La responsabilità per l’investimento del pedone può essere esclusa anche quando risulti con certezza l’impossibilità di evitare il sinistro
“La responsabilità del conducente per l’investimento del pedone può essere esclusa in tutto o in parte non solo quando l’investitore abbia fornito la prova di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, ma anche quando risulti con certezza, dalle modalità del fatto, che non vi era alcuna reale possibilità di evitare, da parte sua, l’incidente, purché egli non sia incorso nella violazione di norme specifiche incidenti con nesso di causalità sul sinistro”. Così ha deciso il Tribunale di Torino (sez. IV, sentenza n. 2837 del 18 agosto 2020).
Il pedone citava in giudizio il conducente, il proprietario del mezzo e la compagnia d’assicurazione prospettando la responsabilità del veicolo nella causazione delle lesioni personali conseguenti all’investimento.
Deduceva di avere riportato lesioni permanenti quantificate nella misura del 10 %, oltre al danno patrimoniale per cure mediche e per perdita di occasioni di lavoro.
I convenuti, per contro, deducevano che il sinistro avveniva a causa di un movimento repentino e imprevedibile del pedone.
La causa viene istruita attraverso escussione testimoniale, CTU Medico-legale e CTU dinamico-cinematica per la ricostruzione del sinistro.
Il Tribunale, onde valutare la responsabilità del sinistro muove dalla regola generale di cui all’art. 2054, comma 1, c.c., che indirizza sul conducente del veicolo le conseguenze dannose derivate a persone o cose dalla circolazione del mezzo a meno che non venga fornita la prova di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno.
In caso di investimento di pedone, il principio da seguire indica che al fine di escludere la responsabilità del conducente del veicolo devono ricorrere due condizioni: non deve essere ravvisabile nessuna violazione delle norme del Codice della strada da parte del conducente; inoltre il conducente deve aver rispettato anche le regole di comune prudenza.
Difatti, secondo il Codice della Strada, il conducente, soprattutto nei centri abitati, ha il dovere – oltre che rispettare tutte le norme ivi previste attuando tutti i comportamenti richiesti -, di vigilare al fine di avvistare possibili situazioni di pericolo rappresentate anche dalla presenza di pedoni fuori dagli spazi ai medesimi riservati, e di tenere una condotta di guida adeguata alle concrete situazioni di luogo e di tempo, moderando la velocità secondo l’occorrenza e arrestando la marcia del veicolo, al fine di prevenire il rischio di un investimento.
Inoltre, il conducente ha il dovere di ispezionare continuamente la strada e di adeguare la guida del veicolo alle condizioni della strada e di prevedere tutte le comuni situazioni di pericolo.
In tale ottica, può escludersi la colpa del conducente solo in presenza di condotta imprevedibile ed inattesa da parte del pedone.
Ciò premesso, il Tribunale ritiene che via sia concorrente responsabilità tra il conducente del veicolo e il pedone investito.
Il sinistro avveniva in una circostanza caratterizzata da rilevante assembramento per la fuoriuscita degli spettatori dallo stadio.
Tale circostanza, di per sé, è idonea a ritenere non prudente la condotta di guida del veicolo che era obbligato a regolare significativamente la velocità a causa della presenza dello stadio e dell’uscita degli spettatori.
La presenza di un gran numero di tifosi che defluivano all’esterno dello stadio alla fine dell’incontro di calcio avrebbe imposto al veicolo di procedere a passo d’uomo per essere in grado di attuare eventuali manovre d’emergenza in caso di bisogno.
Tale obbligo di prudenza prescinde dalla violazione, o meno, dei limiti di velocità, che il conducente -come accertato dalla CTU-, non aveva comunque superato.
Verosimilmente, secondo il Tribunale, l’investimento si è verificato anche a causa della condotta imprudente del pedone stesso.
Al pedone, ai sensi dell’art. 190 C.d.A., è fatto obbligo di circolare su marciapiedi, banchine o altri spazi predisposti e solo in assenza di spazi appositi, deve percorrere il margine della carreggiata opposta al senso di marcia dei veicoli.
Nel caso specifico, il pedone camminava in carreggiata sul medesimo senso di marcia del veicolo, in un tratto di strada munito di marciapiede, oltretutto affiancato ad altro pedone, e non su unica fila.
La valutazione complessiva di tutti gli elementi di fatto induce il Tribunale a ritenere sussistente una duplice concorrente paritaria distrazione/imprudenza da parte di investito ed investitore.
Per tale ragione la domanda risarcitoria dell’uomo viene accolta in proporzione alla responsabilità ravvisata nella misura del 50% dell’ammontare dei danni.
La sentenza qui a commento è condivisibile sotto ogni profilo. Impeccabile e lineare la disamina degli obblighi gravanti sull’utente della strada, così come è pienamente condivisibile l’attribuzione di responsabilità anche in capo al conducente del veicolo che nelle particolari circostanze avrebbe dovuto procedere a velocità molto ridotta.
Avv. Emanuela Foligno
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