È illegittima l’installazione della apparecchiatura t-red a un incrocio se l’amministrazione non prova che la strada è pericolosa o che vi sia un alto tasso di incidenti tale da giustificare la collocazione del dispositivo

Il ricorrente aveva proposto opposizione avverso l’ordinanza ingiunzione emanata dal Prefetto di Torino all’esito del ricorso contro il verbale di violazione elevato a suo carico per violazione dell’art. 41/11 C.d.S. La violazione era stata riscontrata mediante apparecchiatura di rilevamento automatico delle infrazioni a semaforo rosso, del tipo t-red.

In particolare, il ricorrente lamentava l’eccesso di potere della pubblica amministrazione per l’omesso espletamento di istruttoria circa la pericolosità della strada, nonché per la omessa adozione di apposita delibera di installazione da parte dell’organo esecutivo.

Il Giudice di Pace di Torino (sentenza n. 1609/2020) ha accolto il ricorso perché fondato. In particolare, la domanda ha trovato accoglimento in relazione al motivo relativo all’assenza di una delibera comunale autorizzativa dell’installazione dell’apparecchiatura di rilevamento automatico delle infrazioni, ex art. 146 C.d.S., all’incrocio regolato dal semaforo, luogo dell’accertamento.

L’obbligo di adeguata motivazione

L’adito giudice di pace ha infatti, osservato che la Circolare 14 maggio 2008, prot. n. 2941/M, ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – in materia di apparecchiature semaforiche T-Red, dopo avere affermato che l’utilizzo delle predette apparecchiature di rilevamento automatico delle infrazioni, purché dotate di omologazione ex art. 45 C.d.S., può essere effettuato anche in modalità automatica senza l’ausilio della pattuglia ed anche su strade diverse da quelle di cui all’art. 4 del D.L. n. 121/2002, cioè oggetti di valutazione preventiva di pericolosità da parte di organi statali (Prefetto), ha aggiunto come l’Avvocatura Generale dello Stato abbia evidenziato la necessità che “la delibera con la quale l’organo dell’ente titolare della strada decida di far ricorso ad una apparecchiatura omologata di rilevamento automatico delle infrazioni, utilizzabile in assenza di operatori, deve essere motivata, secondo i principi generali, con il ragionevole e ponderato apprezzamento della scelta operata, in relazione alle esigenze della circolazione e della sicurezza del traffico e degli utenti, essendo il provvedimento suscettibile di controllo in sede giurisdizionale anche sotto il profilo dell’eccesso di potere, così come compete al giudice, investito dell’eventuale opposizione avverso verbale di constatazione o ordinanza ingiunzione irrogativi di sanzione, valutare se le modalità in cui sia avvenuta la installazione ed operi il funzionamento della apparecchiatura stessa, oltre che rispettosi delle prescrizioni del decreto di omologazione del modello, costituiscano in concreto un valido ed inequivoco mezzo di accertamento della violazione in tal modo rilevata”.

Ebbene, nel caso in esame, l’Amministrazione comunale convenuta non aveva fornito alcuna prova che la strada sulla quale era stato installato il dispositivo di rilevamento automatico delle infrazioni fosse da annoverarsi tra quelle pericolose né che sulla stessa si fosse registrata una percentuale di infortuni gravi tali da giustificare la collocazione dell’apparecchio al fine di contrastare il fenomeno, così non giustificandosi in alcun modo la predetta installazione. Non era stata prodotta, in altre parole, alcuna delibera di Giunta redatta secondo le indicazioni della summenzionata circolare.

La decisione

Mancava, dunque, una specifica delibera autorizzativa dell’installazione dello strumento di rilevazione automatica delle infrazioni ai sensi dell’art. 146 C.d.S., “venendo meno così o comunque non essendo giustificate, le finalità di sicurezza della circolazione stradale ed elisione del numero di incidenti che costituiscono il fine ultimo della normativo del Codice della Strada e lasciando così irrisolta la questione relativa alla (effettiva) finalità perseguita dall’Amministrazione comunale giustificativa della installazione predetta”.

Per queste ragioni, il verbale impugnato è stato annullato e l’amministrazione comunale condannata alla refusione delle spese di lite sostenute dal cittadino.

La redazione giuridica

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