L’Istituto di previdenza fornisce in una circolare le istruzioni amministrative in materia di diritto alla fruizione del congedo di maternità esclusivamente dopo la nascita del figlio

L’Inps ha emanato lo scorso 12 dicembre n. 148 con cui di fatto viene dato il via libera alla facoltà per le donne di lavorare fino al nono mese di gravidanza per poi astenersi dal lavoro dopo il parto ed entro i cinque mesi successivi allo stesso. Il provvedimento fornisce infatti le istruzioni amministrative in materia di diritto alla fruizione del congedo di maternità e paternità esclusivamente dopo la nascita del figlio, così come previsto dalla Legge di Bilancio 2019. A tal fine è necessario che “il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro”.

La documentazione sanitaria  deve essere acquisita dalla lavoratrice nel corso del settimo mese di gravidanza e deve attestare l’assenza di pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro fino alla data presunta del parto ovvero fino all’evento del parto qualora dovesse avvenire in data successiva a quella presunta.

Le certificazioni che conterranno il solo riferimento alla data presunta del parto, attestando l’assenza di pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro solo fino a tale data, saranno ritenute idonee a consentire lo svolgimento dell’attività lavorativa fino al giorno antecedente alla data presunta del parto, con conseguente inizio del congedo di maternità dalla data presunta stessa, e per i successivi cinque mesi.

I giorni intercorrenti tra la data presunta del parto ed il giorno prima del parto sono conteggiati nel congedo di maternità ma non possono essere indennizzati in quanto regolarmente retribuiti dal datore di lavoro e coperti sul piano degli obblighi contributivi.

L’Inps chiarisce poi che “l’interdizione dal lavoro per gravi complicanze della gravidanza “è compatibile con la facoltà di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo l’evento del parto, purché i motivi alla base della predetta interdizione cessino prima dell’inizio del congedo di maternità ante partum”.

In caso, invece, di insorgenza di un periodo di malattia prima dell’evento del parto, tra il settimo e il nono mese, è impossibile avvalersi dell’opzione.

Ciò in quanto ogni processo morboso in tale periodo comporta un “rischio per la salute della lavoratrice e/o del nascituro”, superando di fatto il giudizio medico precedentemente espresso. Pertanto, nel giorno di insorgenza dell’evento morboso – anche qualora fosse un singolo giorno – la lavoratrice gestante inizia il proprio periodo di congedo di maternità e le giornate di astensione obbligatoria non godute prima si aggiungono al periodo di congedo di maternità dopo il parto.

La circolare n.148/2019 illustra poi le modalità di presentazione della domanda. Nello specifico, chiarisce che la scelta deve essere effettuata dalla lavoratrice nella domanda telematica di indennità di maternità, selezionando la specifica opzione. La documentazione medico-sanitaria deve invece essere presentata in originale direttamente allo sportello presso la Struttura territoriale oppure spedita a mezzo raccomandata, in un plico chiuso riportante la dicitura “Contiene dati sensibili”.

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