La Cassazione ha chiarito che il diniego del rilascio della patente di guida per insussistenza di requisiti morali non è espressione di discrezionalità amministrativa ma atto vincolato, sia nel presupposto che nel contenuto
La controversia avente ad oggetto il diniego del rilascio della patente di guida al soggetto condannato per un reato che ai sensi dell’art. 120 del Codice della strada sia ostativo al suo rilascio, rientra nell’ambito della giurisdizione del giudice ordinario. Lo ha chiarito la Suprema Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 32977/2019.
I Giudici di Piazza Cavour si sono pronunciati sul ricorso presentato da un aspirante automobilista nei confronti dell’annullamento del provvedimento dirigenziale con cui la Motorizzazione civile non acconsentiva alla concessione del titolo abilitativo alla guida per difetto dei requisiti morali di cui all’art. 120 del D.Lgs. n. 285/1992.
Il Tribunale in prima istanza aveva dichiarato il proprio difetto di giurisdizione, ritenendo che l’assoluta carenza di motivazione dell’atto impugnato circa l’elemento ostativo al rilascio della patente in questione integrasse un difetto di formazione dell’atto amministrativo da far valere innanzi al Giudice amministrativo.
Riassunta la causa a cura del ricorrente, il TAR ha sollevato conflitto negativo di giurisdizione ritenendo che, secondo l’orientamento costante della giurisprudenza, la controversia rientrasse nell’ambito della giurisdizione del Giudice ordinario.
Ciò in quanto il diniego non sarebbe espressione di discrezionalità amministrativa ma atto dovuto, vincolato sia nel presupposto (esistenza della situazione richiamata), sia nel contenuto (impossibilità di rilascio della patente).
Il Giudice amministrativo ha altresì rilevato che l’art. 120 D.Lgs. n. 285/1992, quanto meno nella parte in cui preclude il rilascio della patente alle persone condannate per i reati di cui agli artt. 73 e 74 del testo unico di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, integrerebbe una chiara norma di relazione, diretta a regolare direttamente e immediatamente i rapporti tra P.A. e cittadini quanto ai requisiti morali per il conseguimento della patente, senza alcun apprezzamento discrezionale. Inoltre, l’assoluta carenza di motivazione circa l’indicazione dell’elemento ostativo al rilascio della patente non rileverebbe. Si tratterebbe infatti di un aspetto che riguarda il merito della vicenda e che non incide sul riparto di giurisdizione, basato sulla distinzione tra diritti soggettivi ed interessi legittimi.
I Giudici del Palazzaccio, aderendo alla tesi del TAR, hanno confermato che il diniego del rilascio della patente di guida per insussistenza di requisiti morali non è espressione di discrezionalità amministrativa ma atto vincolato, sia nel presupposto che nel contenuto.
Ciò anche a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 22/2018, con la quale è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale del comma 2 dell’art. 120 già richiamato, nella parte in cui dispone che il prefetto “provvede”, invece che “può provvedere”, alla revoca della patente.
Nel caso in esame, la condanna risulta essere intervenuta in un momento anteriore al rilascio della patente. Si tratta, quindi, dell’esercizio di un’attività del tutto vincolata – regolata da una norma di relazione – rispetto alla quale si configurano posizioni giuridiche soggettive aventi la consistenza di diritto soggettivo, evidenziandosi che il carattere vincolato dell’atto rende irrilevante il difetto di motivazione. Pertanto non si pone, neppure in astratto, la questione di annullabilità dell’atto in parola. Da li la dichiarazione della giurisdizione del Giudice ordinario dinanzi al quale il processo va riassunto nel termine di legge.
La redazione giuridica
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