Scoppio della caldaia, crollo della palazzina e decesso

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scoppio della caldaia

Gli Ermellini ribadiscono che il soggetto responsabile dello scoppio della caldaia è colui che utilizza il gas nell’attività che ha causato il danno (Cass. Civ., Sez. VI-3, Ordinanza n. 26236 del 28 settembre 2021)

Dal momento in cui una cosa, in sé pericolosa, sia dal fabbricante consegnata ad altra persona, questa assume «un distinto potere di disposizione ed un autonomo dovere di sorveglianza», pertanto, ogni svolgimento di attività da parte del produttore cessa e la presunzione di colpa non grava più su di lui, ma si trasferiscono a carico del consegnatario gli oneri di custodia, di sorveglianza e di prudenza e, con essi, la presunzione di responsabilità ex art. 2050 c.c.

I danneggiati citano a giudizio l’installatore della caldaia e il fornitore di gas-metano (Eni) onde vederne accertata la responsabilità per lo scoppio del manufatto il giorno successivo al collaudo.

Il Tribunale riteneva sussistente la responsabilità di entrambi evidenziando che il fornitore era tenuto a controllare l’uso del gas da parte del concessionario.

La Corte d’Appello, in riforma della decisione di primo grado, afferma che non può considerarsi responsabile il produttore quando abbia consegnato il gas ad un concedente, che poi lo vende o somministra al consumatore.

Il gravame dinanzi alla Corte di Cassazione intrapreso dai danneggiati evidenzia violazione degli artt. 2050 e 2967 c.c., considerando errata la decisione di secondo grado di ritenere Eni estranea causalmente alla produzione del danno.

Gli Ermellini ribadiscono che il soggetto responsabile dello scoppio della caldaia è colui che utilizza il gas nell’attività che ha causato il danno.

La tesi dei ricorrenti è che la Corte di Appello ha errato nel considerare la responsabilità dell’ENI, meglio, nel ritenere l’ENI estraneo causalmente alla produzione del danno, e ciò anche ove fosse stato dimostrato che è stato quell’ente a vendere il gas, in quanto l’ENI non era tenuto a controllare l’uso che del gas venduto, l’acquirente, che lo ha usato per collaudare la caldaia, andava facendo.

Secondo i ricorrenti, nella ratio dell’art. 2050 c.c. v’è di rendere responsabile, ossia di considerare potenzialmente tale, ogni soggetto che intervenga nella distribuzione del gas, il quale dunque partecipa dell’attività pericolosa che ha causato il danno.

La doglianza non coglie nel segno.

A prescindere dai rilievi circa la prova che sia stato l’ENI a vendere, il soggetto responsabile è colui che utilizza il gas nell’attività che ha causato il danno; la condotta del venditore del gas non è un antecedente del danno, posto che tra la vendita e l’utilizzo del gas interviene la condotta di un terzo, ossia il soggetto che usa il materiale per collaudare la caldaia, che è causa efficiente.

Inoltre, “dal momento in cui una cosa, in sé pericolosa, sia dal fabbricante consegnata ad altra persona, questa assume un distinto potere di disposizione ed un autonomo dovere di sorveglianza; così che ogni svolgimento di attività da parte del produttore cessa e la presunzione di colpa non grava più su di lui, mentre, correlativamente, si trasferiscono, da quel momento, a carico del consegnatario gli oneri di custodia, di sorveglianza e di prudenza e, con essi, la presunzione di responsabilità di cui all’art. 2050 c.c. con la conseguenza che, in caso di sinistro, incombe a quest’ultimo l’onere di dimostrare che l’evento dannoso si è verificato per caso fortuito ovvero per un vizio intrinseco della cosa, addebitabile unicamente al costruttore”.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese di lite.

Avv. Emanuela Foligno

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