È stato dichiarato inammissibile per difetto di interesse il ricorso per cassazione proposto dall’imputato contro la sanzione amministrativa della sospensione della patente, essendo egli non già titolare di abilitazione alla guida, ma munito di solo foglio rosa

La vicenda

In applicazione della pena su richiesta delle parti, il Tribunale di Napoli aveva condannato l’imputato a un mese e quindici giorni di arresto – condizionalmente sospesa – oltre a 1.400 euro di ammenda e alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per la durata di un anno, in relazione al reato di guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico pari a 1,15 g/l; con l’aggravante di aver provocato un incidente stradale a causa della sua condotta.

Contro la suindicata sentenza, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione lamentando la violazione dell’art. 448 c.p.p., comma 2-bis, per aver il Tribunale illegalmente disposto la statuizione accessoria della sospensione della patente di guida per la durata di un anno.

In base all’annotazione di servizio redatta in occasione del sinistro era, infatti, emerso che gli organi di P.G. non avessero proceduto al ritiro della patente di guida al contravventore, in quanto egli era sprovvisto della stessa, essendo munito del solo “foglio rosa”.

La Corte di Cassazione (Quarta Sezione Penale, sentenza n. 49184/2019) ha rilevato che, in base alle disposizioni degli artt. 186 bis e 186 C.d.S., all’autore dei delitti ivi previsti va applicata, oltre alla pena principale, anche la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.

L’inflizione di siffatta sanzione, tuttavia, può comportare un pregiudizio solo qualora il reo sia già in possesso della patente di guida.

Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, la sospensione della patente di guida, conseguente per legge ad illeciti posti in essere con violazione delle norme sulla circolazione stradale, non può essere applicata nei confronti di colui che, pur conducendo veicoli per la cui guida è richiesta tale abilitazione, al momento della commissione del fatto non l’aveva ancora conseguita (Sez. 3, n. 47589 del 07/02/2017).

Tale orientamento trae origine da una decisione delle Sezioni Unite ove è stato stabilito che “non può essere applicata la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, che discenda per legge da illeciti posti in essere con violazione delle norme sulla circolazione stradale, a chi li abbia commessi conducendo veicoli per la cui guida non sia richiesta alcuna abilitazione o, se richiesta, non sia stata mai conseguita; nè, tanto meno, può essergli precluso, per un periodo corrispondente alla durata della sospensione, il diritto ad ottenerla nel caso in cui non ne sia ancora in possesso” (Sez. U, n. 12316 del 30/01/2002).

La decisione

Nel caso in esame, come emerso nel corso del giudizio di merito, l’imputato risultava privo di patente di guida e in possesso di mero “foglio rosa”, per cui era solo in attesa di conseguire l’eventuale abilitazione.

In altri termini, non avendo quest’ultimo ancora ottenuto la patente di guida, la sanzione amministrativa accessoria applicatagli non gli avrebbe comportato alcun tipo di pregiudizio.

Infatti, la Cassazione ha già chiarito che la sanzione della sospensione della patente di guida nei confronti di soggetto il quale non l’abbia mai conseguita o al quale sia stata revocata, deve essere considerata tamquam non esset.

Perciò, in assenza- anche in via meramente potenziale – di conseguenze dannose a carico dell’imputato, è stata esclusa l’esistenza di un suo interesse a ricorrere contro l’irrogazione di una sanzione amministrativa di fatto non applicabile.

Il ricorso è stato pertanto, dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Avv. Sabrina Caporale

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