Deve essere tutelato l’affidamento del contraente che non ha redatto il contratto, ossia il significato che legittimamente costui si aspettava dalla clausola (Cass. Civ., Sez. VI-3, Ordinanza n. 25849 del 23 settembre 2021)

Decisivo l’esame della clausola con cui la polizza indica i soggetti terzi non coperti, ossia coniuge, genitori, figli, altri parenti ed affini, nonché addetti ai servizi domestici. La vicenda tratta dell’interpretazione delle clausole di una polizza assicurativa per la responsabilità civile, con particolare riferimento all’inclusione nella garanzia dei genitori tra i soggetti coperti dall’assicurazione a fronte dei danni provocati dal figlio, per le lesioni provocate dal cane.

La danneggiata, madre dell’intestatario della polizza, si ferisce cadendo a terra a causa del cane del quadrupede che, liberandosi dal guinzaglio, la faceva cadere.

Alla richiesta di risarcimento presentata dalla donna, tuttavia, la Compagnia assicurativa negava il risarcimento.

Instaurato il giudizio nei confronti del figlio e della Compagnia, quest’ultima eccepisce che «il danno causato ai genitori è escluso dalla copertura assicurativa».

Il primo Giudice accoglieva la domanda della donna sostenendo che l’esclusione dei genitori dalla copertura assicurativa opera solo in caso di convivenza dei soggetti con l’assicurato.

La Corte d’Appello, invece, deduce che «i genitori non sono da considerare come terzi danneggiati, a prescindere dalla loro convivenza con il figlio» che ha causato il danno per le lesioni provocate dal cane ed esclude la copertura assicurativa.

La Corte territoriale pone in evidenza che la specifica clausola della polizza assicurativa con cui si identificano i soggetti terzi non coperti per i danni comprende «il coniuge, i genitori, i figli, gli altri parenti ed affini con loro conviventi, nonché gli addetti ai servizi domestici».

La donna ricorre in Cassazione.

La tesi della ricorrente è che la Corte di Appello ha innanzitutto disatteso il criterio letterale di interpretazione, in base al quale avrebbe dovuto ricavarsi che l’esclusione riguarda i parenti, tutti, quali che siano, purché conviventi, e che dunque la copertura opera se il danno è causato ai parenti, genericamente intesi, dunque anche genitori non conviventi.

Inoltre, sempre secondo la ricorrente, la decisione impugnata ha disatteso le regole di interpretazione del contratto, previste dagli artt. 1362 c.c. e ss. in quanto la corte si sarebbe comunque fermata ad una interpretazione letterale, senza andare oltre, ossia senza tenere conto della ratio della clausola, che è quella di escludere copertura quando il rischio di danno è maggiore, attesa, per l’appunto, la convivenza.

I motivi vengono ritenuti fondati.

Se la tesi per la quale la convivenza è rilevante solo quanto agli altri parenti, ed agli affini, con esclusione quindi dei genitori che non sono mai terzi, convivano o meno con il danneggiante, tesi basata sulla struttura sintattica della clausola, ossia che fa leva sul fatto che il termine “conviventi” è posto subito dopo “gli altri parenti ed affini”, e dunque relativo solo a questi ultimi, potrebbe avere dalla sua una qualche ragione; meglio, la sola ragione letterale; se ciò può sostenersi, tuttavia anche la tesi opposta ha delle ragioni a suo favore, vuoi perché non è detto che la collocazione sintattica del termine “conviventi” sia decisivo, vuoi per la ratio della esclusione che potrebbe ben rinvenirsi nella convivenza, per via del fatto che quest’ultima rende più frequente il rischio di danni, e che questa ratio possa sostenersi lo si ricava dalla esclusione, tra i danneggiati coperti da assicurazione, dei domestici, esclusione che è dovuta non già al loro rapporto di parentela con il danneggiante, ma, per l’appunto, alla convivenza con quest’ultimo.

La Suprema Corte evidenzia che «se la clausola è predisposta da un solo contraente, la scarsa chiarezza del testo va imputata ad esso, non avendo l’altro contraente dato alcun contributo alla redazione».

In altri termini, deve essere tutelato l’affidamento del contraente che non ha redatto il contratto, ossia il significato che legittimamente costui si aspettava dalla clausola.

Analizzando la clausola in questione, da un lato viene se ne ricava che la convivenza, essendo riferita sintatticamente ai soli “altri parenti ed agli affini”, è rilevante solo per costoro (argomento testuale).

Tuttavia, per altro verso, questa tesi può essere disattesa dallo stesso argomento testuale, osservando come il riferimento alla convivenza, pur posto alla fine della elencazione dei soggetti esclusi, ben può riferirsi a tutti, e non solo a quelli per ultimi menzionati, e che comunque la norma esclude dai danneggiati assicurati i domestici, e non può che farlo in ragione della loro convivenza con il danneggiante, in quanto li considera “addetti ai servizi domestici”».

Gli Ermellini, inoltre, evidenziano che se il requisito della convivenza fosse riferito ai soli affini, oltre che agli altri parenti, il danno al fratello non convivente sarebbe coperto, quello al genitore non convivente no, pertanto, è evidente che il testo della clausola non è univoco, e non lo è per il modo in cui è stata redatta.

Ciò rende meritevole di accoglimento la richiesta risarcitoria avanzata dalla donna.

La sentenza viene cassata con rinvio alla Corte d’Appello in diversa composizione.

Avv. Emanuela Foligno

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