera.

Perciò, nella specie i giudici del merito avevano dato congrua e logica contezza del percorso argomentativo seguito nel pervenire alla resa statuizione, con accertamento fattuale non censurabile in sede di legittimità, rilevando che la pericolosità della manovra posta in essere dall’imputato imponeva l’adozione da parte sua di particolari cautele, tra cui quella di “procurarsi una assistenza da terra”, o la necessità, altrimenti, di astenersi dalla manovra di immissione o comunque di sincerarsi scrupolosamente, prima di impegnare la careggiata principale, dell’assenza di veicoli che sopraggiungessero durante la manovra.

Vale al riguardo – hanno concluso gli Ermellini – anche il principio generale contenuto nell’art. 140 C.d.S. che sancisce l’obbligo per gli utenti della strada di “comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione ed in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale”.

L’imputato aveva effettuato una manovra che, di per sé stessa, era di estrema pericolosità, in quanto destinata ad intersecare, sulla strada principale, le direzioni di marcia dei veicoli provenienti dagli opposti sensi; in tale frangente, egli avrebbe dovuto manovrare con la certezza di poter completare la sua invasione della strada principale in tempo utile perché non si creassero interferenze con altri veicoli in transito sulla strada principale; a tale certezza l’imputato poteva pervenire sia sincerandosi personalmente della possibilità di eseguire la manovra in sicurezza, sia eventualmente facendosi assistere da terra da terza persona che, in posizione utile, gli potesse dare il segnale di via libera nel transito.

La redazione giuridica

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