Il giudice di merito può annullare la multa se la Prefettura non prova che la strada sulla quale è stata autorizzata l’installazione delle apparecchiature di rilevamento della velocità ha le caratteristiche “minime” della strada a scorrimento
Con la sentenza n. 7872/2011 la Corte di Cassazione ha chiarito che “il provvedimento prefettizio di individuazione delle strade lungo le quali è possibile installare apparecchiature automatiche per il rilevamento della velocità sena obbligo di fermo immediato del conducente, previsto dal D.L. 20 giugno 2002, n. 121, art. 4 può includere soltanto le strade di tipo imposti dalla legge mediante rinvio alla classificazione di cui all’art. 2 C.d.S. commi 2 e 3, e non altre; è pertanto, illegittimo – e può essere disapplicato nel giudizio di opposizione alla sanzione amministrativa – il provvedimento prefettizio che abbia autorizzato l’installazione delle suddette apparecchiature in una strada urbana che non abbia le caratteristiche “minime” della strada a scorrimento”. In tal modo la Suprema Corte ha inteso chiarire che è sindacabile da parte del giudice di merito, la legittimità del provvedimento prefettizio D.L. n. 121 del 2002, ex art. 4, dovendosi verificare (ove vi siano contestazioni sul punto) se le caratteristiche oggettive della strada teatro della violazione consentano o meno di ricondurla nell’ambito della categoria di cui al citato art. 2 C.d.S. lett. d).
La vicenda
Nel caso in esame, sin dal giudizio dinanzi al Giudice di Pace il ricorrente aveva contestato che la strada lungo la quale era stata rilevata l’infrazione di cui al verbale di contravvenzione elevato a suo carico, potesse ritenersi strada a scorrimento urbano, nulla avendo la Prefettura riportato sul punto, sia nel primo grado di giudizio che nel giudizio d’appello.
Invero, la Prefettura non aveva mai preso posizione nel corso del giudizio di merito su tale questione, limitandosi a riportare come la strada in oggetto fosse tra quelle incluse nel decreto prefettizio, senza dunque allegare né provare alcunché circa le sue caratteristiche e circa la riconducibilità della stessa alle tipologie di strade per cui è consentita l’installazione delle apparecchiature di rilevazione a distanza della velocità; in tal modo non aveva ottemperato all’onere della prova su di essa gravante circa la legittimità della predetta inclusione e dunque circa la legittimità dell’accertamento eseguito.
Per questi motivi, il Tribunale di Torino (sentenza n. 5030/2019) ha disposto l’annullamento dell’ingiunzione contestata dal ricorrente.
La redazione giuridica
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