Rischio e sinistro (evento dannoso) nelle assicurazioni della responsabilità civile secondo le diverse impostazioni delle Sezioni Unite

Segue dalla prima parte

Appare del tutto condivisibile, secondo le argomentazioni espose nel punto precedente, la conclusione delle Sezioni Unite (9140/2016) secondo cui la stipulazione di un contratto di assicurazione avente ad oggetto un evento dannoso già verificato, ma del quale le conseguenze siano ancora incerte per l’assicurato, è del tutto compatibile con gli artt. 1895 e 1904 c.c. 

Considerate le posizioni diametralmente opposte di cui si è dato conto nella premessa le Sezioni Unite hanno praticato ordine statuendo che affinché il rischio si intenda verificato occorre  ”la manifestazione del danneggiato a esercitare il diritto al risarcimento” e che, quindi, “la clausola claims made con garanzia pregressa  è lecita perché afferisce ad un solo elemento del rischio garantito, la condotta colposa posta già in essere, e peraltro ignorata, restando invece impregiudicata l’alea dell’avveramento progressivo degli altri elementi costitutivi dell’impoverimento patrimoniale del danneggiante-assicurato, quale la richiesta del danneggiato”.

Le parti contrattuali hanno la facoltà di assicurare i fatti illeciti dell’assicurato accaduti prima della stipulazione in quanto essi non sono ancora idonei a determinare l’impoverimento patrimoniale del danneggiante-assicurato: permanendo l’incertezza sui danni, deve ritenersi ancora sussistente il rischio e, quindi, la possibilità di stipulare un valido contratto di assicurazione.

In questa ipotesi, è stato giustamente precisato, qualora l’assicurato al momento della stipulazione del contratto alteri la descrizione delle circostanze relative ai fatti illeciti accaduti prima della stipulazione, oppure ometta di riferire sulle stesse, opererà la tutela nei confronti dell’assicuratore prevista nei casi di dichiarazioni inesatte e reticenti.

In questo panorama si è inserita l’Ordinanza di rimessione alle Sezioni Unite  (9 gennaio 2018, n. 1465 16), che ha sollevato l’esigenza di sottoporre a revisione la questione relativa alla individuazione del rischio e del sinistro (evento dannoso) nell’assicurazione della responsabilità civile palesando una divergenza rispetto alla linea argomentativa seguita delle Sezioni Unite del 2016.

L’Ordinanza di rimessione nega che la richiesta di risarcimento possa essere considerata il “sinistro”, e considera «nessuno oserebbe negare che l’assicurato si impoverisce non quando paga, ma quando nel suo patrimonio sorge l’obbligazione risarcitoria », mentre la Sentenza n. 9140/2016 ha espresso il concetto opposto secondo cui il sinistro è collegato non solo alla condotta dell’assicurato danneggiante, ma anche alla richiesta risarcitoria.

Le Sezioni Unite hanno nuovamente sottoposto a valutazione questo aspetto  mantenendo l’impostazione sostenuta dalla sentenza n. 9140/2016, ma svolgendo importanti precisazioni.

Hanno chiarito che il sinistro “è da ravvisarsi nel fatto materiale e storico (o, come si esprime l’art. 1917 cod. civ. il “fatto accaduto”) idoneo a provocare il danno » e che siccome « il danno rappresenta l’ubi consistam dell’interesse dell’assicurato a stipulare il contratto occorre centrare l’attenzione proprio su quest’ultimo fattore, che integra il rischio assicurabile, la cui incertezza deve permanere intatta sino al momento di inizio dell’assicurazione, come incertezza – nel caso della assicurazione della responsabilità civile – sull’impoverimento del patrimonio del danneggiante-assicurato, quale conseguenza del relativo fatto generatore”.

In buona sostanza viene in parte disatteso quanto affermato precedentemente nel 2016 – che, in tutte le species di assicurazioni contro i danni, il nucleo centrale del sinistro risiede nel fatto generatore del danno e non nella richiesta del terzo danneggiato, e, allo stesso tempo, viene affermato, questa volta in dissenso con l’ordinanza, che il rischio – ossia l’elemento centrale del congegno assicurativo – non è costituito dall’incertezza sul sinistro, come pure talvolta è stato sostenuto, ma da quella sul danno: solo quando entrambi i fattori (sinistro e danno) che costituiscono il rischio si sono manifestati, può escludersi la situazione di incertezza e, quindi, il rischio medesimo.

L’ultimo intervento delle Sezioni Unite, quindi,  ha fatto emergere che l’assicurabilità dei fatti pregressi dipende esclusivamente dalla (possibile) permanenza della situazione di rischio a seguito del verificarsi del sinistro e non da poco condivisibili riferimenti al rischio putativo – del tutto estraneo alle assicurazioni terrestri.

Avv. Emanuela Foligno

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