Il D.Lgs. n. 8 del 2016, art. 9 ha previsto espressamente l’obbligo per il giudice di trasmettere gli atti all’autorità amministrativa competente a sanzionare l’illecito amministrativo

La vicenda

Su richiesta del PM di emissione di un decreto penale di condanna a carico dell’imputato per guida senza patente, il Gip del Tribunale di Verona aveva pronunciato sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato.

Per la cassazione della sentenza aveva proposto ricorso il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Venezia deducendo la violazione di legge, poiché in data antecedente all’emissione della sentenza impugnata era intervenuta la depenalizzazione del reato; pertanto la sentenza corretta, più favorevole per l’imputato, sarebbe stata quella di assoluzione “perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato”.

La Quarta Sezione Penale della Cassazione (sentenza n. 48647/2019) ha accolto il ricorso perché fondato.

Il D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, art. 1, comma 1, in vigore dal 6.2.2016 ha disposto la depenalizzazione del reato di guida senza patente, trasformando la contravvenzione di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 116, comma 13, in illecito amministrativo.

Ebbene, nel caso in esame, il fatto oggetto di giudizio era stato commesso il 27/11/2009 e pertanto si era prescritto in data 27/11/2013, anteriormente all’entrata in vigore del citato D.Lgs. n. 8 del 2016.

Il giudice del tribunale veneto avrebbe, perciò, dovuto porsi il problema della priorità da accordare all’una o all’altra causa di non punibilità (nel senso valevole ai sensi e per gli effetti dell’art. 129 c.p.p.).

La soluzione è stata rinvenuta dai giudici della Suprema Corte nella statuizione posta dalle Sezioni Unite secondo cui la questione concernente la “abolitio criminis” è pregiudiziale rispetto a quella – esaminabile in assenza di cause di inammissibilità del ricorso per cassazione – relativa all’estinzione del reato per prescrizione (Sez. U, n. 19601 del 28/02/2008).

Pertanto, il giudice per le indagini preliminari avrebbe dovuto assolvere l’imputato perché il fatto non è previsto dalla legge come reato; errore al quale i giudici Ermellini hanno ovviato con l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con la medesima formula.

La trasmissione degli atti alla autorità amministrativa competente

“In caso di annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per non essere il fatto previsto dalla legge come reato, ma solo come illecito amministrativo, è consolidato il principio di diritto secondo cui il giudice non ha l’obbligo di trasmettere gli atti all’autorità amministrativa competente a sanzionare l’illecito amministrativo qualora la legge di depenalizzazione non preveda norme transitorie analoghe a quelle di cui alla L. 24 novembre 1981, n. 689, artt. 40 e 41.

Nel caso in esame, il D.Lgs. n. 8 del 2016, art. 9 ha previsto espressamente tale obbligo, laddove ha introdotto una deroga al principio di irretroattività di cui alla L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 1; ha previsto cioè che le disposizioni che hanno sostituito sanzioni penali con sanzioni amministrative si applichino anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo purché, a tale data, il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o decreto penale irrevocabili.

La decisione

In ragione di siffatta previsione derogatoria, anche nel caso di violazioni commesse in tempo anteriore all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 8 del 2016 è richiesta necessaria la trasmissione degli atti all’autorità amministrativa competente a sanzionare l’illecito amministrativo, per il corso del relativo procedimento.

Tuttavia, l’art. 9 comma 1 prevede espressamente che “nei casi previsti dall’art. 8, comma 1, l’autorità giudiziaria, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dispone la trasmissione all’autorità amministrativa competente degli atti dei procedimenti penali relativi ai reati trasformati in illeciti amministrativi, salvo che il reato risulti prescritto o estinto per altra causa alla medesima data“.

Ebbene, nel caso in esame i termini di prescrizione del reato risultavano interamente decorsi prima dell’entrata in vigore del citato D.Lgs., pertanto, non è stato ritenuto necessario disporre la trasmissione degli atti al Prefetto.

La redazione giuridica

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