Il delitto di omesso versamento dell’assegno periodico per il mantenimento, l’educazione e l’istruzione dei figli, previsto dell’art. 570-bis cod. pen., è reato procedibile d’ufficio

La vicenda

Col provvedimento impugnato, il Tribunale di Pordenone aveva dichiarato di non doversi procedere nei confronti dell’imputato per essersi il reato a lui contestato (omesso versamento dell’assegno periodico di mantenimento di cui all’art. 570-bis c.p.) estinto per remissione della querela.

In particolare, l’uomo era stato accusato del reato di cui agli artt. 81 cod. pen. e 3 legge n. 54/06, per essersi sottratto all’obbligo di corresponsione dell’assegno mensile di 200,00 euro dovuti a titolo di mantenimento in favore della figlia, oltre al 50% delle spese straordinarie sostenute dall’ex coniuge in favore di quest’ultima.

Il Tribunale, ritenendo tale reato procedibile a querela, in forza del richiamo dell’art. 570, comma 1, cod. pen., e per effetto della intervenuta remissione della querela e della contestuale accettazione da parte dell’imputato, aveva dichiarato di non doversi procedere per estinzione del reato ai sensi dell’art. 152 cod. pen.

Il ricorso per cassazione

A proporre ricorso per cassazione contro la citata sentenza era stato il Pubblico Ministero, il quale aveva dedotto il vizio di violazione di legge, per essere il giudice incorso nell’errore di ritenere il reato previsto dall’art. 570-bis cod. pen. perseguibile a querela, in contrasto con l’interpretazione seguita prima dell’entrata in vigore della riforma che ha disposto l’abrogazione degli artt. 12-sexies legge 898/1970 e 3 della legge 54/2006, la quale non ha modificato la perseguibilità (d’ufficio) del delitto ora contemplato dall’art.570-bis cod. pen.

Ebbene, la Corte di Cassazione (Sesta Sezione Penale, sentenza n. 7277/2020) ha accolto il ricorso perché fondato.

Secondo quanto già affermato dalla giurisprudenza di legittimità “il delitto di omesso versamento dell’assegno periodico per il mantenimento, l’educazione e l’istruzione dei figli, previsto dell’art. 570-bis cod. pen., è configurabile anche in caso di violazione degli obblighi di natura patrimoniale stabiliti nei confronti di figli minori nati da genitori non legati da vincolo formale di matrimonio anche per i fatti commessi prima dell’entrata in vigore del decreto legislativo 1 marzo 2018, n. 21, essendovi continuità normativa tra la fattispecie prevista dall’art. 570-bis cod. pen. e quella prevista dall’art. 3 della legge 8 febbraio 2006, n. 54”.

La procedibilità del reato di omesso versamento dell’assegno di mantenimento

La delega conferita dalla legge n. 103 del 2017 per l’attuazione della riserva di codice ha avuto infatti natura meramente compilativa, essendo diretta a realizzare una semplice trasposizione delle figure criminose già esistenti nel corpus del codice penale, senza apportare modifiche sostanziali. Quanto al reato previsto dall’art. 570-bis c.p., la stessa relazione ministeriale aveva affermato che esso “assorbe le previsioni di cui all’art. 12-sexies della legge 1 dicembre 1970, n. 898 e di cui all’art.3 della legge 8 febbraio 2006, n.54”, specificando che “la modifica non incide sul regime di procedibilità di ufficio, la cui corrispondenza a Costituzione è stata comunque affermata ripetutamente dalla Corte Costituzionale (da ultimo sentenza n.220 del 2015)”.

Visto, dunque, il carattere solo formale dell’abrogazione dei reati previsti dall’art. 12-sexies della legge 1 dicembre 1970, n. 898 e dall’art.3 della legge 8 febbraio 2006, e in difetto di nuove disposizioni di legge sul tema della procedibilità, non può che ritenersi confermato il regime di perseguibilità di ufficio previsto per le ipotesi di reato ora punite dall’art.570-bis cod. pen.

La decisione

Per questa ragioni, il Supremo Collegio ha disposto l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio della causa alla Corte di appello di Trieste competente per la rinnovazione del dibattimento.

La redazione giuridica

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