Non è sufficiente l’indicazione, contenuta nel verbale di accertamento dell’infrazione, che l’autovelox sia stato preventivamente controllato e sottoposto a verifica della corretta installazione e del buon funzionamento
La vicenda
Il ricorrente aveva proposto opposizione al verbale elevato a suo carico dalla Polizia stradale di Crotone, con il quale gli era stata contesta la violazione dell’art. 142, comma 9, C.d.S. (superamento di oltre 40 km/h del prescritto limite di velocità, come da rilevazione dell’autovelox), con applicazione della sanzione di 511,60 euro oltre alla decurtazione di sei punti sulla patente di guida.
A sostegno dell’opposizione, il conducente aveva dedotto che il veicolo era condotto da sua madre e che al momento della violazione sussistevano gli estremi dello stato di necessità ex art. 4 della L. 689/1981; che, inoltre, mancava la segnaletica relativa ai limiti di velocità nonché la preventiva segnalazione del rilevatore elettronico della velocità; che non vi era prova della taratura dell’apparecchio rilevatore; che l’autovelox non era stato omologato dal Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato; e che mancava, nel caso di specie, la prova della corretta funzionalità del dispositivo elettronico, pertanto, il verbale doveva ritenersi nullo per difetto di contestazione immediata ai sensi dell’art. 201, comma 1 bis del C.d.S.
In primo grado, il giudice di pace rigettava il ricorso compensando le spese di lite.
Contro tale decisione il conducente ha proposto appello al Tribunale di Crotone, lamentando l’errore commesso dal primo giudice per non aver ritenuto sussistente lo stato di necessità. Ma il motivo non è stato accolto perché palesemente infondato.
Invero, nel caso in esame non vi era stata alcuna prova della necessità di salvare sé o altri dal pericolo attuale ed immediato di un danno grave alla persona con l’unico mezzo della commissione dell’illecito. Al riguardo, il ricorrente si era limitato a sostenere di esser stato lui stesso a chiamare la madre, pregandola di raggiungerlo a più presto per accompagnarlo al pronto soccorso, in quanto era stato punto da una vespa; di qui la necessità per quest’ultima di superare il limite di velocità.
“Ma tali prospettazioni – ha affermato il giudice dell’appello – non valgono a configurare uno stato di necessità come richiesto dalla norma”; atteso che da un lato la rilevazione dell’eccesso di velocità era stata registrata alle ore 9.41 mentre il certificato di pronto soccorso riportava quale orario di ingresso le ore 10.30, onde non risultava compatibile con le esigenze di celerità asseritamente prospettate; dall’altro lato, non vi era stata prova della necessità di salvare sé o altri dal pericolo attuale ed immediato di un danno grave alla persona con l’unico mezzo della commissione dell’illecito, posto che il ricorrente ben avrebbe potuto avvalersi dell’intervento del servizio 118.
Parimenti infondato è stato ritenuto il secondo motivo di gravame, relativo alla mancanza di segnaletica sui limiti di velocità e di segnalazione preventiva dell’apparecchio di rilevazione.
Ed invero, il verbale di contestazione dava atto del fatto che nel tratto di strada interessato vi fosse un cartello di preavviso rispondente ai requisiti di legge. Come è noto, il verbale di accertamento dell’infrazione fa piena prova fino a querela di falso relativamente ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza o che abbia potuto conoscere senza alcun margine di apprezzamento o di percezione sensoriale, mentre con riferimento alle altre circostanze di fatto – che egli abbia appreso da terzi o in seguito ad altri accertamento – il verbale, per la sua natura di atto pubblico, ha comunque un’attendibilità intrinseca che può essere infirmata solo da una specifica prova contraria (Cass. n. 20025/2016; n. 6565/2007).
Meritevole di accoglimento è stato, invece, ritenuto il terzo motivo d’appello, relativo alla mancata prova della periodica taratura dell’autovelox.
È ormai noto che l’onere di provare che l’apparecchio è stato sottoposto alle verifiche di funzionalità e taratura incombe sulla pubblica amministrazione.
Nel caso di specie, non vi era stata prova dell’avvenuta periodica verifica della funzionalità e taratura dell’apparecchio. E ciò in quanto non è sufficiente la mera indicazione, nel verbale, che l’apparecchiatura di misurazione sia stata preventivamente controllata e “verificata la corretta installazione ed il buon funzionamento”. Difatti – ha chiarito il giudice dell’appello – il verbale di accertamento dell’infrazione ha valore di piena prova fino a querela di falso limitatamente ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza o che – come anticipato – abbia potuto conoscere senza alcun margine di apprezzamento o di percezione sensoriale; tanto non poteva dirsi in ordine alla attestazione degli agenti circa il corretto funzionamento dell’apparecchiatura “autovelox”.
Per queste ragioni, il Tribunale di Crotone (Sezione Civile, sentenza n. 141/2020) ha accolto l’appello e annullato il verbale impugnato.
La redazione giuridica
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